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Regolamento 9 febbraio 2007, n. 2/R

Regolamento di attuazione dell' articolo 37 , comma 3, della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 (Norme per il governo del territorio) - Disposizioni per la tutela e valorizzazione degli insediamenti.

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 14 febbraio 2007

Capo II
- Dotazione di infrastrutture per la mobilità, di verde, di arredo urbano e di altre opere di urbanizzazione primaria.
Sezione I
- Disposizioni generali, ambiti principali del territorio urbanizzato e poli urbani con bacino di utenza rilevante
Art. 3
- Disposizioni e criteri generali per la qualità degli insediamenti
1. Nella definizione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio, i comuni individuano quale obiettivo strategico l'incremento della qualità del patrimonio insediativo, tenendo conto delle esigenze e delle dotazioni necessarie a riequilibrare e qualificare gli insediamenti esistenti, con particolare riferimento alle nuove previsioni, agli interventi di trasformazione o di riqualificazione urbanistica.
2. L'obiettivo di cui al comma 1 è perseguito attraverso la definizione di indicatori del livello di qualità, da conseguire attraverso progetti specifici o più ampi programmi di intervento per l'incremento della qualità urbana e assicurando, in ogni caso, il rispetto delle disposizioni (2)

Parole abrogate con d.p.g.r. 5 luglio 2017, n. 32/R, art. 19.

