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Regolamento 14 dicembre 2006, n. 61/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 20 marzo 1998, n. 17 (Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche).

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 20 dicembre 2006

Art. 7
- Comitato tecnico
1. È istituito, senza oneri, un comitato tecnico per lo svolgimento di funzioni consultive e di supporto alle attività regionali in materia di realizzazione e manutenzione (13)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 9 gennaio 2013, n. 1/R, art. 7.

della RET, con particolare riguardo all'attività di informazione e pubblicità.
2. Il comitato può proporre alle province e ai Parchi, (13)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 9 gennaio 2013, n. 1/R, art. 7.

sulla base delle informazioni da esse fornite, l'eventuale realizzazione di nuove viabilità (14)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 gennaio 2013, n. 1/R, art. 7.

e la dismissione di quelli esistenti.
3. Il comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e ed è composto da:
a) tre funzionari regionali esperti, uno in materia turistica, uno in materia ambientale e uno in materia urbanistico-territoriale;
b) un tecnico designato dal Consiglio delle autonomie locali in rappresentanza della province;
c) un tecnico designato dal CAI;
d) un tecnico designato da Federparchi;
e) una guida ambientale designata dalle Associazioni di guide ambientali maggiormente rappresentative nel settore;
f) un esercente la professione di guida alpina disegnato dal Collegio Regionale guide alpine Toscana;
g) un rappresentante designato d’intesa dalle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l’ambiente e operanti sul territorio regionale. (15)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 9 gennaio 2013, n. 1/R, art. 7.

4. Il comitato dura in carica cinque anni ed è rinnovabile.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 9 gennaio 2013, n. 1/R , art. 1.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 9 gennaio 2013, n. 1/R , art. 1.

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Parola inserita con d.p.g.r. 9 gennaio 2013, n. 1/R , art. 1.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 gennaio 2013, n. 1/R , art. 1.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 9 gennaio 2013, n. 1/R , art. 2.

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Comma inserito con d.p.g.r. 9 gennaio 2013, n. 1/R , art. 2.

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Parole inserite con d.p.g.r. 9 gennaio 2013, n. 1/R , art. 2.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 9 gennaio 2013, n. 1/R , art. 3.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 gennaio 2013, n. 1/R , art. 4.

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Parole inserite con d.p.g.r. 9 gennaio 2013, n. 1/R , art. 4.

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Parole inserite con d.p.g.r. 9 gennaio 2013, n. 1/R , art. 5.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 9 gennaio 2013, n. 1/R , art. 6.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 9 gennaio 2013, n. 1/R , art. 7.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 gennaio 2013, n. 1/R , art. 7.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 9 gennaio 2013, n. 1/R , art. 7.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 9 gennaio 2013, n. 1/R , art. 8.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.