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Regolamento 12 settembre 2006, n. 44/R

Modifiche al Regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1 dicembre 2004, n. 69/R (Regolamento di attuazione di cui all' articolo 15, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 "Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività", concernente "Organizzazione delle attività del sistema regionale della protezione civile in emergenza").

Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima del 20 settembre 2006



Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA
EMANA

il seguente regolamento


PREAMBOLO


Visto l’articolo 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall’articolo 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;


Visti gli articoli 34 e 42, comma 2 e 5, dello Statuto;


Vista la legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività);


Visto il Regolamento regionale emanato con proprio decreto 1 dicembre 2004, n. 69/R (Regolamento di attuazione di cui all’articolo 15, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività), concernente “Organizzazione delle attività del sistema regionale della protezione civile in emergenza”);


Ritenuto necessario modificare il suddetto regolamento regionale di attuazione dell’articolo 15, comma 3, della l.r. 67/2003;


Vista la preliminare decisione della Giunta regionale 17 luglio 2006, n. 26 adottata ai fini di cui all’articolo 42, comma 2, dello Statuto;


Dato atto della decorrenza dei termini di trenta giorni di cui al medesimo articolo dello Statuto;


Ritenuto necessario procedere all’approvazione delle modifiche al suddetto Regolamento regionale emanato con proprio decreto 1 dicembre 2004, n. 69/R;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 11 settembre 2006, n. 628 che approva le modifiche al Regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1 dicembre 2004, n. 69/R (Regolamento di attuazione di cui all’articolo 15, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 “Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività”, concernente “Organizzazione delle attività del sistema regionale della protezione civile in emergenza”);

Art. 1
- Modifiche all’articolo 10 d.p.g.r. 69/R/2004
1. Il comma 1 dell’articolo 10 del regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1 dicembre 2004, n.69/R, è sostituito dal seguente:
1. Di norma il raccordo strategico-operativo degli enti locali con le altre componenti del sistema regionale di protezione civile operanti al medesimo livello territoriale avviene attraverso la attivazione di un organismo di coordinamento, di seguito denominato unità di crisi.
”.
2. Al comma 3 dell’articolo 10 del d.p.g.r. 69/R/2004, sono soppresse le seguenti parole “
la partecipazione dei soggetti esterni è definita previa intesa con i medesimi.
”.
3. Il comma 4 dell’articolo 10 del d.p.g.r. 69/R/2004 è sostituito dal seguente:
4. Il raccordo tra l’attività delle unità di crisi e l’attività di competenza delle strutture operative statali è definito ai sensi dell’articolo 5, commi 4 e 4 bis del decreto legge 7 settembre 2001, n.343 (Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.
”.
Art. 2
- Modifiche all’articolo 11 del d.p.g.r. 69/R/2004
1. Le lettere d) ed e) del comma 2 dell’articolo 11 del d.p.g.r. 69/R/2004, sono abrogate.
Art. 3
- Modifiche all’articolo 12 del d.p.g.r. 69/R/2004
1. Le lettere e), f), g) del comma 2 dell’articolo 12 del d.p.g.r. 69/R/2004, sono abrogate.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.