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Regolamento 1 agosto 2006, n. 40/R

Regolamento di attuazione del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima del 10 agosto 2006




IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


Visto l' Sito esternoarticolo 121 della Costituzione , quarto comma, così come modificato dall' Sito esternoarticolo 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 ;


Visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;


Visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per i prodotti alimentari di origine animale;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione Sito esternodel capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ) che all'articolo 114 conferisce alle Regioni tutte le funzioni ed i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato;


Visti gli articoli 42 , commi 2 e 4, e 66 , comma 3, dello Statuto;


Vista la legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica) che attribuisce alla Regione compiti di indirizzo, organizzazione, coordinamento e verifica nelle materie di igiene e sanità pubblica, veterinaria ed igiene degli alimenti, delegando ai Comuni l'adozione dei provvedimenti di autorizzazione, concessione e prescrizione in tali materie, ad eccezione di quelli riservati alla Regione dall' articolo 2 della stessa legge;


Vista la preliminare decisione della Giunta regionale del 12 giugno 2006, n. 16 adottata previa acquisizione dei pareri del Comitato tecnico della programmazione, delle competenti strutture di cui all' articolo 29 della legge regionale n. 44/2003 , nonché dell'intesa raggiunta al Tavolo di concertazione istituzionale, e trasmessa al Presidente del Consiglio regionale ed al Consiglio delle autonomie locali per l'acquisizione dei pareri previsti rispettivamente dagli articoli 42 , comma 2, e 66 , comma 3, dello Statuto regionale;


Dato atto che la commissione consiliare competente in materia di sanità ha espresso parere favorevole nella seduta del 12 luglio 2006;


Dato atto che il Consiglio delle autonomie locali non ha espresso alcun parere;


Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 560 del 31 luglio 2006 che approva il regolamento di attuazione del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;


EMANA


il seguente Regolamento:

