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Regolamento 9 febbraio 2007, n. 2/R

Regolamento di attuazione dell' articolo 37 , comma 3, della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 (Norme per il governo del territorio) - Disposizioni per la tutela e valorizzazione degli insediamenti.

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 14 febbraio 2007

Capo III
- Interventi per il contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo, il risparmio idrico, la salvaguardia e la ricostruzione delle riserve idriche anche potenziali
Art. 16
- Contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo nella costruzione di nuovi edifici
1. Si definisce superficie permeabile di pertinenza di un edificio la superficie non impegnata da costruzioni fuori terra o interrate che consenta l'assorbimento almeno parziale delle acque meteoriche.
2. Nella realizzazione di nuovi edifici e negli ampliamenti di edifici esistenti comportanti incremento di superficie coperta, è garantito il mantenimento di una superficie permeabile di pertinenza pari ad almeno il 25 per cento della superficie fondiaria.
Art. 17
- Interventi per il contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo negli spazi urbani
1. I nuovi spazi pubblici o privati destinati a viabilità pedonale o meccanizzata sono realizzati con modalità costruttive idonee a consentire l'infiltrazione o la ritenzione anche temporanea delle acque, salvo che tali modalità costruttive non possano essere utilizzate per comprovati motivi di sicurezza igienico-sanitaria e statica o di tutela dei beni culturali e paesaggistici.
2. E' vietato il convogliamento delle acque piovane in fognatura o nei corsi d'acqua, quando sia tecnicamente possibile il loro convogliamento in aree permeabili, senza determinare fenomeni di ristagno.
Art. 18
- Risparmio idrico
1. I regolamenti edilizi comunali prescrivono l'utilizzo di impianti idonei ad assicurare il risparmio dell'acqua potabile, quali sistemi di riduzione e regolazione della pressione per garantire la disponibilità costante di acqua a tutti gli utenti della rete acquedottistica e la predisposizione di un contatore per ogni unità immobiliare.
Art. 19
- Ricostituzione delle riserve idriche nelle aree costiere
1. Al fine di contrastare e ridurre i fenomeni di ingressione delle acque salmastre, nonché favorire la ricarica degli acquiferi costieri nelle aree di pianura, i comuni:
a) incentivano la progressiva riduzione dei prelievi delle acque di falda;
b) prevedono la razionalizzazione dell'uso di acqua e l'utilizzo di sistemi a basso consumo nelle tecniche irrigue;
c) realizzano impianti per l'utilizzazione delle acque reflue depurate;
d) realizzano depositi per la raccolta delle acque piovane.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.