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Regolamento 1 agosto 2006, n. 40/R

Regolamento di attuazione del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima del 10 agosto 2006

Capo III
- Registrazione
Art. 10
- Obbligo di registrazione
1. Sono soggetti a registrazione ai sensi del reg. (CE) 852/2004, con le modalità di cui all' articolo 11 , tutti gli stabilimenti del settore alimentare che eseguono una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita ai quali non si applica il reg. (CE) 853/2004.
2. Sono soggette a registrazione, con le modalità di cui all' articolo 11 , anche le seguenti attività che trattano prodotti di origine animale alle quali non si applica il reg. (CE) 853/2004:
a) la vendita di carni di pollame o lagomorfi macellati nell'azienda agricola fino a un massimo di10.000 capi all'anno,(4)

Parole così sostituite con Dpgr 30 luglio 2008, n. 41/R, art. 3.

da parte del produttore direttamente al consumatore finale, su sua richiesta, oppure a laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione, posti nell'ambito del territorio della provincia in cui insiste l'azienda o nel territorio delle province contermini, che forniscano direttamente al consumatore finale tali carni come carni fresche;
b) la cessione di alimenti di origine animale effettuata unicamente da un laboratorio annesso ad un esercizio di commercio al dettaglio ad un altro esercizio di commercio al dettaglio posto nell'ambito della stessa provincia o delle province limitrofe(4)

Parole così sostituite con Dpgr 30 luglio 2008, n. 41/R, art. 3.

