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Regolamento 14 dicembre 2006, n. 61/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 20 marzo 1998, n. 17 (Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche).

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 20 dicembre 2006

Art. 2
- Segnaletica della RET
1. La viabilità che costituisce la rete escursionistica toscana (RET), come definita dall'articolo 3 della l. r. 17/1998, è individuata attraverso specifici segnali. La viabilità è segnalata sul terreno e riportata fedelmente sulla cartografia escursionistica della Regione Toscana (Carta regionale tecnica al 10000) e sul sistema georeferenziato della Regione Toscana. (1)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 9 gennaio 2013, n. 1/R, art. 1.

2. Ai fini del presente regolamento si intende per segnale l'indicazione di viabilità (2)

Parola così sostituita con d.p.g.r. 9 gennaio 2013, n. 1/R, art. 1.

della RET realizzata con vernice di colore rosso e bianco con numero e/o logo (3)

Parola inserita con d.p.g.r. 9 gennaio 2013, n. 1/R, art. 1.

, di norma, in vernice nera, apposta su elementi naturali quali pietre, rocce, alberi, supporti in materiale vario secondo le prescrizioni e con le caratteristiche grafiche di cui all'allegato A al presente regolamento.
3. La segnaletica è apposta e mantenuta dalla provincia competente per territorio, previo accordo con i comuni e le unioni di comuni subentrate alle comunità montane ai sensi delle leggi regionali 26 giugno 2008, n. 37 (Riordino delle comunità montane) e la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) interessati. (4)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 gennaio 2013, n. 1/R, art. 1.

4. Per la viabilità ricadente (4)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 gennaio 2013, n. 1/R, art. 1.

all'interno di un parco nazionale o regionale le funzioni indicate al comma 3 sono svolte dall'ente parco competente per territorio.
5. Attraverso la segnaletica sono fornite agli escursionisti e alle guide le necessarie indicazioni per:
a) percorrere in sicurezza la viabilità che compone (4)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 gennaio 2013, n. 1/R, art. 1.

la RET;
b) acquisire informazioni in merito alle caratteristiche ambientali, storiche e culturali del territorio dove si sviluppa la RET; (4)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 gennaio 2013, n. 1/R, art. 1.

c) fornire indicazioni sui punti tappa, sulle aree attrezzate per la sosta, sulle strutture ricettive, sui punti di ristoro, sui centri di accoglienza, informazione e documentazione della RET.
6. I segnali collocati nei parchi, nelle aree protette o nelle aree facenti parte del patrimonio agricolo forestale regionale riportano il logo del parco, dell'area protetta o del patrimonio agricolo forestale regionale. Nelle aree appartenenti al patrimonio agricolo forestale la segnaletica della RET, si integra con la cartellonistica inerente al patrimonio agricolo forestale.
7. All'inizio della viabilità della RET (4)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 gennaio 2013, n. 1/R, art. 1.

e nei punti di incrocio con la viabilità ordinaria è posto, di norma, un cartello indicante il divieto di transito sull'itinerario della RET per i veicoli a motore, eccetto quelli di soccorso, di polizia e quelli appositamente autorizzati.
8. I segnali e i pannelli esistenti sono adeguati entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 9 gennaio 2013, n. 1/R , art. 1.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 9 gennaio 2013, n. 1/R , art. 1.

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Parola inserita con d.p.g.r. 9 gennaio 2013, n. 1/R , art. 1.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 gennaio 2013, n. 1/R , art. 1.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 9 gennaio 2013, n. 1/R , art. 2.

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Comma inserito con d.p.g.r. 9 gennaio 2013, n. 1/R , art. 2.

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Parole inserite con d.p.g.r. 9 gennaio 2013, n. 1/R , art. 2.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 9 gennaio 2013, n. 1/R , art. 3.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 gennaio 2013, n. 1/R , art. 4.

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Parole inserite con d.p.g.r. 9 gennaio 2013, n. 1/R , art. 4.

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Parole inserite con d.p.g.r. 9 gennaio 2013, n. 1/R , art. 5.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 9 gennaio 2013, n. 1/R , art. 6.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 9 gennaio 2013, n. 1/R , art. 7.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 gennaio 2013, n. 1/R , art. 7.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 9 gennaio 2013, n. 1/R , art. 7.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 9 gennaio 2013, n. 1/R , art. 8.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.