Regolamento 1 marzo 2007, n. 12/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 16 novembre 2004, n. 64 (Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale).
Bollettino Ufficiale n. 5, parte prima del 7 marzo 2007
Art. 10
- Circolazione di materiale genetico di riproduzione e propagazione
1. La competente struttura della Giunta regionale, sentito l’Ente, stabilisce (19) le modiche quantità di materiale di riproduzione e propagazione, intese come le quantità necessarie a mantenere l'interesse per le varietà locali e a far conoscere e valorizzare le caratteristiche culturali di queste ultime.
2. Gli aderenti alla rete possono scambiare fra loro, senza scopo di lucro, nell'ambito individuato ai sensi dell' articolo 2 , comma 7, lettera e), materiale genetico delle risorse iscritte nei repertori regionali a rischio di estinzione, nel rispetto del limite fissato con riferimento alla singola specie.
3. In nessun caso, gli scambi di cui al comma 2 possono concretizzarsi in attività di commercializzazione ai sensi della vigente normativa comunitaria in materia.
4. Il presente articolo non si applica alle specie animali.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.