degli standard previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, di verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1 967, n.765), individuati quali livelli minimi inderogabili della qualità del patrimonio insediativo.
3. Gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio promuovono il potenziamento del trasporto pubblico e del trasporto privato alternativo a quello motorizzato, perseguendo il corretto equilibrio e l'integrazione tra le diverse componenti modali.
4. La dotazione di infrastrutture e di sistemi idonei al trasporto pubblico di persone o merci, costituisce riferimento prioritario per la localizzazione di ogni nuova previsione o intervento di trasformazione di carattere insediativo.
Art. 4
- Ambiti principali del territorio urbanizzato
1. Per stabilire requisiti di qualità urbana, ambientale ed edilizia adeguati alle peculiarità di ciascun contesto urbano, ai fini del presente regolamento, si individuano tre ambiti principali di territorio urbanizzato:
a) centri densamente abitati oppure ambiti metropolitani o ambiti caratterizzati da forte urbanizzazione diffusa;
b) centri abitati interessati da significativa affluenza turistica di carattere stagionale;
c) centri con bassa densità di abitanti oppure ambiti montani o rurali.
2. I comuni fanno riferimento agli ambiti di cui al comma 1, con possibilità di adattamento ovvero specificazione ulteriore in relazione alle caratteristiche del proprio territorio urbanizzato.
Art. 5
- Centri densamente abitati
1. Al fine di garantire la migliore organizzazione dei centri densamente abitati, i piani strutturali e gli atti di governo del territorio dei comuni si attengono al rispetto dei seguenti criter
a) localizzare le funzioni che danno luogo a fenomeni di congestione urbana in aree idonee a sostenere la mobilità indotta;
b) promuovere uno sviluppo a dimensione di quartiere nelle aree già servite da trasporto pubblico o già interessate da politiche tendenti a garantire l'accessibilità;
c) potenziare i punti di accesso ai centri urbani e le interconnessioni del trasporto privato con i sistemi di trasporto pubblico, con le piste ciclabili e i percorsi pedonali, introducendo parcheggi di interscambio;
d) sviluppare il sistema urbano della logistica, organizzando i flussi dei mezzi commerciali in modo compatibile con la qualità urbana;
e) programmare la riconversione o la trasformazione del patrimonio edilizio e delle aree urbane disponibili, tenendo conto delle esigenze risultanti dal quadro conoscitivo del piano strutturale e prevedendo per tali aree destinazioni compatibili o strategiche per la qualificazione del tessuto insediativo.
Art. 6
- Centri abitati interessati da significativa affluenza turistica stagionale
1. Al fine di garantire la migliore organizzazione dei centri abitati interessati da significativa affluenza turistica di carattere stagionale, i piani strutturali e gli atti di governo del territorio dei comuni si attengono al rispetto dei seguenti criteri:
a) dimensionare i servizi e le attrezzature in rapporto al flusso turistico stagionale e alla popolazione insediata, prevedendo dotazioni flessibili in grado di rispondere adeguatamente ai due tipi di utenza;
b) attenuare la pressione veicolare mediante azioni combinate, comprendenti la realizzazione di piste ciclabili, di parcheggi di interscambio, di aree per la sosta delle autocaravan e di servizi pubblici di collegamento.
Art. 7
- Centri con bassa densità di abitanti
1. Al fine di garantire la migliore organizzazione dei centri con bassa densità di abitanti i piani strutturali e gli atti di governo del territorio dei comuni si attengono al rispetto dei seguenti criteri:
a) favorire la permanenza dei residenti attraverso il miglioramento dei collegamenti con le reti infrastrutturali e con i servizi comprensoriali;
b) garantire la migliore organizzazione delle reti stradali al fine di preservare i centri abitati dal traffico di attraversamento.
Art. 8
- Poli urbani con bacino di utenza rilevante
1. Sono poli urbani con bacino di utenza rilevante:
a) le strutture ospedaliere;
b) le aree e le infrastrutture per lo sport, stadi e impianti sportivi utilizzati anche per eventi di intrattenimento culturale e musicale;
c) le strutture universitarie;
d) le strutture per la grande distribuzione commerciale;
e) i grandi stabilimenti industriali;
f) i centri espositivi, direzionali e le attrezzature per lo spettacolo;
g) i poli di attrazione turistica e i porti turistici;
h) i parchi urbani e territoriali;
i) le stazioni e le fermate ferroviarie;
j) porti commerciali, interporti e aeroporti.
2. Gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio assicurano il migliore inserimento nel territorio dei poli urbani di cui al comma 1, avendo cura di garantire la massima accessibilità ed il potenziamento del trasporto pubblico e del trasporto privato anche alternativo a quello motorizzato.
Sezione II
- Componenti della qualità degli insediamenti
Art. 9
- Componenti essenziali della qualità degli insediamenti
1. Sono componenti essenziali della qualità degli insediamenti:
a) le opere di urbanizzazione primaria di cui all' articolo 37 , comma 5 della l.r.1/2005 ;
b) le opere per la difesa del suolo e la regimazione delle acque;
c) gli impianti di smaltimento delle acque reflue;
d) le opere e le attrezzature necessarie alla messa in sicurezza della viabilità esistente ivi compresi gli impianti in sede stabile per il monitoraggio del traffico e per l'abbattimento dell'inquinamento acustico;
e) le scale mobili, gli ascensori, le altre opere o infrastrutture esterne per l'abbattimento delle barriere architettoniche e il miglioramento dell'accessibilità territoriale o urbana e per l'interscambio con la rete del trasporto pubblico locale di cui all' articolo 10 , comma 4, lettera d;
f) i sistemi di trasporto in sede propria ed il complesso delle infrastrutture e dei sistemi idonei al trasporto pubblico di persone o merci di cui all' articolo 10 , comma 2, lettera b;
g) i sistemi di informazione per migliorare l'accessibilità ai servizi, quali punti di informazione per il pubblico, installazioni urbane con pianta della città, stradario con la localizzazione dei principali servizi.
Art. 10
- Componenti del sistema della mobilità e accessibilità
1. Costituiscono componenti del sistema della mobilità e accessibilità
a) le infrastrutture per la mobilità ed il trasporto pubblico;
b) le infrastrutture per l'organizzazione della sosta;
c) le infrastrutture a servizio dei pedoni;
d) le infrastrutture per la mobilità ciclistica.
2. Sono infrastrutture per la mobilità ed il trasporto pubblico:
a) la rete complessiva della viabilità comprese le strade residenziali e le piazze;
b) le linee ferroviarie ancorché dismesse, i sistemi di trasporto in sede propria, le stazioni, le fermate e ogni altra infrastruttura a servizio del trasporto pubblico locale;
c) i porti e le stazioni marittime;
d) gli aeroporti;
e) gli interporti e le altre infrastrutture a servizio della logistica e del trasporto merci.
3. Sono infrastrutture per l'organizzazione della sosta:
a) i parcheggi pubblici di interscambio;
b) i parcheggi pubblici di destinazione ai servizi ed alle attrezzature urbane;
c) parcheggi pubblici a servizio della residenza;
d) i parcheggi pubblici di servizio alle attività commerciali e industriali;
e) i parcheggi pubblici per la sosta temporanea finalizzata al carico e allo scarico delle merci;
f) i parcheggi privati o ad uso esclusivo residenziale;
g) i parcheggi privati o ad uso esclusivo di servizio alle attività commerciali, industriali, direzionali e turistico-ricettive;
h) i parcheggi ad uso esclusivo per i taxi;
i) i parcheggi ad uso esclusivo per gli autobus turistici;
j) i parcheggi ad uso esclusivo per le persone disabili.
4. Sono infrastrutture a servizio dei pedoni:
a) i marciapiedi, le piazze ed ogni area urbana dedicata;
b) il complesso delle attrezzature utili alla segnalazione e regolazione visiva ed acustica degli attraversamenti stradali;
c) le opere per la delimitazione delle aree adibite ai pedoni;
d) le scale mobili, gli ascensori e le altre opere ed infrastrutture esterne per l'abbattimento delle barriere architettoniche ed il miglioramento della accessibilità territoriale e urbana.
5. Sono infrastrutture per la mobilità ciclistica:
a) le piste ciclabili urbane ed extraurbane ovvero le aree comunque destinate ai ciclisti;
b) il complesso delle attrezzature utili alla segnalazione e alla regolazione visiva ed acustica degli attraversamenti stradali.
6. Le componenti del sistema della mobilità e accessibilità sono da classificare e disciplinare tenuto conto di quanto disposto anche dal Piano di Indirizzo Territoriale (PIT), di cui all' articolo 48 della l.r.1/2005 .
Art. 11
- Componenti del sistema del verde
1. Costituiscono componenti del sistema del verde:
a) il verde urbano;
c) il verde attrezzato.
Art. 12
- Verde urbano
2. Per determinare il fabbisogno di verde urbano,(5)

