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Regolamento 9 febbraio 2007, n. 2/R

Regolamento di attuazione dell' articolo 37 , comma 3, della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 (Norme per il governo del territorio) - Disposizioni per la tutela e valorizzazione degli insediamenti.

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 14 febbraio 2007




IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


Visto l' articolo 121 della Costituzione , quarto comma, così come modificato dall' articolo 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 ;


Visti gli articoli 34, 42, comma 2, e 66, comma 3, dello Statuto;


Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) ed in particolare l'articolo 37 , comma 3, che stabilisce che la Regione approvi un regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2;


Vista la preliminare decisione della Giunta regionale 11 dicembre 2006, n. 26 adottata previa acquisizione dei pareri del Comitato Tecnico della Programmazione, delle competenti strutture di cui all'articolo 29 della legge regionale n. 44/2003 , nonché dell'intesa raggiunta al Tavolo di concertazione interistituzionale e dell'esito del Tavolo di concertazione generale, e trasmessa al Presidente del Consiglio regionale e al Consiglio delle Autonomie locali, ai fini dell'acquisizione dei pareri previsti dall'articolo 42, comma 2, e dall'articolo 66, comma 3, dello Statuto regionale;


Preso atto che la 6^ Commissione consiliare ha espresso parere favorevole nella seduta del 18 gennaio 2007;


Dato atto del parere favorevole con raccomandazione del Consiglio delle Autonomie locali espresso nella seduta del 23 gennaio 2007;


Ritenuto di accogliere quanto raccomandato dal Consiglio delle Autonomie locali;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 5 febbraio 2007, n. 72 che approva il Regolamento di attuazione dell'articolo 37 , comma 3, della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio) - Disposizioni per la tutela e valorizzazione degli insediamenti;


EMANA


il seguente Regolamento:

Capo I
- Disposizioni generali
Art. 1
- Oggetto
1. Il presente regolamento è emanato in attuazione dell' articolo 37 comma 3 della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio) ed individua criteri ed indirizzi per gli strumenti di pianificazione territoriale, gli atti di governo del territorio ed i regolamenti edilizi comunali.
2. I parametri e gli indirizzi di cui al comma 1 sono diretti a garantire che tutti gli interventi di trasformazione del territorio siano compiuti nel rispetto dei requisiti di qualità urbana, ambientale, edilizia e di accessibilità al fine di prevenire e risolvere i fenomeni di degrado. Essi riguardano, in particolare:
a) la dotazione di infrastrutture per la mobilità, parcheggi, verde urbano e di connessione ecologica (1)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 luglio 2017, n. 32/R, art. 18.

, percorsi pedonali e ciclabili, infrastrutture per il trasporto pubblico, arredo urbano ed altre opere di urbanizzazione primaria;
b) la qualità e la quantità degli interventi realizzati per il contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo, il risparmio idrico, la salvaguardia e la ricostruzione delle riserve idriche anche potenziali;
c) la dotazione di reti differenziate per lo smaltimento e per l'adduzione idrica, nonché il riutilizzo delle acque reflue;
d) la salubrità degli immobili e del territorio, il contenimento energetico, il rispetto dei requisiti di fruibilità, accessibilità e sicurezza degli insediamenti per ogni tipologia di utenza.
Art. 2
- Ambito di applicazione
1. Salvo quanto previsto al comma 2, le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano agli strumenti della pianificazione territoriale, agli atti di governo del territorio ed ai regolamenti edilizi dei comuni adottati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 16 , 17 e 19 si applicano dal momento di entrata in vigore del presente regolamento, anche con riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale, agli atti di governo del territorio e ai regolamenti edilizi già vigenti.
Capo II
- Dotazione di infrastrutture per la mobilità, di verde, di arredo urbano e di altre opere di urbanizzazione primaria.
Sezione I
- Disposizioni generali, ambiti principali del territorio urbanizzato e poli urbani con bacino di utenza rilevante
Art. 3
- Disposizioni e criteri generali per la qualità degli insediamenti
1. Nella definizione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio, i comuni individuano quale obiettivo strategico l'incremento della qualità del patrimonio insediativo, tenendo conto delle esigenze e delle dotazioni necessarie a riequilibrare e qualificare gli insediamenti esistenti, con particolare riferimento alle nuove previsioni, agli interventi di trasformazione o di riqualificazione urbanistica.
2. L'obiettivo di cui al comma 1 è perseguito attraverso la definizione di indicatori del livello di qualità, da conseguire attraverso progetti specifici o più ampi programmi di intervento per l'incremento della qualità urbana e assicurando, in ogni caso, il rispetto delle disposizioni (2)