Capo I
- Disposizioni generali
Art. 01
- Oggetto
1. Il presente regolamento definisce le modalità per il riconoscimento e la registrazione degli stabilimenti del settore alimentare ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per alimenti di origine animale.
2. Il presente regolamento disciplina, inoltre, i criteri e le modalità per l'adattamento dei requisiti previsti dai regolamenti comunitari.
Art. 02
- Ambito di applicazione
1. Salvo quanto previsto all' articolo 3 , le disposizioni del presente regolamento si applicano:
a) agli stabilimenti che trattano prodotti di origine animale soggetti a riconoscimento ai sensi del reg. (CE) 853/2004, di cui all'articolo 5;
b) agli stabilimenti che trattano prodotti non di origine animale soggetti a registrazione ai sensi del reg. (CE) 852/2004, di cui all'articolo 10 , comma 1;
c) alle attività che trattano prodotti di origine animale escluse dall'ambito di applicazione del reg.(CE) 853/2004 ma soggette a registrazione ai sensi del reg. (CE) 852/2004, di cui all' articolo 10 , comma 2.
Art. 03
- Esclusioni
1. Ai sensi del reg. (CE) 853/2004 e del reg. (CE) 852/2004 non sono soggetti a riconoscimento, né a registrazione:
a) la produzione primaria per uso domestico privato;
b) la preparazione, la manipolazione e la conservazione domestica di alimenti destinati al consumo domestico;
c) la cessione occasionale di piccoli quantitativi di prodotti primari ottenuti in azienda dal produttore al consumatore finale o al titolare di un esercizio di commercio al dettaglio, di un laboratorio annesso ad un esercizio di commercio al dettaglio o di un esercizio di somministrazione, a condizione che la cessione avvenga nel territorio della provincia in cui insiste l'azienda o nel territorio delle province contermini;
d) i centri di raccolta e le concerie che rientrano nella definizione di impresa alimentare solo perché trattano materie prime per la produzione di gelatina o di collagene.
Art. 04
- Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento sono adottate le seguenti definizioni:
a) impresa alimentare: ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge, anche in forma temporanea una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti;
b) stabilimento: unità di un'impresa alimentare;
c) operatore del settore alimentare: la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo;
d) azienda unità sanitaria locale (azienda USL): la struttura del dipartimento di prevenzione dell'azienda USL competente in materia di sanità pubblica veterinaria o di igiene degli alimenti e nutrizione;
e) Regione: la struttura regionale competente in materia di sanità pubblica veterinaria o di igiene degli alimenti e nutrizione;
f) prodotti primari: i prodotti della produzione primaria compresi i prodotti della terra, dell'allevamento, della caccia e della pesca;
g) produzione primaria: tutte le fasi della produzione, dell'allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione, e comprese la caccia, la pesca e la raccolta dei prodotti selvatici. In tale ambito sono incluse le seguenti operazioni:
1) trasporto, magazzinaggio e manipolazioni esercitate nell'ambito delle operazioni associate ai prodotti primari sul luogo di produzione, a condizione che questi non subiscano alterazioni sostanziali della loro natura;
2) produzione, coltivazione di prodotti vegetali come semi, frutti, vegetali ed erbe comprese le operazioni di trasporto, stoccaggio e manipolazione che non alteri sostanzialmente la loro natura, dal punto di raccolta all'azienda agricola e da qui allo stabilimento per le successive operazioni;
3) produzione e allevamento degli animali produttori di alimenti in azienda e qualsiasi attività connessa a questa, compreso il trasporto degli animali produttori di carne ai mercati, agli stabilimenti di macellazione ed ogni altro caso di trasporto degli animali;
4) produzione ed allevamento di lumache in azienda ed il loro eventuale trasporto allo stabilimento di trasformazione o al mercato;
5) produzione di latte crudo ed il suo stoccaggio nell'allevamento di produzione; lo stoccaggio del latte crudo nei centri di raccolta diversi dall'allevamento, dove il latte viene immagazzinato prima di essere inviato allo stabilimento di trattamento, non è da considerarsi una produzione primaria;
6) produzione e raccolta delle uova nello stabilimento di produzione, escluso il confezionamento;
7) pesca, manipolazione dei prodotti della pesca, senza che sia alterata la loro natura, sulle navi, escluse le navi frigorifero e le navi officina ed il trasferimento dal luogo di produzione al primo stabilimento di destinazione;
8) produzione, allevamento e raccolta dei prodotti di acquacoltura ed il loro trasporto agli stabilimenti di trasformazione;
9) produzione, allevamento e raccolta di molluschi bivalvi vivi ed il loro trasporto ad un centro di spedizione o di depurazione;
