Menù di navigazione

Regolamento 14 dicembre 2006, n. 61/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 20 marzo 1998, n. 17 (Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche).

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 20 dicembre 2006



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall'articolo 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;


Visti gli articoli 34, 42, comma 2, e 66, comma 3, dello Statuto;


Vista la legge regionale 20 marzo 1998, n. 17 "Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche" ed in particolare l'articolo 6 che rinvia ad apposito regolamento l'attuazione degli interventi sulla Rete escursionistica della Toscana;


Vista la preliminare decisione della Giunta regionale 16 ottobre 2006, n. 18 adottata previa acquisizione dei pareri del Comitato Tecnico del-la Programmazione, delle competenti strutture di cui all'articolo 29 della legge regionale n. 44/2003, nonché dell'intesa raggiunta al Tavolo di concertazione istituzionale (Giunta regionale - Enti locali), e trasmessa al Presidente del Consiglio regionale e al Consiglio delle Autonomie locali, ai fini dell'acquisizione dei pareri previsti dall'articolo 42, comma 2, e dall'articolo 66, comma 3, dello Statuto regionale;


Dato atto del parere favorevole del Consiglio delle Autonomie locali nella seduta del 17 novembre 2006;


Preso atto che la V^ commissione consiliare "Attività culturali e turismo", nella seduta del 9 novembre 2006, ha espresso parere favorevole con osservazioni;

Ritenuto di accogliere parzialmente le osservazioni formulate dalla suddetta commissione consiliare;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 11 dicembre 2006, n. 935 che approva il Regola-mento di attuazione della legge regionale 20 marzo 1998, n. 17 (Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche);


EMANA

Art. 1
- Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 20 marzo 1998, n. 17 (Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche), l'attuazione degli interventi sulla rete escursionistica della Toscana (RET).
Art. 2
- Segnaletica della RET
1. La viabilità che costituisce la rete escursionistica toscana (RET), come definita dall'articolo 3 della l. r. 17/1998, è individuata attraverso specifici segnali. La viabilità è segnalata sul terreno e riportata fedelmente sulla cartografia escursionistica della Regione Toscana (Carta regionale tecnica al 10000) e sul sistema georeferenziato della Regione Toscana. (1)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 9 gennaio 2013, n. 1/R, art. 1.

2. Ai fini del presente regolamento si intende per segnale l'indicazione di viabilità (2)

Parola così sostituita con d.p.g.r. 9 gennaio 2013, n. 1/R, art. 1.

della RET realizzata con vernice di colore rosso e bianco con numero e/o logo (3)

Parola inserita con d.p.g.r. 9 gennaio 2013, n. 1/R, art. 1.

, di norma, in vernice nera, apposta su elementi naturali quali pietre, rocce, alberi, supporti in materiale vario secondo le prescrizioni e con le caratteristiche grafiche di cui all'allegato A al presente regolamento.
3. La segnaletica è apposta e mantenuta dalla provincia competente per territorio, previo accordo con i comuni e le unioni di comuni subentrate alle comunità montane ai sensi delle leggi regionali 26 giugno 2008, n. 37 (Riordino delle comunità montane) e la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) interessati. (4)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 gennaio 2013, n. 1/R, art. 1.

4. Per la viabilità ricadente (4)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 gennaio 2013, n. 1/R, art. 1.

all'interno di un parco nazionale o regionale le funzioni indicate al comma 3 sono svolte dall'ente parco competente per territorio.
5. Attraverso la segnaletica sono fornite agli escursionisti e alle guide le necessarie indicazioni per:
a) percorrere in sicurezza la viabilità che compone (4)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 gennaio 2013, n. 1/R, art. 1.

la RET;
b) acquisire informazioni in merito alle caratteristiche ambientali, storiche e culturali del territorio dove si sviluppa la RET; (4)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 gennaio 2013, n. 1/R, art. 1.

c) fornire indicazioni sui punti tappa, sulle aree attrezzate per la sosta, sulle strutture ricettive, sui punti di ristoro, sui centri di accoglienza, informazione e documentazione della RET.
6. I segnali collocati nei parchi, nelle aree protette o nelle aree facenti parte del patrimonio agricolo forestale regionale riportano il logo del parco, dell'area protetta o del patrimonio agricolo forestale regionale. Nelle aree appartenenti al patrimonio agricolo forestale la segnaletica della RET, si integra con la cartellonistica inerente al patrimonio agricolo forestale.
7. All'inizio della viabilità della RET (4)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 gennaio 2013, n. 1/R, art. 1.

