Regolamento 9 febbraio 2007, n. 2/R
Regolamento di attuazione dell' articolo 37 , comma 3, della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 (Norme per il governo del territorio) - Disposizioni per la tutela e valorizzazione degli insediamenti.
Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 14 febbraio 2007
Capo V
- Salubrità degli immobili e del territorio, l'edilizia sostenibile ed il contenimento energetico
Art. 22
- Edilizia sostenibile
1. I regolamenti edilizi comunali individuano soluzioni tecnologiche volte a favorire l'uso razionale dell'energia e l'uso di fonti energetiche rinnovabili. A tal fine, contengono indicazioni anche in ordine all'orientamento e alla conformazione degli edifici da realizzare, al fine di massimizzare lo sfruttamento della radiazione solare.
2. I comuni incentivano l'edilizia sostenibile, nel rispetto delle linee guida tecnico-costruttive emanate dalla Regione ai sensi dell' articolo 145, comma 1 della l.r. 1/2005 , che individuano e definiscono uno standard di valutazione della qualità.
3. Nell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, i comuni individuano la soglia minima per l'accesso agli incentivi di cui agli articoli 145 , 146 e 147 della l.r. 1/2005 , graduando gli stessi a seconda del livello di ecoefficienza raggiunto nella progettazione.
Art. 23
- Contenimento energetico degli edifici
1. Per le nuove previsioni insediative o le trasformazioni del tessuto edilizio esistente gli atti di governo del territorio dei comuni promuovono:
a) la corretta modalità di uso del suolo, anche con riferimento alle alterazioni morfologiche e agli assetti vegetazionali;
b) il corretto deflusso delle acque meteoriche;
c) il risparmio energetico sia per la realizzazione degli edifici che per la loro manutenzione.
2. Gli strumenti della pianificazione territoriale delle province e dei comuni, nonché gli atti di governo del territorio dei comuni promuovono l'impiego di tecnologie bioclimatiche e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile, quali la tecnologia fotovoltaica, idroelettrica, eolica e quella derivante da biomasse, con particolare riferimento alla diffusione del sistema solare termico anche per il patrimonio edilizio esistente.
Art. 24
- Parametri per gli interventi edilizi
1. I comuni hanno cura di verificare che gli interventi urbanistico-edilizi, ivi compresi quelli riguardanti il patrimonio edilizio esistente indicati all' articolo 79 , comma 2 lettere c) e d) della l.r.1/2005 siano progettati secondo i criteri energetici ed ambientali di seguito indicati
a) considerazione dei dati climatici locali;
b) controllo dei consumi di energia, del ciclo delle acque, delle emissioni e dei rifiuti;
c) utilizzo di prodotti ecocompatibili, materiali locali e tecnologie efficienti dal punto di vista energetico;
d) considerazione degli spazi esterni come parte integrante e non complementare del progetto degli edifici;
e) previsione di una cantierizzazione ispirata ai principi del risparmio energetico e della tutela dell'ambiente.
Art. 25
- Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione (BURT).
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.