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Regolamento 1 marzo 2007, n. 12/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 16 novembre 2004, n. 64 (Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale).

Bollettino Ufficiale n. 5, parte prima del 7 marzo 2007

Art. 20
- Richiesta di azione correttiva, sospensione e revoca della concessione
1. L'accertamento delle difformità e delle inadempienze nell'uso del contrassegno è di competenza dell'organismo di controllo.
2. L'organismo di controllo, nei casi di accertamento di difformità di cui all' articolo 19 , comma 1, dispone una richiesta di azione correttiva e stabilisce i tempi per l'adozione dell'azione correttiva nonché i tempi per la verifica dell'efficacia dell'azione stessa.
3. L'organismo di controllo nei casi di accertamento di irregolarità di cui all' articolo 19 , comma 3, dispone la sospensione della concessione accompagnata da una richiesta di azione correttiva, stabilisce i tempi per l'adozione dell'azione correttiva nonché i tempi per la verifica dell'efficacia dell'azione stessa e li comunica alla competente struttura della Giunta regionale.(30)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 2 aprile 2014, n. 17/R, art. 18.

4. La sospensione comporta il divieto di uso del contrassegno su partite o lotti di produzione o sull'intera produzione, per un periodo massimo di ventiquattro mesi.
5. La sospensione cessa dopo che l'organismo di controllo abbia verificato l'efficacia dell'azione correttiva ed abbia dato comunicazione dell'accertamento al concessionario e alla competente struttura della Giunta regionale.(30)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 2 aprile 2014, n. 17/R, art. 18.

6. Le sospensioni che prevedono un tempo di verifica superiore ai trenta giorni sono ratificate dalla competente struttura della Giunta regionale. A tal fine, entro sette giorni dalla comunicazione della sospensione da parte dell'organismo di controllo, il concessionario può inviare alla competente struttura della Giunta regionale le proprie osservazioni documentate. (31)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 2 aprile 2014, n. 17/R, art. 18.

7. La competente struttura della Giunta regionale,(30)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 2 aprile 2014, n. 17/R, art. 18.

valutate le eventuali osservazioni del concessionario, ratifica o meno la sospensione, comunicando la decisione all'organismo di controllo ed al concessionario entro trenta giorni dalla comunicazione dell'organismo.
8. In caso di conferma della sospensione, la ratifica è comunicata al concessionario ed all'organismo di controllo ed il concessionario è sospeso dall'elenco di cui all' articolo 17 , comma 5.
9. In caso di mancata conferma la sospensione cessa di efficacia.
10. La sospensione della concessione può altresì essere disposta dall'organismo di controllo in via cautelativa e d'urgenza in caso di accertamento di un'infrazione, in attesa dell'emanazione del provvedimento di revoca.
11. L'organismo di controllo, nei casi di accertamento di un'infrazione di cui all' articolo 19 , comma 4, propone alla competente struttura della Giunta regionale (30)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 2 aprile 2014, n. 17/R, art. 18.

la revoca della concessione all'uso del contrassegno e la comunica al concessionario interessato.
12. Entro dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 11 il concessionario può inviare le proprie osservazioni documentate alla competente struttura della Giunta regionale.(30)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 2 aprile 2014, n. 17/R, art. 18.

13. La competente struttura della Giunta regionale,(30)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 2 aprile 2014, n. 17/R, art. 18.

valutate le eventuali osservazioni del concessionario, dispone o meno entro trenta giorni dalla comunicazione dell'organismo di controllo la revoca della concessione all'uso del contrassegno, comunica la decisione al concessionario interessato e all'organismo di controllo e procede all'eventuale cancellazione del concessionario dall'elenco di cui all' articolo 17 , comma 5.
14. La revoca della concessione comporta l'impossibilità di richiedere una nuova concessione prima di cinque anni a far data dalla comunicazione dell'atto con il quale viene revocata la concessione.

Note del Redattore:

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Lettera abrogata con d.p.g.r. 2 aprile 2014, n. 17/R , art. 1.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 2 aprile 2014, n. 17/R , art. 1.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 2 aprile 2014, n. 17/R , art. 2.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 2 aprile 2014, n. 17/R , art. 2.

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Parola soppressa con d.p.g.r. 2 aprile 2014, n. 17/R , art. 2.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 2 aprile 2014, n. 17/R , art. 3.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 2 aprile 2014, n. 17/R , art. 3.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 2 aprile 2014, n. 17/R , art. 3.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 2 aprile 2014, n. 17/R , art. 4.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 2 aprile 2014, n. 17/R , art. 4.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 2 aprile 2014, n. 17/R , art. 5.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 2 aprile 2014, n. 17/R , art. 6.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 2 aprile 2014, n. 17/R , art. 6.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 2 aprile 2014, n. 17/R , art. 7.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 2 aprile 2014, n. 17/R , art. 8.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 2 aprile 2014, n. 17/R , art. 8.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 2 aprile 2014, n. 17/R , art. 9.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 2 aprile 2014, n. 17/R , art. 10.

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Alinea così sostituita con d.p.g.r. 2 aprile 2014, n. 17/R , art. 11.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 2 aprile 2014, n. 17/R , art. 11.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 2 aprile 2014, n. 17/R , art. 12.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 2 aprile 2014, n. 17/R , art. 13.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 2 aprile 2014, n. 17/R , art. 13.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 2 aprile 2014, n. 17/R , art. 14.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 2 aprile 2014, n. 17/R , art. 15.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 2 aprile 2014, n. 17/R , art. 16.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 2 aprile 2014, n. 17/R , art. 17.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 2 aprile 2014, n. 17/R , art. 17.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 2 aprile 2014, n. 17/R , art. 18.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 2 aprile 2014, n. 17/R , art. 18.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 2 aprile 2014, n. 17/R , art. 19.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 2 aprile 2014, n. 17/R , art. 20.

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Lettera abrogata con d.p.g.r. 2 aprile 2014, n. 17/R , art. 20.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.