Regolamento 1 marzo 2007, n. 12/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 16 novembre 2004, n. 64 (Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale).
Bollettino Ufficiale n. 5, parte prima del 7 marzo 2007
Art. 3
- Commissioni tecnico - scientifiche
1. Sono istituite le seguenti commissioni tecnico-scientifiche, nominate con decreto del Presidente della Giunta regionale (5)
a) commissione per le risorse genetiche autoctone animali;
b) commissione per le specie legnose da frutto;
c) commissione per le specie erbacee;
d) commissione per le specie ornamentali e da fiore;
e) commissione per le specie di interesse forestale.
2. Le commissioni restano in carica per tre anni e i componenti sono rinnovabili.
3. I componenti che risultano assenti a tre riunioni consecutive della commissione in assenza di valide motivazioni decadono dall'incarico. (6)
4. Ai componenti delle commissioni è riconosciuto (7) un rimborso delle spese eventualmente sostenute per partecipare ai lavori della commissione, dietro presentazione della documentazione giustificativa.
5. L'attività di segreteria organizzativa delle commissioni è svolta dalla competente struttura della Giunta regionale. (5)
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.