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Regolamento 9 febbraio 2007, n. 2/R

Regolamento di attuazione dell' articolo 37 , comma 3, della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 (Norme per il governo del territorio) - Disposizioni per la tutela e valorizzazione degli insediamenti.

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 14 febbraio 2007

Capo IV
- Dotazioni di reti differenziate per lo smaltimento, per l'adduzione idrica ed il riutilizzo delle acque reflue
Art. 20
- Reti differenziate per lo smaltimento delle acque reflue
1. Con riferimento a nuove previsioni insediative o a previsioni di incremento degli insediamenti esistenti, gli atti di governo del territorio dei comuni prevedono la preliminare o contestuale realizzazione di impianti di fognatura e depurazione separati per le acque piovane e per le acque reflue.
2. Gli strumenti di pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio comunale verificano la coerenza con i piani e programmi di gestione del servizio idrico integrato dell'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale (ATO) competente ai sensi della legge regionale 21 luglio 1995, 81 (Norme di attuazione della Sito esternolegge 5 gennaio 1994, n.36 .
Art. 21
- Reti differenziate per la distribuzione e la disponibilità della risorsa idrica
1. Gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio dei comuni verificano, sulla base degli elementi conoscitivi reperibili, la disponibilità della risorsa idrica per le nuove previsioni insediative e di incremento degli insediamenti esistenti, tenendo conto:
a) delle esigenze della popolazione presente e prevista come insediabile;
b) degli incrementi d'uso connessi ai cicli stagionali ed ai flussi turistici;
c) delle previsioni produttive.
2. Al fine di favorire la realizzazione di reti separate per l'uso potabile e per l'uso non potabile dell'acqua, i regolamenti edilizi comunali prevedono:
a) per le zone industriali, sistemi di accumulo e riutilizzo di acque reflue depurate;
b) per l'irrigazione dei terreni, idonei sistemi di accumulo e riutilizzo delle acque piovane.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.