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Regolamento 12 settembre 2006, n. 44/R

Modifiche al Regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1 dicembre 2004, n. 69/R (Regolamento di attuazione di cui all' articolo 15, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 "Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività", concernente "Organizzazione delle attività del sistema regionale della protezione civile in emergenza").

Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima del 20 settembre 2006

Art. 1
- Modifiche all’articolo 10 d.p.g.r. 69/R/2004
1. Il comma 1 dell’articolo 10 del regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1 dicembre 2004, n.69/R, è sostituito dal seguente:
1. Di norma il raccordo strategico-operativo degli enti locali con le altre componenti del sistema regionale di protezione civile operanti al medesimo livello territoriale avviene attraverso la attivazione di un organismo di coordinamento, di seguito denominato unità di crisi.
”.
2. Al comma 3 dell’articolo 10 del d.p.g.r. 69/R/2004, sono soppresse le seguenti parole “
la partecipazione dei soggetti esterni è definita previa intesa con i medesimi.
”.
3. Il comma 4 dell’articolo 10 del d.p.g.r. 69/R/2004 è sostituito dal seguente:
4. Il raccordo tra l’attività delle unità di crisi e l’attività di competenza delle strutture operative statali è definito ai sensi dell’articolo 5, commi 4 e 4 bis del decreto legge 7 settembre 2001, n.343 (Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.