Regolamento 1 marzo 2007, n. 12/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 16 novembre 2004, n. 64 (Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale).
Bollettino Ufficiale n. 5, parte prima del 7 marzo 2007
Art. 17
- Modo d'uso
1. I soggetti di cui all' articolo 11 , comma 2, della l.r. 64/2004 , per ottenere la concessione in uso del contrassegno presentano domanda congiuntamente alla competente struttura della Giunta regionale (27) e all'organismo di controllo prescelto per l'incarico di certificare la conformità alle condizioni previste dalla r. n. 64/2004.
2. La domanda di concessione contiene:
a) nome o ragione sociale, indirizzo o sede, del richiedente;
b) codice fiscale o partita Iva;
c) indicazione delle razze o varietà locali allevate o coltivate, utilizzate per l'ottenimento dei prodotti per i quali si richiede l'apposizione del contrassegno, corredata di idonea documentazione attestante la provenienza da risorse genetiche iscritte nei repertori regionali;
d) descrizione dei prodotti ottenuti dalle razze e varietà locali di cui alla lettera c) con metodo biologico di cui al regolamento (CE) del Consiglio n. 834/2007 del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/1991 (27) o con metodo di produzione integrata di cui allalegge regionale 15 aprile 1999, n. 25 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole), comprensiva del nome con cui gli stessi verranno immessi in commercio;
e) indicazione della data di rilascio da parte di un organismo di controllo della dichiarazione di conformità dell'azienda al metodo di produzione biologico di cui al regolamento (CE) n. 834/2007 (27) o al metodo di produzione integrata di cui alla l.r. 25/1999 , nel caso di azienda già inserita in tali sistemi di controllo;
f) indicazione dell'organismo di controllo prescelto per l'incarico di certificare la conformità del prodotto alle condizioni previste dalla l.r. n. 64/2004;
g) modalità di inserimento della scritta di cui all' articolo 16 , comma 3, nell'etichettatura dei prodotti per i quali si richiede l'apposizione del contrassegno.
3. Per le aziende già inserite nel sistema di cui al regolamento (CE) n. 834/2007 (27) o alla legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 , l'organismo di controllo incaricato comunica alla competente struttura della Giunta regionale (27) l'accettazione dell'incarico del controllo delle condizioni previste dalla l.r. 64/2004 entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1. Nel caso di aziende per le quali sia necessario il primo inserimento nei sistemi di cui alle citate disposizioni il termine per la formulazione della comunicazione è di centoventi giorni dal ricevimento della domanda.
4. La comunicazione alla competente struttura della Giunta regionale (27) da parte dell'organismo di controllo di accettazione dell'incarico di cui al comma 3 è corredata dal relativo piano dei controlli.
5. L'iscrizione all'elenco dei concessionari del contrassegno della r. 64/2004 o il diniego, è disposta con decreto motivato del dirigente regionale competente (27) competente in materia, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione dell'incarico formulata dall'organismo di controllo ai sensi del comma 4.
6. I concessionari possono apporre il contrassegno sui propri prodotti unicamente se il processo produttivo è sottoposto a controllo e se l'organismo di controllo ha rilasciato al concessionario la certificazione di conformità del prodotto alle condizioni previste dalla l.r. 64/2004
7. Le aziende concessionarie comunicano alla competente struttura della Giunta regionale (27) entro il 31 marzo di ogni anno il quantitativo di prodotto su cui il contrassegno è stato apposto nell'anno solare precedente, la quantità ed il tipo di confezioni utilizzate.
8. L'utilizzo del contrassegno è concesso per i prodotti confezionati. Esso è consentito per i prodotti sfusi solo nell'esercizio dell'attività di vendita di cui all' articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell' articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57 ).
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.