Parole abrogate con d.p.g.r. 5 luglio 2017, n. 32/R, art. 19.

degli standard previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, di verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1 967, n.765), individuati quali livelli minimi inderogabili della qualità del patrimonio insediativo.
3. Gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio promuovono il potenziamento del trasporto pubblico e del trasporto privato alternativo a quello motorizzato, perseguendo il corretto equilibrio e l'integrazione tra le diverse componenti modali.
4. La dotazione di infrastrutture e di sistemi idonei al trasporto pubblico di persone o merci, costituisce riferimento prioritario per la localizzazione di ogni nuova previsione o intervento di trasformazione di carattere insediativo.
Art. 4
- Ambiti principali del territorio urbanizzato
1. Per stabilire requisiti di qualità urbana, ambientale ed edilizia adeguati alle peculiarità di ciascun contesto urbano, ai fini del presente regolamento, si individuano tre ambiti principali di territorio urbanizzato:
a) centri densamente abitati oppure ambiti metropolitani o ambiti caratterizzati da forte urbanizzazione diffusa;
b) centri abitati interessati da significativa affluenza turistica di carattere stagionale;
c) centri con bassa densità di abitanti oppure ambiti montani o rurali.
2. I comuni fanno riferimento agli ambiti di cui al comma 1, con possibilità di adattamento ovvero specificazione ulteriore in relazione alle caratteristiche del proprio territorio urbanizzato.
Art. 5
- Centri densamente abitati
1. Al fine di garantire la migliore organizzazione dei centri densamente abitati, i piani strutturali e gli atti di governo del territorio dei comuni si attengono al rispetto dei seguenti criter
a) localizzare le funzioni che danno luogo a fenomeni di congestione urbana in aree idonee a sostenere la mobilità indotta;
b) promuovere uno sviluppo a dimensione di quartiere nelle aree già servite da trasporto pubblico o già interessate da politiche tendenti a garantire l'accessibilità;
c) potenziare i punti di accesso ai centri urbani e le interconnessioni del trasporto privato con i sistemi di trasporto pubblico, con le piste ciclabili e i percorsi pedonali, introducendo parcheggi di interscambio;
d) sviluppare il sistema urbano della logistica, organizzando i flussi dei mezzi commerciali in modo compatibile con la qualità urbana;
e) programmare la riconversione o la trasformazione del patrimonio edilizio e delle aree urbane disponibili, tenendo conto delle esigenze risultanti dal quadro conoscitivo del piano strutturale e prevedendo per tali aree destinazioni compatibili o strategiche per la qualificazione del tessuto insediativo.
Art. 6
- Centri abitati interessati da significativa affluenza turistica stagionale
1. Al fine di garantire la migliore organizzazione dei centri abitati interessati da significativa affluenza turistica di carattere stagionale, i piani strutturali e gli atti di governo del territorio dei comuni si attengono al rispetto dei seguenti criteri:
a) dimensionare i servizi e le attrezzature in rapporto al flusso turistico stagionale e alla popolazione insediata, prevedendo dotazioni flessibili in grado di rispondere adeguatamente ai due tipi di utenza;
b) attenuare la pressione veicolare mediante azioni combinate, comprendenti la realizzazione di piste ciclabili, di parcheggi di interscambio, di aree per la sosta delle autocaravan e di servizi pubblici di collegamento.
Art. 7
- Centri con bassa densità di abitanti
1. Al fine di garantire la migliore organizzazione dei centri con bassa densità di abitanti i piani strutturali e gli atti di governo del territorio dei comuni si attengono al rispetto dei seguenti criteri:
a) favorire la permanenza dei residenti attraverso il miglioramento dei collegamenti con le reti infrastrutturali e con i servizi comprensoriali;
b) garantire la migliore organizzazione delle reti stradali al fine di preservare i centri abitati dal traffico di attraversamento.
Art. 8
- Poli urbani con bacino di utenza rilevante
1. Sono poli urbani con bacino di utenza rilevante:
a) le strutture ospedaliere;
b) le aree e le infrastrutture per lo sport, stadi e impianti sportivi utilizzati anche per eventi di intrattenimento culturale e musicale;
c) le strutture universitarie;
d) le strutture per la grande distribuzione commerciale;
e) i grandi stabilimenti industriali;
f) i centri espositivi, direzionali e le attrezzature per lo spettacolo;
g) i poli di attrazione turistica e i porti turistici;