e nei punti di incrocio con la viabilità ordinaria è posto, di norma, un cartello indicante il divieto di transito sull'itinerario della RET per i veicoli a motore, eccetto quelli di soccorso, di polizia e quelli appositamente autorizzati.
8. I segnali e i pannelli esistenti sono adeguati entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 3
- Modalità di installazione della segnaletica
1. Le province e gli enti parco predispongono, sulla base delle indicazioni fornite dalla Regione Toscana con la prima costituzione del catasto e sentiti i comuni e le unioni di comuni subentrate alle comunità montane ai sensi delle leggi regionali 26 giugno 2008, n. 37 (Riordino delle comunità montane) e la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) interessati, il progetto esecutivo per l'installazione della segnaletica sulla viabilità assegnata alla propria competenza dagli atti di costituzione del catasto di cui all'articolo 4 della l.r.17/1998. (5)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 9 gennaio 2013, n. 1/R, art. 2.

1 bis. Le caratteristiche tecniche ed i prototipi della segnaletica sono approvati con atto del dirigente della struttura regionale competente. (6)

Comma inserito con d.p.g.r. 9 gennaio 2013, n. 1/R, art. 2.

2. Le province e gli enti parco provvedono alla realizzazione del progetto esecutivo entro centoventi giorni dall'avvenuto trasferimento da parte della Regione Toscana degli atti di costituzione del catasto previsto dall'articolo 4, comma 5, della l. r. 17/1998.
3. Il progetto esecutivo contiene, in particolare:
a) l'analisi sullo stato della segnaletica eventualmente esistente;
b) gli interventi da realizzare per l'adeguamento della segnaletica esistente;
c) gli interventi per l'installazione della segnaletica nei tratti di viabilità non segnalati;
d) l'individuazione dei soggetti responsabili della realizzazione della segnaletica tenuto conto delle differenti tipologie di viabilità;
e) le modalità e le tempistiche ottimali per la realizzazione.
4. La Regione, le province e gli enti parco collaborano al fine di garantire un perfetta manutenzione della segnaletica della RET, anche attraverso specifiche convenzioni con gli enti ed associazioni interessati, con il Club alpino italiano (CAI), con le guide ambientali, con le guide alpine, (7)

Parole inserite con d.p.g.r. 9 gennaio 2013, n. 1/R, art. 2.

con il Corpo forestale dello stato e con gli enti competenti all'amministrazione del patrimonio agricolo forestale regionale ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana).
Art. 3 bis
1. La viabilità e le informazioni ad esse correlate, di cui art. 2 comma 1 sono segnalati anche tramite tecnologie dell’informazione e della comunicazione sul portale di riferimento del turismo della Regione Toscana o su altro sito individuato con provvedimento della competente struttura della Giunta regionale.
2. La segnaletica di cui al comma 1 è elaborata sulla base dei dati contenuti nella banca dati cartografia del sistema regionale con metodologie di cooperazione applicativa.
3. Le Province e gli Enti Parco aggiornano le informazioni veicolabili in formato digitale mediante le tecnologie dell’informazione e della comunicazione previste, ad ogni variazione inerente la viabilità RET.
Art. 4
- Progettazione di itinerari
1. Le province effettuano la progettazione della nuova viabilità (9)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 gennaio 2013, n. 1/R, art. 4.

della RET attraverso forme di raccordo e modalità procedurali che assicurino la partecipazione dei soggetti pubblici e privati interessati.
2. Le province e gli Enti Parco (10)

Parole inserite con d.p.g.r. 9 gennaio 2013, n. 1/R, art. 4.

nell'esercizio delle loro funzioni, possono avvalersi del comitato tecnico di cui all'articolo 6.
Art. 5
- Informazione
1. Le province e gli enti parco ogni sei mesi trasmettono, con le tecnologie dell'informazione e della comunicazione della Regione, (11)

Parole inserite con d.p.g.r. 9 gennaio 2013, n. 1/R, art. 5.