10) tutte le attività relative alla produzione dei prodotti derivanti dall'apicoltura, compreso l'allevamento delle api, la raccolta del miele ed il confezionamento e/o imballaggio nel contesto dell'azienda di apicoltura, compresa la gestione diretta del singolo apicoltore in strutture collettive; tutte le operazioni che avvengono al di fuori dell'azienda, compreso il confezionamento e/o imballaggio del miele, non rientrano nella produzione primaria;
11) raccolta di funghi, bacche, lumache ed altri alimenti selvatici ed il loro trasporto allo stabilimento di trasformazione;
h) commercio al dettaglio: la movimentazione e/o trasformazione degli alimenti ed il loro stoccaggio nel punto di vendita o di consegna al consumatore finale, compresi i terminali di distribuzione, gli esercizi di ristorazione, le mense di aziende e istituzioni, i ristoranti e altre strutture di ristorazione analoghe, i negozi, i centri di distribuzione per supermercati e i punti vendita all'ingrosso;
i) prodotto tradizionale: prodotto alimentare che viene prodotto tradizionalmente per:
1) ragioni storiche che lo rendono tradizionale;
2) un procedimento tecnologico di produzione tradizionale autorizzato, codificato o registrato;
3) essere oggetto di salvaguardia come alimento tradizionale in base a norme comunitarie, nazionali, regionali o locali.
Capo II
- Riconoscimento
Art. 05
- Obbligo di riconoscimento
1. Sono soggetti a riconoscimento con le modalità di cui all' articolo 7
a) gli stabilimenti che trattano prodotti di origine animale per i quali sono previsti requisiti ai sensi dell'allegato III del reg. (CE) 853/2004, salvo quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 2 del citato regolamento;
b) gli esercizi di commercio al dettaglio che effettuano operazioni allo scopo di fornire alimenti di origine animale ad altri stabilimenti e tale attività costituisce attività prevalente in termini di volumi, comprese le attività commerciali che vendono per contanti solo a dettaglianti, con emissione immediata di fattura e consegna diretta della merce, quali cash and carry, ed i laboratori centralizzati della grande distribuzione la cui finalità principale non è la fornitura diretta di alimenti al consumatore finale.
2. Gli stabilimenti di cui al comma 1, lettera b) già in attività alla data del 1 gennaio 2006 devono essere riconosciuti entro il 31 dicembre 2007.
Art. 06
- Modalità di riconoscimento
1. Il riconoscimento è effettuato con provvedimento del comune e costituisce condizione necessaria per l'inizio dell'attività.
2. Il provvedimento di riconoscimento è adottato dal comune dove è situata la sede operativa dello stabilimento entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, previo parere favorevole dell'azienda USL ed a seguito della comunicazione del numero di identificazione dello stabilimento da parte della Regione.
3. Il numero di identificazione è unico per ogni stabilimento; nei casi di cui all' articolo 8 , comma 5, il provvedimento di conferma del riconoscimento mantiene il numero del provvedimento condizionato.
Art. 07
- Procedura di riconoscimento
1. I titolari degli stabilimenti di cui all' articolo 5 presentano domanda di riconoscimento in originale ed in copia al comune dove è situata la sede operativa, allegando la documentazione di cui all'allegato A della deliberazione della Giunta regionale n. 371 del 15 aprile 2002 (Approvazione dello schema di protocollo d'intesa tra regione Toscana ed ANCI-Federsanità relativo alle procedure per il rilascio di autorizzazioni e/o riconoscimenti comunitari di competenza dei comuni).
2. Il comune trasmette la copia della domanda all'azienda USL ai fini dell'ispezione preventiva dello stabilimento.
3. L'azienda USL verifica la domanda e la documentazione allegata ed effettua un sopralluogo ispettivo al fine di verificare la rispondenza dello stabilimento ai requisiti previsti dal reg. (CE) 853/2004, esprimendo un parere vincolante.
4. In caso di parere favorevole, l'azienda USL trasmette alla Regione il modello per l'identificazione dello stabilimento; la Regione attribuisce il numero di identificazione allo stabilimento e ne dà comunicazione all'azienda USL.
5. L'azienda USL, acquisito il numero di identificazione dello stabilimento, trasmette al comune il parere relativo al sopralluogo e la comunicazione di attribuzione del numero di identificazione.
6. Il comune, acquisito il parere ed il numero di identificazione, adotta il provvedimento di riconoscimento, provvedendo a notificarlo in originale al richiedente e ad inviarlo in copia alla Regione e all'azienda USL.
7. I titolari di stabilimenti che intendono effettuare modifiche strutturali e/o impiantistiche, variare la tipologia produttiva o avviare un'attività diversa da quella riconosciuta, devono inoltrare al comune una domanda di aggiornamento del provvedimento di riconoscimento, per la quale si procede come indicato ai commi da 2 a 6 ed all’allegato A della deliberazione della Giunta regionale n. 371/2002 (Approvazione dello schema di protocollo d'intesa tra Regione Toscana ed A.N.C.I. Federsanità relativo alle procedure per il rilascio di autorizzazioni e/o riconoscimenti comunitari di competenza dei Comuni.) (1)