h) i parchi urbani e territoriali;
i) le stazioni e le fermate ferroviarie;
j) porti commerciali, interporti e aeroporti.
2. Gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio assicurano il migliore inserimento nel territorio dei poli urbani di cui al comma 1, avendo cura di garantire la massima accessibilità ed il potenziamento del trasporto pubblico e del trasporto privato anche alternativo a quello motorizzato.
Sezione II
- Componenti della qualità degli insediamenti
Art. 9
- Componenti essenziali della qualità degli insediamenti
1. Sono componenti essenziali della qualità degli insediamenti:
a) le opere di urbanizzazione primaria di cui all' articolo 37 , comma 5 della l.r.1/2005 ;
b) le opere per la difesa del suolo e la regimazione delle acque;
c) gli impianti di smaltimento delle acque reflue;
d) le opere e le attrezzature necessarie alla messa in sicurezza della viabilità esistente ivi compresi gli impianti in sede stabile per il monitoraggio del traffico e per l'abbattimento dell'inquinamento acustico;
e) le scale mobili, gli ascensori, le altre opere o infrastrutture esterne per l'abbattimento delle barriere architettoniche e il miglioramento dell'accessibilità territoriale o urbana e per l'interscambio con la rete del trasporto pubblico locale di cui all' articolo 10 , comma 4, lettera d;
f) i sistemi di trasporto in sede propria ed il complesso delle infrastrutture e dei sistemi idonei al trasporto pubblico di persone o merci di cui all' articolo 10 , comma 2, lettera b;
g) i sistemi di informazione per migliorare l'accessibilità ai servizi, quali punti di informazione per il pubblico, installazioni urbane con pianta della città, stradario con la localizzazione dei principali servizi.
Art. 10
- Componenti del sistema della mobilità e accessibilità
1. Costituiscono componenti del sistema della mobilità e accessibilità
a) le infrastrutture per la mobilità ed il trasporto pubblico;
b) le infrastrutture per l'organizzazione della sosta;
c) le infrastrutture a servizio dei pedoni;
d) le infrastrutture per la mobilità ciclistica.
2. Sono infrastrutture per la mobilità ed il trasporto pubblico:
a) la rete complessiva della viabilità comprese le strade residenziali e le piazze;
b) le linee ferroviarie ancorché dismesse, i sistemi di trasporto in sede propria, le stazioni, le fermate e ogni altra infrastruttura a servizio del trasporto pubblico locale;
c) i porti e le stazioni marittime;
d) gli aeroporti;
e) gli interporti e le altre infrastrutture a servizio della logistica e del trasporto merci.
3. Sono infrastrutture per l'organizzazione della sosta:
a) i parcheggi pubblici di interscambio;
b) i parcheggi pubblici di destinazione ai servizi ed alle attrezzature urbane;
c) parcheggi pubblici a servizio della residenza;
d) i parcheggi pubblici di servizio alle attività commerciali e industriali;
e) i parcheggi pubblici per la sosta temporanea finalizzata al carico e allo scarico delle merci;
f) i parcheggi privati o ad uso esclusivo residenziale;
g) i parcheggi privati o ad uso esclusivo di servizio alle attività commerciali, industriali, direzionali e turistico-ricettive;
h) i parcheggi ad uso esclusivo per i taxi;
i) i parcheggi ad uso esclusivo per gli autobus turistici;
j) i parcheggi ad uso esclusivo per le persone disabili.
4. Sono infrastrutture a servizio dei pedoni:
a) i marciapiedi, le piazze ed ogni area urbana dedicata;
b) il complesso delle attrezzature utili alla segnalazione e regolazione visiva ed acustica degli attraversamenti stradali;
c) le opere per la delimitazione delle aree adibite ai pedoni;
d) le scale mobili, gli ascensori e le altre opere ed infrastrutture esterne per l'abbattimento delle barriere architettoniche ed il miglioramento della accessibilità territoriale e urbana.
5. Sono infrastrutture per la mobilità ciclistica:
a) le piste ciclabili urbane ed extraurbane ovvero le aree comunque destinate ai ciclisti;
b) il complesso delle attrezzature utili alla segnalazione e alla regolazione visiva ed acustica degli attraversamenti stradali.
6. Le componenti del sistema della mobilità e accessibilità sono da classificare e disciplinare tenuto conto di quanto disposto anche dal Piano di Indirizzo Territoriale (PIT), di cui all' articolo 48 della l.r.1/2005 .
Art. 11
- Componenti del sistema del verde
1. Costituiscono componenti del sistema del verde:
a) il verde urbano;
c) il verde attrezzato.
Art. 12
- Verde urbano
2. Per determinare il fabbisogno di verde urbano,(5)

Parole abrogate con d.p.g.r. 5 luglio 2017, n. 32/R, art. 21.

