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Regolamento 9 febbraio 2007, n. 2/R

Regolamento di attuazione dell' articolo 37 , comma 3, della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 (Norme per il governo del territorio) - Disposizioni per la tutela e valorizzazione degli insediamenti.

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 14 febbraio 2007

Capo I
- Disposizioni generali
Art. 1
- Oggetto
1. Il presente regolamento è emanato in attuazione dell' articolo 37 comma 3 della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio) ed individua criteri ed indirizzi per gli strumenti di pianificazione territoriale, gli atti di governo del territorio ed i regolamenti edilizi comunali.
2. I parametri e gli indirizzi di cui al comma 1 sono diretti a garantire che tutti gli interventi di trasformazione del territorio siano compiuti nel rispetto dei requisiti di qualità urbana, ambientale, edilizia e di accessibilità al fine di prevenire e risolvere i fenomeni di degrado. Essi riguardano, in particolare:
a) la dotazione di infrastrutture per la mobilità, parcheggi, verde urbano e di connessione ecologica (1)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 luglio 2017, n. 32/R, art. 18.

, percorsi pedonali e ciclabili, infrastrutture per il trasporto pubblico, arredo urbano ed altre opere di urbanizzazione primaria;
b) la qualità e la quantità degli interventi realizzati per il contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo, il risparmio idrico, la salvaguardia e la ricostruzione delle riserve idriche anche potenziali;
c) la dotazione di reti differenziate per lo smaltimento e per l'adduzione idrica, nonché il riutilizzo delle acque reflue;
d) la salubrità degli immobili e del territorio, il contenimento energetico, il rispetto dei requisiti di fruibilità, accessibilità e sicurezza degli insediamenti per ogni tipologia di utenza.
Art. 2
- Ambito di applicazione
1. Salvo quanto previsto al comma 2, le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano agli strumenti della pianificazione territoriale, agli atti di governo del territorio ed ai regolamenti edilizi dei comuni adottati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 16 , 17 e 19 si applicano dal momento di entrata in vigore del presente regolamento, anche con riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale, agli atti di governo del territorio e ai regolamenti edilizi già vigenti.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.