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Regolamento 9 febbraio 2007, n. 4/R

Regolamento di attuazione dell' articolo 11, comma 5, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di valutazione integrata.

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima del 14 febbraio 2007

Art. 11
- Varianti
1. Per le varianti agli strumenti della pianificazione territoriale di cui all' articolo 9 della l. r. 1/2005 e per le varianti agli atti di governo del territorio di cui all' articolo 10 della l. r. stessa la valutazione può essere effettuata con modalità semplificata.
2. La valutazione con modalità semplificata comporta la possibilità di prendere in considerazione solo gli effetti territoriali, ambientali, economici, sociali e sulla saluta umana che possono derivare dalla variante stessa.
3. Nella valutazione, con modalità semplificata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 , 8 , 9 , e 10 fermo restando quando disposto dall' art. 4 , comma 3. La valutazione con modalità semplificata è soggetta a motivazione.
4. Per le varianti agli strumenti della pianificazione territoriale e agli atti di governo del territorio che determinano l'uso di piccole aree a livello locale, in deroga all' articolo 2 comma 3 anche in caso di valutazione secondo la modalità semplificata di cui al comma 1 del presente regolamento, sono comunque soggetti a valutazione degli effetti ambientali, in attuazione della dir. 2001/42/CE:
a) le varianti agli strumenti e gli atti di governo del territorio che presentano entrambi i seguenti requisiti:
1) concernono i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico;
2) contengono la definizione del quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione di interventi i cui progetti sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) secondo la normativa vigente di livello comunitario, nazionale e regionale, che deve essere comunque effettuata tenendo conto della valutazione precedente, evitando reiterazioni di procedimenti già svolti;
b) le varianti agli strumenti e gli atti di governo del territorio concernenti i siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e fauna selvatica ai sensi degli articoli 6 e 7 della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
5. La decisione di applicare la modalità di valutazione semplificata, adottata ai sensi del comma 1, comprese le motivazioni del mancato esperimento della valutazione ambientale, sono contenute nella relazione di sintesi di cui all'articolo 10 e messe a disposizione del pubblico con le modalità previste all' articolo 12

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.