, i comuni tengono conto:
a) della quantità di veicoli esistenti e circolanti giornalmente su quel territorio a seguito della realizzazione delle previsioni di piano strutturale;
b) dell'incremento del numero di abitanti;
c) delle previsioni relative a nuovi insediamenti.
Art. 13
Abrogato.
Art. 14
- Verde attrezzato
1. Il verde attrezzato è costituito dalle aree adibite a verde pubblico dotate di:
a) infrastrutture per le attività sportive e legate al tempo libero;
b) allestimenti fissi per spettacoli all'aperto ovvero predisposizioni per l'allestimento di spettacoli temporanei all'aperto;
c) infrastrutture per l'intrattenimento ed il gioco;
d) attrezzature per gli animali domestici.
2. La dotazione di spazi di verde attrezzato è commisurata alle esigenze dei singoli insediamenti, desumibili dai quadri conoscitivi dei piani strutturali e degli atti di governo del territorio dei comuni.
Art. 15
- Arredo urbano
1. L'arredo urbano è costituito dal complesso delle opere strutturali, formali e funzionali atte a garantire la fruibilità ed il decoro dello spazio urbano, quali:
a) le opere di allestimento utili alla fruizione delle strade, delle piazze, degli spazi pubblici o di uso pubblico da parte dei veicoli e dei pedoni;
b) le alberature, le aiuole e tutte le sistemazioni a verde delle aree di pertinenza o prossime alla sede stradale;
c) gli elementi per il decoro e la qualificazione esteriore del tessuto insediativo, con particolare riferimento al prospetto di piano terra degli edifici;
d) le insegne commerciali e la segnaletica di informazione o indicazione;
e) le attrezzature ecologiche per la raccolta dei rifiuti.
2. Gli atti di governo del territorio ed i regolamenti edilizi dei comuni definiscono una disciplina finalizzata alla qualificazione delle componenti dell'arredo urbano di cui al comma 1, orientando le proprie previsioni e disposizioni all'obiettivo del miglioramento dell'aspetto esteriore dei tessuti edilizi e degli spazi pubblici e di relazione.
3. La disciplina di cui al comma 2 indirizza la progettazione degli interventi pubblici e privati a più elevati livelli tecnici e qualitativi, privilegiando interventi in grado di incrementare la qualità degli assetti insediativi e dello spazio pubblico sotto il profilo urbanistico, architettonico, funzionale, paesaggistico e ambientale.
Capo III
- Interventi per il contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo, il risparmio idrico, la salvaguardia e la ricostruzione delle riserve idriche anche potenziali
Art. 16
- Contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo nella costruzione di nuovi edifici
1. Si definisce superficie permeabile di pertinenza di un edificio la superficie non impegnata da costruzioni fuori terra o interrate che consenta l'assorbimento almeno parziale delle acque meteoriche.
2. Nella realizzazione di nuovi edifici e negli ampliamenti di edifici esistenti comportanti incremento di superficie coperta, è garantito il mantenimento di una superficie permeabile di pertinenza pari ad almeno il 25 per cento della superficie fondiaria.
Art. 17
- Interventi per il contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo negli spazi urbani
1. I nuovi spazi pubblici o privati destinati a viabilità pedonale o meccanizzata sono realizzati con modalità costruttive idonee a consentire l'infiltrazione o la ritenzione anche temporanea delle acque, salvo che tali modalità costruttive non possano essere utilizzate per comprovati motivi di sicurezza igienico-sanitaria e statica o di tutela dei beni culturali e paesaggistici.
2. E' vietato il convogliamento delle acque piovane in fognatura o nei corsi d'acqua, quando sia tecnicamente possibile il loro convogliamento in aree permeabili, senza determinare fenomeni di ristagno.
Art. 18
- Risparmio idrico
1. I regolamenti edilizi comunali prescrivono l'utilizzo di impianti idonei ad assicurare il risparmio dell'acqua potabile, quali sistemi di riduzione e regolazione della pressione per garantire la disponibilità costante di acqua a tutti gli utenti della rete acquedottistica e la predisposizione di un contatore per ogni unità immobiliare.
Art. 19
- Ricostituzione delle riserve idriche nelle aree costiere
1. Al fine di contrastare e ridurre i fenomeni di ingressione delle acque salmastre, nonché favorire la ricarica degli acquiferi costieri nelle aree di pianura, i comuni:
a) incentivano la progressiva riduzione dei prelievi delle acque di falda;
b) prevedono la razionalizzazione dell'uso di acqua e l'utilizzo di sistemi a basso consumo nelle tecniche irrigue;
c) realizzano impianti per l'utilizzazione delle acque reflue depurate;