al comitato tecnico le informazioni riguardanti ogni modifica ed integrazione della RET.
Art. 6
1. II catasto della RET, di cui all'articolo 4 della l.r. 17/1998, comprende le seguenti informazioni:
a) zona di appartenenza della viabilità;
b) numero della viabilità e sua eventuale denominazione;
c) comuni interessati allo sviluppo territoriale della viabilità;
d) riferimenti cartografici relativi alle tavole della cartografia dell'istituto geografico militare (IGM) al 25000 e riferimenti sul sistema georeferenziato e cartografico della Regione Toscana;
e) località d' inizio e termine e località che si trovano lungo la RET, nonchè tutti gli snodi e relative quote;
f) indicazione delle emergenze storiche, architettoniche, archeologiche e naturalistiche presenti;
g) tempi di percorrenza in entrambi i sensi di marcia;
h) difficoltà in base alla classificazione CAI;
i) eventuale particolare destinazione della viabilità;
j) possibilità di percorrere la viabilità interamente o parzialmente anche a cavallo o in mountain bike;
k) eventuali aree attrezzate per la sosta, punti tappa, rifugi o strutture ricettive, punti di ristoro e centri di accoglienza , informazione e documentazione lungo la viabilità;
l) presenza di sorgenti o fontane di acqua potabile;
m) indicazione della tipologia prevalente di ambiente su cui si sviluppa la viabilità;
n) specifica relativa allo sviluppo della viabilità sul fondo valle, sul crinale, sulla mezza costa, sulla pendice o in pianura;
o) condizioni di percorribilità e stato della segnaletica, da aggiornare ogni volta che si procede alla manutenzione della viabilità;
p) esposizione prevalente della viabilità;
q) interesse prevalente della viabilità ( turistico, storico, naturalistico e tematico);
2. Il catasto contiene altresì notizie relative:
a) all'attraversamento di terreni su fondo pubblico o privato;
b) alla percorrenza di strade statali, regionali, provinciali, comunali e vicinali;
c) alla tipologia del fondo diversificato in: sterrato, roccia, naturale e artificiale;
d) al soggetto preposto alla manutenzione della viabilità.
Art. 7
- Comitato tecnico
1. È istituito, senza oneri, un comitato tecnico per lo svolgimento di funzioni consultive e di supporto alle attività regionali in materia di realizzazione e manutenzione (13)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 9 gennaio 2013, n. 1/R, art. 7.

della RET, con particolare riguardo all'attività di informazione e pubblicità.
2. Il comitato può proporre alle province e ai Parchi, (13)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 9 gennaio 2013, n. 1/R, art. 7.

sulla base delle informazioni da esse fornite, l'eventuale realizzazione di nuove viabilità (14)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 gennaio 2013, n. 1/R, art. 7.

e la dismissione di quelli esistenti.
3. Il comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e ed è composto da:
a) tre funzionari regionali esperti, uno in materia turistica, uno in materia ambientale e uno in materia urbanistico-territoriale;
b) un tecnico designato dal Consiglio delle autonomie locali in rappresentanza della province;
c) un tecnico designato dal CAI;
d) un tecnico designato da Federparchi;
e) una guida ambientale designata dalle Associazioni di guide ambientali maggiormente rappresentative nel settore;
f) un esercente la professione di guida alpina disegnato dal Collegio Regionale guide alpine Toscana;
g) un rappresentante designato d’intesa dalle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l’ambiente e operanti sul territorio regionale. (15)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 9 gennaio 2013, n. 1/R, art. 7.

4. Il comitato dura in carica cinque anni ed è rinnovabile.
Art. 8
- Centro di accoglienza informazione e documentazione della RET (16)

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 9 gennaio 2013, n. 1/R, art. 8.

1. Il centro di accoglienza informazione e documentazione della RET è la struttura destinata ad ospitare le funzioni di accoglienza e informazione degli escursionisti.
2. Il centro è ubicato presso strutture messe a disposizione dagli enti locali o dai Parchi nel cui territorio è localizzato un itinerario. Il centro mette a disposizione dell'utenza materiale didattico riferito alle caratteristiche ambientali, naturalistiche e storiche del territorio di riferimento e l'elenco delle guide ambientali e delle guide alpine abilitate.
Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Allegati:


Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 9 gennaio 2013, n. 1/R , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con d.p.g.r. 9 gennaio 2013, n. 1/R , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola inserita con d.p.g.r. 9 gennaio 2013, n. 1/R , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 gennaio 2013, n. 1/R , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 9 gennaio 2013, n. 1/R , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con d.p.g.r. 9 gennaio 2013, n. 1/R , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con d.p.g.r. 9 gennaio 2013, n. 1/R , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 9 gennaio 2013, n. 1/R , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 gennaio 2013, n. 1/R , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con d.p.g.r. 9 gennaio 2013, n. 1/R , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con d.p.g.r. 9 gennaio 2013, n. 1/R , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 9 gennaio 2013, n. 1/R , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con d.p.g.r. 9 gennaio 2013, n. 1/R , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 gennaio 2013, n. 1/R , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 9 gennaio 2013, n. 1/R , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 9 gennaio 2013, n. 1/R , art. 8.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.