Menù di navigazione

Regolamento 14 dicembre 2006, n. 61/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 20 marzo 1998, n. 17 (Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche).

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 20 dicembre 2006

Art. 6
1. II catasto della RET, di cui all'articolo 4 della l.r. 17/1998, comprende le seguenti informazioni:
a) zona di appartenenza della viabilità;
b) numero della viabilità e sua eventuale denominazione;
c) comuni interessati allo sviluppo territoriale della viabilità;
d) riferimenti cartografici relativi alle tavole della cartografia dell'istituto geografico militare (IGM) al 25000 e riferimenti sul sistema georeferenziato e cartografico della Regione Toscana;
e) località d' inizio e termine e località che si trovano lungo la RET, nonchè tutti gli snodi e relative quote;
f) indicazione delle emergenze storiche, architettoniche, archeologiche e naturalistiche presenti;
g) tempi di percorrenza in entrambi i sensi di marcia;
h) difficoltà in base alla classificazione CAI;
i) eventuale particolare destinazione della viabilità;
j) possibilità di percorrere la viabilità interamente o parzialmente anche a cavallo o in mountain bike;
k) eventuali aree attrezzate per la sosta, punti tappa, rifugi o strutture ricettive, punti di ristoro e centri di accoglienza , informazione e documentazione lungo la viabilità;
l) presenza di sorgenti o fontane di acqua potabile;
m) indicazione della tipologia prevalente di ambiente su cui si sviluppa la viabilità;
n) specifica relativa allo sviluppo della viabilità sul fondo valle, sul crinale, sulla mezza costa, sulla pendice o in pianura;
o) condizioni di percorribilità e stato della segnaletica, da aggiornare ogni volta che si procede alla manutenzione della viabilità;
p) esposizione prevalente della viabilità;
q) interesse prevalente della viabilità ( turistico, storico, naturalistico e tematico);
2. Il catasto contiene altresì notizie relative:
a) all'attraversamento di terreni su fondo pubblico o privato;
b) alla percorrenza di strade statali, regionali, provinciali, comunali e vicinali;
c) alla tipologia del fondo diversificato in: sterrato, roccia, naturale e artificiale;
d) al soggetto preposto alla manutenzione della viabilità.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 9 gennaio 2013, n. 1/R , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con d.p.g.r. 9 gennaio 2013, n. 1/R , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola inserita con d.p.g.r. 9 gennaio 2013, n. 1/R , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 gennaio 2013, n. 1/R , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 9 gennaio 2013, n. 1/R , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con d.p.g.r. 9 gennaio 2013, n. 1/R , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con d.p.g.r. 9 gennaio 2013, n. 1/R , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 9 gennaio 2013, n. 1/R , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 gennaio 2013, n. 1/R , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con d.p.g.r. 9 gennaio 2013, n. 1/R , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con d.p.g.r. 9 gennaio 2013, n. 1/R , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 9 gennaio 2013, n. 1/R , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con d.p.g.r. 9 gennaio 2013, n. 1/R , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 gennaio 2013, n. 1/R , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 9 gennaio 2013, n. 1/R , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 9 gennaio 2013, n. 1/R , art. 8.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.