d) realizzano depositi per la raccolta delle acque piovane.
Capo IV
- Dotazioni di reti differenziate per lo smaltimento, per l'adduzione idrica ed il riutilizzo delle acque reflue
Art. 20
- Reti differenziate per lo smaltimento delle acque reflue
1. Con riferimento a nuove previsioni insediative o a previsioni di incremento degli insediamenti esistenti, gli atti di governo del territorio dei comuni prevedono la preliminare o contestuale realizzazione di impianti di fognatura e depurazione separati per le acque piovane e per le acque reflue.
2. Gli strumenti di pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio comunale verificano la coerenza con i piani e programmi di gestione del servizio idrico integrato dell'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale (ATO) competente ai sensi della legge regionale 21 luglio 1995, 81 (Norme di attuazione della Sito esternolegge 5 gennaio 1994, n.36 .
Art. 21
- Reti differenziate per la distribuzione e la disponibilità della risorsa idrica
1. Gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio dei comuni verificano, sulla base degli elementi conoscitivi reperibili, la disponibilità della risorsa idrica per le nuove previsioni insediative e di incremento degli insediamenti esistenti, tenendo conto:
a) delle esigenze della popolazione presente e prevista come insediabile;
b) degli incrementi d'uso connessi ai cicli stagionali ed ai flussi turistici;
c) delle previsioni produttive.
2. Al fine di favorire la realizzazione di reti separate per l'uso potabile e per l'uso non potabile dell'acqua, i regolamenti edilizi comunali prevedono:
a) per le zone industriali, sistemi di accumulo e riutilizzo di acque reflue depurate;
b) per l'irrigazione dei terreni, idonei sistemi di accumulo e riutilizzo delle acque piovane.
Capo V
- Salubrità degli immobili e del territorio, l'edilizia sostenibile ed il contenimento energetico
Art. 22
- Edilizia sostenibile
1. I regolamenti edilizi comunali individuano soluzioni tecnologiche volte a favorire l'uso razionale dell'energia e l'uso di fonti energetiche rinnovabili. A tal fine, contengono indicazioni anche in ordine all'orientamento e alla conformazione degli edifici da realizzare, al fine di massimizzare lo sfruttamento della radiazione solare.
2. I comuni incentivano l'edilizia sostenibile, nel rispetto delle linee guida tecnico-costruttive emanate dalla Regione ai sensi dell' articolo 145, comma 1 della l.r. 1/2005 , che individuano e definiscono uno standard di valutazione della qualità.
3. Nell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, i comuni individuano la soglia minima per l'accesso agli incentivi di cui agli articoli 145 , 146 e 147 della l.r. 1/2005 , graduando gli stessi a seconda del livello di ecoefficienza raggiunto nella progettazione.
Art. 23
- Contenimento energetico degli edifici
1. Per le nuove previsioni insediative o le trasformazioni del tessuto edilizio esistente gli atti di governo del territorio dei comuni promuovono:
a) la corretta modalità di uso del suolo, anche con riferimento alle alterazioni morfologiche e agli assetti vegetazionali;
b) il corretto deflusso delle acque meteoriche;
c) il risparmio energetico sia per la realizzazione degli edifici che per la loro manutenzione.
2. Gli strumenti della pianificazione territoriale delle province e dei comuni, nonché gli atti di governo del territorio dei comuni promuovono l'impiego di tecnologie bioclimatiche e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile, quali la tecnologia fotovoltaica, idroelettrica, eolica e quella derivante da biomasse, con particolare riferimento alla diffusione del sistema solare termico anche per il patrimonio edilizio esistente.
Art. 24
- Parametri per gli interventi edilizi
1. I comuni hanno cura di verificare che gli interventi urbanistico-edilizi, ivi compresi quelli riguardanti il patrimonio edilizio esistente indicati all' articolo 79 , comma 2 lettere c) e d) della l.r.1/2005 siano progettati secondo i criteri energetici ed ambientali di seguito indicati
a) considerazione dei dati climatici locali;
b) controllo dei consumi di energia, del ciclo delle acque, delle emissioni e dei rifiuti;
c) utilizzo di prodotti ecocompatibili, materiali locali e tecnologie efficienti dal punto di vista energetico;
d) considerazione degli spazi esterni come parte integrante e non complementare del progetto degli edifici;
e) previsione di una cantierizzazione ispirata ai principi del risparmio energetico e della tutela dell'ambiente.
Art. 25
- Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione (BURT).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.