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Regolamento 14 dicembre 2006, n. 61/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 20 marzo 1998, n. 17 (Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche).

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 20 dicembre 2006

Art. 3 bis
1. La viabilità e le informazioni ad esse correlate, di cui art. 2 comma 1 sono segnalati anche tramite tecnologie dell’informazione e della comunicazione sul portale di riferimento del turismo della Regione Toscana o su altro sito individuato con provvedimento della competente struttura della Giunta regionale.
2. La segnaletica di cui al comma 1 è elaborata sulla base dei dati contenuti nella banca dati cartografia del sistema regionale con metodologie di cooperazione applicativa.
3. Le Province e gli Enti Parco aggiornano le informazioni veicolabili in formato digitale mediante le tecnologie dell’informazione e della comunicazione previste, ad ogni variazione inerente la viabilità RET.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 9 gennaio 2013, n. 1/R , art. 1.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 9 gennaio 2013, n. 1/R , art. 1.

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Parola inserita con d.p.g.r. 9 gennaio 2013, n. 1/R , art. 1.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 gennaio 2013, n. 1/R , art. 1.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 9 gennaio 2013, n. 1/R , art. 2.

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Comma inserito con d.p.g.r. 9 gennaio 2013, n. 1/R , art. 2.

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Parole inserite con d.p.g.r. 9 gennaio 2013, n. 1/R , art. 2.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 9 gennaio 2013, n. 1/R , art. 3.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 gennaio 2013, n. 1/R , art. 4.

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Parole inserite con d.p.g.r. 9 gennaio 2013, n. 1/R , art. 4.

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Parole inserite con d.p.g.r. 9 gennaio 2013, n. 1/R , art. 5.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 9 gennaio 2013, n. 1/R , art. 6.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 9 gennaio 2013, n. 1/R , art. 7.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 gennaio 2013, n. 1/R , art. 7.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 9 gennaio 2013, n. 1/R , art. 7.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 9 gennaio 2013, n. 1/R , art. 8.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.