comune o dei comuni limitrofi, a condizione che l'attività in questione non rappresenti l'attività prevalente dell'impresa alimentare in termini di volumi di prodotto;
c) l'attività di cacciatori che, in assenza di strutture e attrezzature dedicate, forniscono per ciascuno un massimo di 500 capi all'anno di selvaggina selvatica piccola o di un capo all'anno di selvaggina selvatica grossa direttamente al consumatore finale oppure a laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione, posti nell'ambito del territorio della provincia in cui insiste la zona di caccia o nel territorio delle province contermini, che riforniscono il consumatore finale.
3. Nei casi di cui al comma 2, lettera c), il cacciatore deve comunicare in forma scritta all'esercente l'attività di commercio al dettaglio o di somministrazione la zona di provenienza degli animali cacciati, al fine di garantirne la rintracciabilità. Sono fatte salve le disposizioni in materia di accertamenti sanitari per le carni di suidi ed altri animali selvatici sensibili alla trichinellosi.
4. Gli stabilimenti e le attività di cui ai commi 1 e 2 che siano già in possesso di autorizzazione o altra registrazione assimilabile, rilasciata in base a norme specifiche in materia di alimenti, non sono soggette a nuova registrazione. Le aziende USL provvedono a trasferire i dati relativi a tali imprese nell'anagrafe delle registrazioni di cui all' articolo 15 entro il 31 dicembre 2009, richiedendo se del caso le necessarie integrazioni.
5. Gli stabilimenti che siano già in possesso di autorizzazione o altra registrazione assimilabile, rilasciata in base a norme specifiche di settore diverse da quelle di cui al comma 4, non sono soggetti a nuova registrazione.
Art. 11
- Modalità di registrazione
1. Salvo il disposto dell' articolo 10 , comma 4, la registrazione avviene a seguito di dichiarazione di inizio attività effettuata
a) per le attività svolte in sede fissa, presso il comune deve si trova la sede operativa dello stabilimento;
b) per le attività diverse da quelle della lettera a), presso il comune dove si trova la sede legale della società o la residenza del titolare della ditta individuale.
2. La registrazione non è soggetta a rinnovo; alla registrazione provvede l'azienda USL competente per territorio.
Art. 12
1. I titolari di stabilimenti ed i soggetti che svolgono le attività di cui all’articolo 10 inviano al comune una dichiarazione di inizio attività attestante il possesso dei requisiti previsti dal regolamento (CE) 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo all’igiene dei prodotti alimentari, corredata dalla documentazione prevista dal comune; le attività possono essere avviate dalla data di ricevimento della dichiarazione.
2. Entro trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione di cui al comma 1, il comune, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare l'attività ed i suoi effetti alla normativa vigente entro un termine fissato dal comune, in ogni caso non inferiore a trenta giorni .
3. Il comune trasmette la dichiarazione di inizio attività all'azienda USL, che effettua la registrazione nell'anagrafe con le modalità di cui all' articolo 15.
4. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n.241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
Art. 13
- Aggiornamento della registrazione
1. Salvo quanto previsto al comma 2, i titolari di stabilimenti registrati ed i soggetti che svolgono attività registrate comunicano al comune la variazione dei dati identificativi, la cessione o la cessazione dell'attività, nonché ogni variazione significativa dell'attività, delle strutture o del ciclo produttivo, allegando la relativa documentazione; il comune trasmette la comunicazione all'azienda USL per l'aggiornamento dell'anagrafe delle registrazioni. In caso di cessione dell'attività, la comunicazione è effettuata dal nuovo titolare.
2. In caso di variazione significativa dell'attività, delle strutture o del ciclo produttivo, l'azienda USL, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, può effettuare un sopralluogo di verifica con le modalità di cui all' articolo 14
Art. 14
1. Nei casi di cui all’articolo 12 e 13, comma 2, l’azienda USL può effettuare un sopralluogo di verifica presso la sede operativa dell’attività entro trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione di cui all’articolo 12, comma 1 o della comunicazione di cui all’articolo 13, comma 1, al fine di verificarne la conformità ai requisiti generali e specifici previsti dal reg. (CE) 852/2004.
2. Qualora, nell’esercizio dell’attività di cui al comma 1, l’azienda USL accerti la mancata conformità ai requisiti previsti dal regolamento (CE) 852/2004 e la non conformità riscontrata non sia tale da rappresentare un pericolo per la sicurezza degli alimenti, comunica al titolare l’esito del sopralluogo, assegnando un termine per l’adozione delle misure correttive eventualmente necessarie.
3. Qualora le non conformità rilevate siano tali da rappresentare un rischio anche potenziale per la sicurezza degli alimenti, l’azienda USL notifica l’esito del sopralluogo al titolare ed al comune, il quale adotta un provvedimento motivato di divieto di iniziare o proseguire l’attività, salvo che il titolare provveda a conformare la stessa ai requisiti di cui al comma 1.
Art. 15
- Anagrafe delle registrazioni
1. Le aziende USL assicurano la corretta registrazione dei dati relativi agli stabilimenti ed alle attività di cui all' articolo 10 , nonché ai controlli ufficiali ivi effettuati, mediante un sistema informativo costituito in base a criteri omogenei sul territorio regionale, aggiornato e consultabile in tempo reale.
2. I dati minimi necessari per la registrazione sono indicati nell'allegato A del presente regolamento.
3. Le aziende USL mantengono aggiornata l'anagrafe delle registrazioni ai soli fini del controllo ufficiale.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con Dpgr 30 luglio 2008, n. 41/R , art. 1.

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Comma inserito con Dpgr 30 luglio 2008, n. 41/R , art. 1.

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Parole così sostituite con Dpgr 30 luglio 2008, n. 41/R , art. 2.

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Parole così sostituite con Dpgr 30 luglio 2008, n. 41/R , art. 3.

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Articolo così sostituito con Dpgr 30 luglio 2008, n. 41/R , art. 4.

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Articolo così sostituito con Dpgr 30 luglio 2008, n. 41/R , art. 5.

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Articolo così sostituito con Dpgr 30 luglio 2008, n. 41/R , art. 6.

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Punto dell'allegato A così sostituito con Dpgr 30 luglio 2008, n. 41/R , art. 7.

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Punto dell'allegato A abrogato con Dpgr 30 luglio 2008, n. 41/R , art. 7.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.