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Regolamento 1 agosto 2006, n. 40/R

Regolamento di attuazione del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima del 10 agosto 2006

Capo IV
- Norme finali
Art. 16
- Deroghe
1. Nei casi previsti dall'articolo 13, paragrafo 4 del reg. (CE) 852/2004 e dall'articolo 10, paragrafo 4 del reg. (CE) 853/2004, al fine di ottenere l'adozione di misure nazionali per l'adattamento dei requisiti previsti dai regolamenti stessi, ed in particolare i requisiti generali di cui all'allegato II del reg. (CE) 852/2004 ed i requisiti specifici di cui all'allegato III del reg. (CE) 853/2004, gli operatori del settore alimentare devono inviare al Ministero della salute - Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti, per il tramite della Regione che esprime il proprio parere, una domanda corredata da
a) una breve descrizione dei requisiti per i quali intendono richiedere la deroga;
b) una descrizione dei prodotti e degli stabilimenti interessati;
c) qualsiasi altra informazione utile.
2. Qualora la deroga sia richiesta in relazione a prodotti tradizionali, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4, lettera a) del reg. (CE) 852/2004 e dell'articolo 10, paragrafo 4, lettera a) del reg. (CE) 853/2004, gli operatori del settore alimentare possono chiedere in particolare l'adattamento dei seguenti requisiti:
a) requisiti ambientali dei locali necessari a conferire ai prodotti caratteristiche specifiche, di cui all'allegato II, capitolo II, paragrafo I, lettere da a) ad e) del reg. (CE) 852/2004;
b) requisiti relativi al tipo di materiale che costituisce gli strumenti specifici per la preparazione, il confezionamento e l'imballaggio dei prodotti, di cui all'allegato II, capitolo II, paragrafo I, lettera f) e capitolo V, paragrafo I del reg. (CE) 852/2004.
3. Nel caso di cui al comma 2, gli operatori garantiscono in ogni caso la pulizia e la disinfezione dei locali e degli utensili con modalità e frequenza adeguate ad assicurare il mantenimento dei requisiti di igiene degli alimenti.
Art. 17
- Formazione
1. Al fine di garantire l'adempimento degli obblighi relativi alla formazione del personale previsti dal reg. (CE) 852/2004 e dal reg. (CE) 853/2004, fatte salve ulteriori disposizioni nazionali e regionali, la Regione promuove e coordina l'adozione di iniziative formative rivolte agli operatori del settore alimentare da parte delle associazioni di categoria o di enti ed organismi competenti, anche in collaborazione con le aziende USL, l'istituto zooprofilattico sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana e le università degli studi presenti sul territorio regionale.
Art. 18
1. Al fine di favorire la semplificazione delle procedure di cui presente regolamento, nonché modalità omogenee di svolgimento dei rapporti tra comuni e aziende USL su tutto il territorio regionale, la trasmissione tra comuni, aziende USL e Regione delle domande, delle dichiarazioni, dei relativi allegati e delle eventuali richieste di integrazione, nonché dei pareri e dei provvedimenti di cui agli articoli 7, 8, 9, 12, 13 e 14 del presente regolamento, avviene di regola tramite il sistema regionale di cooperazione applicativa e la piattaforma rete degli sportelli unici delle attività produttive.
1 bis. Tutte le comunicazioni tra i soggetti previsti dal comma 1 si conformano, con graduazione differenziata in relazione alla specificità dei singoli settori, alle disposizioni previste dalla legge regionale 26 gennaio 2004, n.1 (Promozione dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della Rete telematica regionale toscana) secondo modelli operativi appositamente definiti.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con Dpgr 30 luglio 2008, n. 41/R , art. 1.

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Comma inserito con Dpgr 30 luglio 2008, n. 41/R , art. 1.

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Parole così sostituite con Dpgr 30 luglio 2008, n. 41/R , art. 2.

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Parole così sostituite con Dpgr 30 luglio 2008, n. 41/R , art. 3.

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Articolo così sostituito con Dpgr 30 luglio 2008, n. 41/R , art. 4.

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Articolo così sostituito con Dpgr 30 luglio 2008, n. 41/R , art. 5.

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Articolo così sostituito con Dpgr 30 luglio 2008, n. 41/R , art. 6.

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Punto dell'allegato A così sostituito con Dpgr 30 luglio 2008, n. 41/R , art. 7.

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Punto dell'allegato A abrogato con Dpgr 30 luglio 2008, n. 41/R , art. 7.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.