Parole abrogate con d.p.g.r. 5 luglio 2017, n. 32/R, art. 21.

, i comuni tengono conto:
a) della quantità di veicoli esistenti e circolanti giornalmente su quel territorio a seguito della realizzazione delle previsioni di piano strutturale;
b) dell'incremento del numero di abitanti;
c) delle previsioni relative a nuovi insediamenti.
Art. 13
Abrogato.
Art. 14
- Verde attrezzato
1. Il verde attrezzato è costituito dalle aree adibite a verde pubblico dotate di:
a) infrastrutture per le attività sportive e legate al tempo libero;
b) allestimenti fissi per spettacoli all'aperto ovvero predisposizioni per l'allestimento di spettacoli temporanei all'aperto;
c) infrastrutture per l'intrattenimento ed il gioco;
d) attrezzature per gli animali domestici.
2. La dotazione di spazi di verde attrezzato è commisurata alle esigenze dei singoli insediamenti, desumibili dai quadri conoscitivi dei piani strutturali e degli atti di governo del territorio dei comuni.
Art. 15
- Arredo urbano
1. L'arredo urbano è costituito dal complesso delle opere strutturali, formali e funzionali atte a garantire la fruibilità ed il decoro dello spazio urbano, quali:
a) le opere di allestimento utili alla fruizione delle strade, delle piazze, degli spazi pubblici o di uso pubblico da parte dei veicoli e dei pedoni;
b) le alberature, le aiuole e tutte le sistemazioni a verde delle aree di pertinenza o prossime alla sede stradale;
c) gli elementi per il decoro e la qualificazione esteriore del tessuto insediativo, con particolare riferimento al prospetto di piano terra degli edifici;
d) le insegne commerciali e la segnaletica di informazione o indicazione;
e) le attrezzature ecologiche per la raccolta dei rifiuti.
2. Gli atti di governo del territorio ed i regolamenti edilizi dei comuni definiscono una disciplina finalizzata alla qualificazione delle componenti dell'arredo urbano di cui al comma 1, orientando le proprie previsioni e disposizioni all'obiettivo del miglioramento dell'aspetto esteriore dei tessuti edilizi e degli spazi pubblici e di relazione.
3. La disciplina di cui al comma 2 indirizza la progettazione degli interventi pubblici e privati a più elevati livelli tecnici e qualitativi, privilegiando interventi in grado di incrementare la qualità degli assetti insediativi e dello spazio pubblico sotto il profilo urbanistico, architettonico, funzionale, paesaggistico e ambientale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.