Menù di navigazione

Regolamento 9 febbraio 2007, n. 4/R

Regolamento di attuazione dell' articolo 11, comma 5, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di valutazione integrata.

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima del 14 febbraio 2007

Art. 12
- Partecipazione
1. La partecipazione è parte essenziale della valutazione e i suoi risultati devono essere presi in considerazione prima che il soggetto competente assuma le proprie determinazioni.
2. La partecipazione alla valutazione integrata dello strumento di pianificazione territoriale o dell'atto di governo del territorio si sviluppa, fino dalla prima fase, attraverso:
a) il confronto e la concertazione con i soggetti istituzionali, le parti sociali e le associazioni ambientaliste;
b) l'informazione al pubblico attraverso attività di comunicazione esterna nel corso del processo di valutazione, assicurando la visibilità dei processi rilevanti ai fini dell'informazione e partecipazione e l'accessibilità dei contenuti.
c) il coordinamento con le forme di partecipazione alla valutazione ambientale.
3. Il pubblico e le autorità con specifiche competenze ambientali devono disporre tempestivamente di una effettiva opportunità di esprimere in termini congrui il proprio parere sulla proposta di piano o di programma e sulla relazione di sintesi, prima della adozione del piano.
4. Nel caso degli atti di governo del territorio costituiscono oggetto di partecipazione i contenuti previsionali individuati dall'ente procedente.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.