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Regolamento 1 marzo 2007, n. 12/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 16 novembre 2004, n. 64 (Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale).

Bollettino Ufficiale n. 5, parte prima del 7 marzo 2007

Art. 2
- Iscrizione ai repertori regionali
1. La proposta di iscrizione ai repertori regionali è presentata alla competente struttura della Giunta regionale sulla base del modello predisposto dalla medesima. (3)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 2 aprile 2014, n. 17/R, art. 2.

2. L'iscrizione avviene sulla base della proposta e della documentazione relativa alla risorsa da iscrivere, presentata dal proponente o acquisita dalla competente struttura della Giunta regionale (4)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 2 aprile 2014, n. 17/R, art. 2.

, e così composta:
a) indicazione del nome ed eventuali sinonimi;
b) relazione tecnica;
c) relazione storica;
d) caratterizzazione morfologica;
e) eventuale caratterizzazione genetica;
f) documentazione fotografica.
3. Nell'indicazione del nome di cui al comma 2, lettera a), si tiene conto del nome storico con cui ciascuna risorsa viene tradizionalmente designata nei luoghi d'origine.
4. La caratterizzazione morfologica di cui al comma 2, lettera d), è predisposta secondo la metodologia definita dalla competente struttura della Giunta regionale (4)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 2 aprile 2014, n. 17/R, art. 2.

in modo da consentire la confrontabilità con analoghe caratterizzazioni predisposte da altri soggetti pubblici o privati a livello nazionale ed internazionale.
5. Ai fini dell'iscrizione un campione di materiale di riproduzione o di propagazione della risorsa oggetto della proposta è messa a disposizione dal proponente o reperita dalla competente struttura della Giunta regionale, tramite la Banca regionale del germoplasma di cui all’articolo 6 della l.r. 64/2004. (4)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 2 aprile 2014, n. 17/R, art. 2.

6. Al completamento dell'istruttoria la competente struttura della Giunta regionale (4)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 2 aprile 2014, n. 17/R, art. 2.

convoca la commissione tecnico-scientifica per le risorse genetiche autoctone competente per materia, che si riunisce entro quarantacinque giorni. Insieme alla convocazione è inviata (4)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 2 aprile 2014, n. 17/R, art. 2.

alla Commissione una copia della proposta.
7. La commissione
b) indica le modalità di conservazione in situ ed ex situ della risorsa;
c) valuta l'eventuale rischio di estinzione;
d) individua il nome con cui la risorsa è iscritta nei repertori;
e) indica l'ambito locale in cui è consentita la circolazione del materiale genetico della risorsa, ai sensi dell' articolo 8 , comma 1, della l. r. 64/2004 .
8. Il parere sulla proposta di iscrizione viene reso a maggioranza dei presenti.
9. La commissione può richiedere, tramite la competente struttura della Giunta regionale (4)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 2 aprile 2014, n. 17/R, art. 2.

, ulteriori informazioni o documenti e può consultare esperti di particolari discipline prima di assumere una decisione definitiva, o altresì richiedere a esperti o laboratori specializzati studi o analisi particolari necessari per la valutazione delle risorse proposte.
10. La competente struttura della Giunta regionale (4)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 2 aprile 2014, n. 17/R, art. 2.

comunica al proponente l'esito del procedimento dando atto, in caso di non iscrizione, delle motivazioni del parere contrario della commissione.

Note del Redattore:

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Lettera abrogata con d.p.g.r. 2 aprile 2014, n. 17/R , art. 1.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 2 aprile 2014, n. 17/R , art. 1.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 2 aprile 2014, n. 17/R , art. 2.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 2 aprile 2014, n. 17/R , art. 2.

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Parola soppressa con d.p.g.r. 2 aprile 2014, n. 17/R , art. 2.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 2 aprile 2014, n. 17/R , art. 3.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 2 aprile 2014, n. 17/R , art. 3.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 2 aprile 2014, n. 17/R , art. 3.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 2 aprile 2014, n. 17/R , art. 4.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 2 aprile 2014, n. 17/R , art. 4.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 2 aprile 2014, n. 17/R , art. 5.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 2 aprile 2014, n. 17/R , art. 6.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 2 aprile 2014, n. 17/R , art. 6.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 2 aprile 2014, n. 17/R , art. 7.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 2 aprile 2014, n. 17/R , art. 7.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 2 aprile 2014, n. 17/R , art. 8.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 2 aprile 2014, n. 17/R , art. 8.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 2 aprile 2014, n. 17/R , art. 9.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 2 aprile 2014, n. 17/R , art. 10.

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Alinea così sostituita con d.p.g.r. 2 aprile 2014, n. 17/R , art. 11.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 2 aprile 2014, n. 17/R , art. 11.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 2 aprile 2014, n. 17/R , art. 12.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 2 aprile 2014, n. 17/R , art. 13.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 2 aprile 2014, n. 17/R , art. 13.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 2 aprile 2014, n. 17/R , art. 14.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 2 aprile 2014, n. 17/R , art. 15.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 2 aprile 2014, n. 17/R , art. 16.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 2 aprile 2014, n. 17/R , art. 17.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 2 aprile 2014, n. 17/R , art. 17.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 2 aprile 2014, n. 17/R , art. 18.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 2 aprile 2014, n. 17/R , art. 18.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 2 aprile 2014, n. 17/R , art. 19.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 2 aprile 2014, n. 17/R , art. 20.

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Lettera abrogata con d.p.g.r. 2 aprile 2014, n. 17/R , art. 20.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.