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Regolamento 14 dicembre 2006, n. 61/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 20 marzo 1998, n. 17 (Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche).

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 20 dicembre 2006

Art. 3
- Modalità di installazione della segnaletica
1. Le province e gli enti parco predispongono, sulla base delle indicazioni fornite dalla Regione Toscana con la prima costituzione del catasto e sentiti i comuni e le unioni di comuni subentrate alle comunità montane ai sensi delle leggi regionali 26 giugno 2008, n. 37 (Riordino delle comunità montane) e la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) interessati, il progetto esecutivo per l'installazione della segnaletica sulla viabilità assegnata alla propria competenza dagli atti di costituzione del catasto di cui all'articolo 4 della l.r.17/1998. (5)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 9 gennaio 2013, n. 1/R, art. 2.

1 bis. Le caratteristiche tecniche ed i prototipi della segnaletica sono approvati con atto del dirigente della struttura regionale competente. (6)

Comma inserito con d.p.g.r. 9 gennaio 2013, n. 1/R, art. 2.

2. Le province e gli enti parco provvedono alla realizzazione del progetto esecutivo entro centoventi giorni dall'avvenuto trasferimento da parte della Regione Toscana degli atti di costituzione del catasto previsto dall'articolo 4, comma 5, della l. r. 17/1998.
3. Il progetto esecutivo contiene, in particolare:
a) l'analisi sullo stato della segnaletica eventualmente esistente;
b) gli interventi da realizzare per l'adeguamento della segnaletica esistente;
c) gli interventi per l'installazione della segnaletica nei tratti di viabilità non segnalati;
d) l'individuazione dei soggetti responsabili della realizzazione della segnaletica tenuto conto delle differenti tipologie di viabilità;
e) le modalità e le tempistiche ottimali per la realizzazione.
4. La Regione, le province e gli enti parco collaborano al fine di garantire un perfetta manutenzione della segnaletica della RET, anche attraverso specifiche convenzioni con gli enti ed associazioni interessati, con il Club alpino italiano (CAI), con le guide ambientali, con le guide alpine, (7)

Parole inserite con d.p.g.r. 9 gennaio 2013, n. 1/R, art. 2.

con il Corpo forestale dello stato e con gli enti competenti all'amministrazione del patrimonio agricolo forestale regionale ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana).

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 9 gennaio 2013, n. 1/R , art. 1.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 9 gennaio 2013, n. 1/R , art. 1.

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Parola inserita con d.p.g.r. 9 gennaio 2013, n. 1/R , art. 1.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 gennaio 2013, n. 1/R , art. 1.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 9 gennaio 2013, n. 1/R , art. 2.

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Comma inserito con d.p.g.r. 9 gennaio 2013, n. 1/R , art. 2.

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Parole inserite con d.p.g.r. 9 gennaio 2013, n. 1/R , art. 2.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 9 gennaio 2013, n. 1/R , art. 3.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 gennaio 2013, n. 1/R , art. 4.

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Parole inserite con d.p.g.r. 9 gennaio 2013, n. 1/R , art. 4.

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Parole inserite con d.p.g.r. 9 gennaio 2013, n. 1/R , art. 5.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 9 gennaio 2013, n. 1/R , art. 6.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 9 gennaio 2013, n. 1/R , art. 7.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 gennaio 2013, n. 1/R , art. 7.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 9 gennaio 2013, n. 1/R , art. 7.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 9 gennaio 2013, n. 1/R , art. 8.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.