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Regolamento 1 agosto 2006, n. 40/R

Regolamento di attuazione del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima del 10 agosto 2006

Capo II
- Riconoscimento
Art. 05
- Obbligo di riconoscimento
1. Sono soggetti a riconoscimento con le modalità di cui all' articolo 7
a) gli stabilimenti che trattano prodotti di origine animale per i quali sono previsti requisiti ai sensi dell'allegato III del reg. (CE) 853/2004, salvo quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 2 del citato regolamento;
b) gli esercizi di commercio al dettaglio che effettuano operazioni allo scopo di fornire alimenti di origine animale ad altri stabilimenti e tale attività costituisce attività prevalente in termini di volumi, comprese le attività commerciali che vendono per contanti solo a dettaglianti, con emissione immediata di fattura e consegna diretta della merce, quali cash and carry, ed i laboratori centralizzati della grande distribuzione la cui finalità principale non è la fornitura diretta di alimenti al consumatore finale.
2. Gli stabilimenti di cui al comma 1, lettera b) già in attività alla data del 1 gennaio 2006 devono essere riconosciuti entro il 31 dicembre 2007.
Art. 06
- Modalità di riconoscimento
1. Il riconoscimento è effettuato con provvedimento del comune e costituisce condizione necessaria per l'inizio dell'attività.
2. Il provvedimento di riconoscimento è adottato dal comune dove è situata la sede operativa dello stabilimento entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, previo parere favorevole dell'azienda USL ed a seguito della comunicazione del numero di identificazione dello stabilimento da parte della Regione.
3. Il numero di identificazione è unico per ogni stabilimento; nei casi di cui all' articolo 8 , comma 5, il provvedimento di conferma del riconoscimento mantiene il numero del provvedimento condizionato.
Art. 07
- Procedura di riconoscimento
1. I titolari degli stabilimenti di cui all' articolo 5 presentano domanda di riconoscimento in originale ed in copia al comune dove è situata la sede operativa, allegando la documentazione di cui all'allegato A della deliberazione della Giunta regionale n. 371 del 15 aprile 2002 (Approvazione dello schema di protocollo d'intesa tra regione Toscana ed ANCI-Federsanità relativo alle procedure per il rilascio di autorizzazioni e/o riconoscimenti comunitari di competenza dei comuni).
2. Il comune trasmette la copia della domanda all'azienda USL ai fini dell'ispezione preventiva dello stabilimento.
3. L'azienda USL verifica la domanda e la documentazione allegata ed effettua un sopralluogo ispettivo al fine di verificare la rispondenza dello stabilimento ai requisiti previsti dal reg. (CE) 853/2004, esprimendo un parere vincolante.
4. In caso di parere favorevole, l'azienda USL trasmette alla Regione il modello per l'identificazione dello stabilimento; la Regione attribuisce il numero di identificazione allo stabilimento e ne dà comunicazione all'azienda USL.
5. L'azienda USL, acquisito il numero di identificazione dello stabilimento, trasmette al comune il parere relativo al sopralluogo e la comunicazione di attribuzione del numero di identificazione.
6. Il comune, acquisito il parere ed il numero di identificazione, adotta il provvedimento di riconoscimento, provvedendo a notificarlo in originale al richiedente e ad inviarlo in copia alla Regione e all'azienda USL.
7. I titolari di stabilimenti che intendono effettuare modifiche strutturali e/o impiantistiche, variare la tipologia produttiva o avviare un'attività diversa da quella riconosciuta, devono inoltrare al comune una domanda di aggiornamento del provvedimento di riconoscimento, per la quale si procede come indicato ai commi da 2 a 6 ed all’allegato A della deliberazione della Giunta regionale n. 371/2002 (Approvazione dello schema di protocollo d'intesa tra Regione Toscana ed A.N.C.I. Federsanità relativo alle procedure per il rilascio di autorizzazioni e/o riconoscimenti comunitari di competenza dei Comuni.) (1)

Comma così sostituito con Dpgr 30 luglio 2008, n. 41/R, art. 1.

7 bis. In caso di variazione della titolarità o della ragione sociale, senza che venga apportata alcuna delle modifiche o delle variazioni indicate al comma 7, i titolari comunicano la variazione intervenuta al comune competente, che, effettuata la voltura, provvede ad inviarla alla Regione ed all’azienda USL.(2)

Comma inserito con Dpgr 30 luglio 2008, n. 41/R, art. 1.

