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Regolamento 9 febbraio 2007, n. 2/R

Regolamento di attuazione dell' articolo 37 , comma 3, della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 (Norme per il governo del territorio) - Disposizioni per la tutela e valorizzazione degli insediamenti.

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 14 febbraio 2007

Capo V
- Salubrità degli immobili e del territorio, l'edilizia sostenibile ed il contenimento energetico
Art. 22
- Edilizia sostenibile
1. I regolamenti edilizi comunali individuano soluzioni tecnologiche volte a favorire l'uso razionale dell'energia e l'uso di fonti energetiche rinnovabili. A tal fine, contengono indicazioni anche in ordine all'orientamento e alla conformazione degli edifici da realizzare, al fine di massimizzare lo sfruttamento della radiazione solare.
2. I comuni incentivano l'edilizia sostenibile, nel rispetto delle linee guida tecnico-costruttive emanate dalla Regione ai sensi dell' articolo 145, comma 1 della l.r. 1/2005 , che individuano e definiscono uno standard di valutazione della qualità.
3. Nell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, i comuni individuano la soglia minima per l'accesso agli incentivi di cui agli articoli 145 , 146 e 147 della l.r. 1/2005 , graduando gli stessi a seconda del livello di ecoefficienza raggiunto nella progettazione.
Art. 23
- Contenimento energetico degli edifici
1. Per le nuove previsioni insediative o le trasformazioni del tessuto edilizio esistente gli atti di governo del territorio dei comuni promuovono:
a) la corretta modalità di uso del suolo, anche con riferimento alle alterazioni morfologiche e agli assetti vegetazionali;
b) il corretto deflusso delle acque meteoriche;
c) il risparmio energetico sia per la realizzazione degli edifici che per la loro manutenzione.
2. Gli strumenti della pianificazione territoriale delle province e dei comuni, nonché gli atti di governo del territorio dei comuni promuovono l'impiego di tecnologie bioclimatiche e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile, quali la tecnologia fotovoltaica, idroelettrica, eolica e quella derivante da biomasse, con particolare riferimento alla diffusione del sistema solare termico anche per il patrimonio edilizio esistente.
Art. 24
- Parametri per gli interventi edilizi
1. I comuni hanno cura di verificare che gli interventi urbanistico-edilizi, ivi compresi quelli riguardanti il patrimonio edilizio esistente indicati all' articolo 79 , comma 2 lettere c) e d) della l.r.1/2005 siano progettati secondo i criteri energetici ed ambientali di seguito indicati
a) considerazione dei dati climatici locali;
b) controllo dei consumi di energia, del ciclo delle acque, delle emissioni e dei rifiuti;
c) utilizzo di prodotti ecocompatibili, materiali locali e tecnologie efficienti dal punto di vista energetico;
d) considerazione degli spazi esterni come parte integrante e non complementare del progetto degli edifici;
e) previsione di una cantierizzazione ispirata ai principi del risparmio energetico e della tutela dell'ambiente.
Art. 25
- Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione (BURT).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.