Comma così sostituito con Dpgr 30 luglio 2008, n. 41/R, art. 1.

7 bis. In caso di variazione della titolarità o della ragione sociale, senza che venga apportata alcuna delle modifiche o delle variazioni indicate al comma 7, i titolari comunicano la variazione intervenuta al comune competente, che, effettuata la voltura, provvede ad inviarla alla Regione ed all’azienda USL.(2)

Comma inserito con Dpgr 30 luglio 2008, n. 41/R, art. 1.

Art. 08
- Riconoscimento condizionato
1. Qualora, a seguito dell'ispezione di cui all' articolo 7 , comma 3, l'azienda USL accerti che lo stabilimento soddisfa tutti i requisiti generali e specifici necessari a garantire l'igiene dei prodotti trattati ai sensi del reg. (CE) 853/2004, ma è carente di altri requisiti previsti dalla legislazione alimentare, trasmette al comune il parere che attesta tale carenza ed il numero di identificazione dello stabilimento acquisito ai sensi dell' articolo 7 , comma 4.
2. Il comune, acquisito il parere ed il numero di identificazione, adotta un provvedimento di riconoscimento condizionato, provvedendo a notificarlo in originale al richiedente e ad inviarlo in copia alla Regione e all'azienda USL.
3. Il riconoscimento condizionato è valido per un periodo di massimo tre mesi, nel corso del quale lo stabilimento può svolgere la propria attività, ma viene sottoposto a nuova ispezione.
4. Qualora, in esito alla nuova ispezione, i requisiti carenti risultino non ancora soddisfatti, l'azienda USL invia al comune una proposta di proroga del riconoscimento condizionato per un periodo di tre mesi, nel corso del quale procede ad ulteriore ispezione. La proroga è comunicata dal comune all'interessato, alla Regione ed all'azienda USL.
5. Qualora l'ulteriore ispezione di cui al comma 4 abbia esito favorevole, l'azienda USL invia al comune il relativo parere; il comune adotta un provvedimento di conferma del riconoscimento, provvedendo a notificarlo in originale al richiedente e ad inviarlo in copia alla Regione e all'azienda USL.
6. Qualora l'ulteriore ispezione di cui al comma 4 abbia esito negativo, l'azienda USL trasmette al comune ed alla Regione il relativo parere; il comune adotta e notifica all'interessato un provvedimento con il quale inibisce la prosecuzione dell'attività dalla data di scadenza del periodo di proroga e ne invia copia alla Regione e all'azienda USL.
Art. 09
- Norma transitoria
1. I titolari degli stabilimenti di macellazione e sezionamento a capacità limitata autorizzati ai sensi degli articoli 5 e 6 Sito esternodel decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286 (Attuazione delle direttive 91/497/CEE e 91/498/CEE concernenti problemi sanitari in materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche), dell' Sito esternoarticolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 495 (Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 92/116/CEE che modifica la direttiva 71/118/ CEE relativa a problemi sanitari in materia di produzione e immissione sul mercato di carni fresche di volatili da cortile) e del Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559 (Regolamento per l'attuazione della direttiva 91/495/CEE relativa ai problemi sanitari e di polizia in materia di produzione e commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento), nonché i titolari degli stabilimenti di macellazione in deroga, ai sensi dell' Sito esternoarticolo 4 del d.p.r. 559/1992 e dell'articolo 4 Sito esternodel d.p.r. 495/1997 , possono presentare domanda di riconoscimento entro e non oltre il 31 dicembre 2008. (3)

Parole così sostituite con Dpgr 30 luglio 2008, n. 41/R, art. 2.

2. I titolari degli stabilimenti di cui al comma 1 che non presentano domanda di riconoscimento possono proseguire l'attività fino al 31 dicembre 2009, cessando di operare e di immettere prodotti sul mercato a partire dal 1 gennaio 2010.
Capo III
- Registrazione
Art. 10
- Obbligo di registrazione
1. Sono soggetti a registrazione ai sensi del reg. (CE) 852/2004, con le modalità di cui all' articolo 11 , tutti gli stabilimenti del settore alimentare che eseguono una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita ai quali non si applica il reg. (CE) 853/2004.
2. Sono soggette a registrazione, con le modalità di cui all' articolo 11 , anche le seguenti attività che trattano prodotti di origine animale alle quali non si applica il reg. (CE) 853/2004:
a) la vendita di carni di pollame o lagomorfi macellati nell'azienda agricola fino a un massimo di10.000 capi all'anno,(4)

Parole così sostituite con Dpgr 30 luglio 2008, n. 41/R, art. 3.

da parte del produttore direttamente al consumatore finale, su sua richiesta, oppure a laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione, posti nell'ambito del territorio della provincia in cui insiste l'azienda o nel territorio delle province contermini, che forniscano direttamente al consumatore finale tali carni come carni fresche;
b) la cessione di alimenti di origine animale effettuata unicamente da un laboratorio annesso ad un esercizio di commercio al dettaglio ad un altro esercizio di commercio al dettaglio posto nell'ambito della stessa provincia o delle province limitrofe(4)

Parole così sostituite con Dpgr 30 luglio 2008, n. 41/R, art. 3.