Art. 08
- Riconoscimento condizionato
1. Qualora, a seguito dell'ispezione di cui all' articolo 7 , comma 3, l'azienda USL accerti che lo stabilimento soddisfa tutti i requisiti generali e specifici necessari a garantire l'igiene dei prodotti trattati ai sensi del reg. (CE) 853/2004, ma è carente di altri requisiti previsti dalla legislazione alimentare, trasmette al comune il parere che attesta tale carenza ed il numero di identificazione dello stabilimento acquisito ai sensi dell' articolo 7 , comma 4.
2. Il comune, acquisito il parere ed il numero di identificazione, adotta un provvedimento di riconoscimento condizionato, provvedendo a notificarlo in originale al richiedente e ad inviarlo in copia alla Regione e all'azienda USL.
3. Il riconoscimento condizionato è valido per un periodo di massimo tre mesi, nel corso del quale lo stabilimento può svolgere la propria attività, ma viene sottoposto a nuova ispezione.
4. Qualora, in esito alla nuova ispezione, i requisiti carenti risultino non ancora soddisfatti, l'azienda USL invia al comune una proposta di proroga del riconoscimento condizionato per un periodo di tre mesi, nel corso del quale procede ad ulteriore ispezione. La proroga è comunicata dal comune all'interessato, alla Regione ed all'azienda USL.
5. Qualora l'ulteriore ispezione di cui al comma 4 abbia esito favorevole, l'azienda USL invia al comune il relativo parere; il comune adotta un provvedimento di conferma del riconoscimento, provvedendo a notificarlo in originale al richiedente e ad inviarlo in copia alla Regione e all'azienda USL.
6. Qualora l'ulteriore ispezione di cui al comma 4 abbia esito negativo, l'azienda USL trasmette al comune ed alla Regione il relativo parere; il comune adotta e notifica all'interessato un provvedimento con il quale inibisce la prosecuzione dell'attività dalla data di scadenza del periodo di proroga e ne invia copia alla Regione e all'azienda USL.
Art. 09
- Norma transitoria
1. I titolari degli stabilimenti di macellazione e sezionamento a capacità limitata autorizzati ai sensi degli articoli 5 e 6 Sito esternodel decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286 (Attuazione delle direttive 91/497/CEE e 91/498/CEE concernenti problemi sanitari in materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche), dell' Sito esternoarticolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 495 (Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 92/116/CEE che modifica la direttiva 71/118/ CEE relativa a problemi sanitari in materia di produzione e immissione sul mercato di carni fresche di volatili da cortile) e del Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559 (Regolamento per l'attuazione della direttiva 91/495/CEE relativa ai problemi sanitari e di polizia in materia di produzione e commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento), nonché i titolari degli stabilimenti di macellazione in deroga, ai sensi dell' Sito esternoarticolo 4 del d.p.r. 559/1992 e dell'articolo 4 Sito esternodel d.p.r. 495/1997 , possono presentare domanda di riconoscimento entro e non oltre il 31 dicembre 2008. (3)

Parole così sostituite con Dpgr 30 luglio 2008, n. 41/R, art. 2.

2. I titolari degli stabilimenti di cui al comma 1 che non presentano domanda di riconoscimento possono proseguire l'attività fino al 31 dicembre 2009, cessando di operare e di immettere prodotti sul mercato a partire dal 1 gennaio 2010.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con Dpgr 30 luglio 2008, n. 41/R , art. 1.

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Comma inserito con Dpgr 30 luglio 2008, n. 41/R , art. 1.

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Parole così sostituite con Dpgr 30 luglio 2008, n. 41/R , art. 2.

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Parole così sostituite con Dpgr 30 luglio 2008, n. 41/R , art. 3.

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Articolo così sostituito con Dpgr 30 luglio 2008, n. 41/R , art. 4.

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Articolo così sostituito con Dpgr 30 luglio 2008, n. 41/R , art. 5.

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Articolo così sostituito con Dpgr 30 luglio 2008, n. 41/R , art. 6.

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Punto dell'allegato A così sostituito con Dpgr 30 luglio 2008, n. 41/R , art. 7.

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Punto dell'allegato A abrogato con Dpgr 30 luglio 2008, n. 41/R , art. 7.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.