Regolamento 1 marzo 2007, n. 12/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 16 novembre 2004, n. 64 (Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale).
Bollettino Ufficiale n. 5, parte prima del 7 marzo 2007
Art. 14
- Convenzioni con i coltivatori custodi
1. Con le convenzioni di cui all' articolo 13 sono disciplinati
a) le modalità di svolgimento dell'incarico conferito ai sensi dell' articolo 13 ;
b) l'indicazione specifica delle risorse genetiche per le quali il coltivatore custode svolge la propria attività di conservazione in situ;
c) le prescrizioni tecniche di conservazione dettate dalla competente struttura della Giunta regionale (23) avvalendosi delle commissioni tecnico-scientifiche;
d) l'obbligo di informativa all'Ente (23) nel caso di deperimento, anche accidentale, del materiale genetico conservato;
e) l'impegno a richiedere l’autorizzazione dell’Ente per l’eventuale iscrizione delle risorse genetiche depositate nel registro nazionale delle varietà o in analoghi registri europei o internazionali; (24)
f) l'impegno a non rivendicare diritti di proprietà intellettuale sul materiale genetico ricevuto dall'Ente (23) o su quello essenzialmente derivato da esso;
g) le condizioni di accesso ai luoghi in cui il coltivatore custode svolge la propria attività a fini di verifica e controllo da parte del personale dell'Ente (23) o di soggetti da essa incaricati;
h) la possibilità di cessione, a titolo gratuito, agli aderenti alla Rete che ne facciano richiesta, del materiale di riproduzione e di propagazione di cui il coltivatore custode sia in possesso, secondo le modalità di cui all' articolo 10 ;
i) gli aspetti economici del rapporto;
j) l'obbligo di comunicazione all'Ente (23) di qualunque mutamento del titolo di detenzione del terreno e, se del caso, delle strutture di allevamento, presentato al momento della richiesta di iscrizione all'elenco;
k) la durata della convenzione;
l) i casi di risoluzione anticipata del rapporto.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.