comune o dei comuni limitrofi, a condizione che l'attività in questione non rappresenti l'attività prevalente dell'impresa alimentare in termini di volumi di prodotto;
c) l'attività di cacciatori che, in assenza di strutture e attrezzature dedicate, forniscono per ciascuno un massimo di 500 capi all'anno di selvaggina selvatica piccola o di un capo all'anno di selvaggina selvatica grossa direttamente al consumatore finale oppure a laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione, posti nell'ambito del territorio della provincia in cui insiste la zona di caccia o nel territorio delle province contermini, che riforniscono il consumatore finale.
3. Nei casi di cui al comma 2, lettera c), il cacciatore deve comunicare in forma scritta all'esercente l'attività di commercio al dettaglio o di somministrazione la zona di provenienza degli animali cacciati, al fine di garantirne la rintracciabilità. Sono fatte salve le disposizioni in materia di accertamenti sanitari per le carni di suidi ed altri animali selvatici sensibili alla trichinellosi.
4. Gli stabilimenti e le attività di cui ai commi 1 e 2 che siano già in possesso di autorizzazione o altra registrazione assimilabile, rilasciata in base a norme specifiche in materia di alimenti, non sono soggette a nuova registrazione. Le aziende USL provvedono a trasferire i dati relativi a tali imprese nell'anagrafe delle registrazioni di cui all' articolo 15 entro il 31 dicembre 2009, richiedendo se del caso le necessarie integrazioni.
5. Gli stabilimenti che siano già in possesso di autorizzazione o altra registrazione assimilabile, rilasciata in base a norme specifiche di settore diverse da quelle di cui al comma 4, non sono soggetti a nuova registrazione.
Art. 11
- Modalità di registrazione
1. Salvo il disposto dell' articolo 10 , comma 4, la registrazione avviene a seguito di dichiarazione di inizio attività effettuata
a) per le attività svolte in sede fissa, presso il comune deve si trova la sede operativa dello stabilimento;
b) per le attività diverse da quelle della lettera a), presso il comune dove si trova la sede legale della società o la residenza del titolare della ditta individuale.
2. La registrazione non è soggetta a rinnovo; alla registrazione provvede l'azienda USL competente per territorio.
Art. 12
1. I titolari di stabilimenti ed i soggetti che svolgono le attività di cui all’articolo 10 inviano al comune una dichiarazione di inizio attività attestante il possesso dei requisiti previsti dal regolamento (CE) 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo all’igiene dei prodotti alimentari, corredata dalla documentazione prevista dal comune; le attività possono essere avviate dalla data di ricevimento della dichiarazione.
2. Entro trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione di cui al comma 1, il comune, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare l'attività ed i suoi effetti alla normativa vigente entro un termine fissato dal comune, in ogni caso non inferiore a trenta giorni .
3. Il comune trasmette la dichiarazione di inizio attività all'azienda USL, che effettua la registrazione nell'anagrafe con le modalità di cui all' articolo 15.
4. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n.241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
Art. 13
- Aggiornamento della registrazione
1. Salvo quanto previsto al comma 2, i titolari di stabilimenti registrati ed i soggetti che svolgono attività registrate comunicano al comune la variazione dei dati identificativi, la cessione o la cessazione dell'attività, nonché ogni variazione significativa dell'attività, delle strutture o del ciclo produttivo, allegando la relativa documentazione; il comune trasmette la comunicazione all'azienda USL per l'aggiornamento dell'anagrafe delle registrazioni. In caso di cessione dell'attività, la comunicazione è effettuata dal nuovo titolare.
2. In caso di variazione significativa dell'attività, delle strutture o del ciclo produttivo, l'azienda USL, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, può effettuare un sopralluogo di verifica con le modalità di cui all' articolo 14
Art. 14
1. Nei casi di cui all’articolo 12 e 13, comma 2, l’azienda USL può effettuare un sopralluogo di verifica presso la sede operativa dell’attività entro trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione di cui all’articolo 12, comma 1 o della comunicazione di cui all’articolo 13, comma 1, al fine di verificarne la conformità ai requisiti generali e specifici previsti dal reg. (CE) 852/2004.
2. Qualora, nell’esercizio dell’attività di cui al comma 1, l’azienda USL accerti la mancata conformità ai requisiti previsti dal regolamento (CE) 852/2004 e la non conformità riscontrata non sia tale da rappresentare un pericolo per la sicurezza degli alimenti, comunica al titolare l’esito del sopralluogo, assegnando un termine per l’adozione delle misure correttive eventualmente necessarie.
3. Qualora le non conformità rilevate siano tali da rappresentare un rischio anche potenziale per la sicurezza degli alimenti, l’azienda USL notifica l’esito del sopralluogo al titolare ed al comune, il quale adotta un provvedimento motivato di divieto di iniziare o proseguire l’attività, salvo che il titolare provveda a conformare la stessa ai requisiti di cui al comma 1.
Art. 15
- Anagrafe delle registrazioni
1. Le aziende USL assicurano la corretta registrazione dei dati relativi agli stabilimenti ed alle attività di cui all' articolo 10 , nonché ai controlli ufficiali ivi effettuati, mediante un sistema informativo costituito in base a criteri omogenei sul territorio regionale, aggiornato e consultabile in tempo reale.
2. I dati minimi necessari per la registrazione sono indicati nell'allegato A del presente regolamento.
3. Le aziende USL mantengono aggiornata l'anagrafe delle registrazioni ai soli fini del controllo ufficiale.
Capo IV
- Norme finali
Art. 16
- Deroghe
1. Nei casi previsti dall'articolo 13, paragrafo 4 del reg. (CE) 852/2004 e dall'articolo 10, paragrafo 4 del reg. (CE) 853/2004, al fine di ottenere l'adozione di misure nazionali per l'adattamento dei requisiti previsti dai regolamenti stessi, ed in particolare i requisiti generali di cui all'allegato II del reg. (CE) 852/2004 ed i requisiti specifici di cui all'allegato III del reg. (CE) 853/2004, gli operatori del settore alimentare devono inviare al Ministero della salute - Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti, per il tramite della Regione che esprime il proprio parere, una domanda corredata da
a) una breve descrizione dei requisiti per i quali intendono richiedere la deroga;
b) una descrizione dei prodotti e degli stabilimenti interessati;
c) qualsiasi altra informazione utile.
2. Qualora la deroga sia richiesta in relazione a prodotti tradizionali, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4, lettera a) del reg. (CE) 852/2004 e dell'articolo 10, paragrafo 4, lettera a) del reg. (CE) 853/2004, gli operatori del settore alimentare possono chiedere in particolare l'adattamento dei seguenti requisiti:
a) requisiti ambientali dei locali necessari a conferire ai prodotti caratteristiche specifiche, di cui all'allegato II, capitolo II, paragrafo I, lettere da a) ad e) del reg. (CE) 852/2004;
b) requisiti relativi al tipo di materiale che costituisce gli strumenti specifici per la preparazione, il confezionamento e l'imballaggio dei prodotti, di cui all'allegato II, capitolo II, paragrafo I, lettera f) e capitolo V, paragrafo I del reg. (CE) 852/2004.
3. Nel caso di cui al comma 2, gli operatori garantiscono in ogni caso la pulizia e la disinfezione dei locali e degli utensili con modalità e frequenza adeguate ad assicurare il mantenimento dei requisiti di igiene degli alimenti.
Art. 17
- Formazione
1. Al fine di garantire l'adempimento degli obblighi relativi alla formazione del personale previsti dal reg. (CE) 852/2004 e dal reg. (CE) 853/2004, fatte salve ulteriori disposizioni nazionali e regionali, la Regione promuove e coordina l'adozione di iniziative formative rivolte agli operatori del settore alimentare da parte delle associazioni di categoria o di enti ed organismi competenti, anche in collaborazione con le aziende USL, l'istituto zooprofilattico sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana e le università degli studi presenti sul territorio regionale.
Art. 18
1. Al fine di favorire la semplificazione delle procedure di cui presente regolamento, nonché modalità omogenee di svolgimento dei rapporti tra comuni e aziende USL su tutto il territorio regionale, la trasmissione tra comuni, aziende USL e Regione delle domande, delle dichiarazioni, dei relativi allegati e delle eventuali richieste di integrazione, nonché dei pareri e dei provvedimenti di cui agli articoli 7, 8, 9, 12, 13 e 14 del presente regolamento, avviene di regola tramite il sistema regionale di cooperazione applicativa e la piattaforma rete degli sportelli unici delle attività produttive.
1 bis. Tutte le comunicazioni tra i soggetti previsti dal comma 1 si conformano, con graduazione differenziata in relazione alla specificità dei singoli settori, alle disposizioni previste dalla legge regionale 26 gennaio 2004, n.1 (Promozione dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della Rete telematica regionale toscana) secondo modelli operativi appositamente definiti.

Allegati:


Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con Dpgr 30 luglio 2008, n. 41/R , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con Dpgr 30 luglio 2008, n. 41/R , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con Dpgr 30 luglio 2008, n. 41/R , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con Dpgr 30 luglio 2008, n. 41/R , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con Dpgr 30 luglio 2008, n. 41/R , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con Dpgr 30 luglio 2008, n. 41/R , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con Dpgr 30 luglio 2008, n. 41/R , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto dell'allegato A così sostituito con Dpgr 30 luglio 2008, n. 41/R , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto dell'allegato A abrogato con Dpgr 30 luglio 2008, n. 41/R , art. 7.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.