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Regolamento 1 agosto 2006, n. 40/R

Regolamento di attuazione del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima del 10 agosto 2006

Capo I
- Disposizioni generali
Art. 01
- Oggetto
1. Il presente regolamento definisce le modalità per il riconoscimento e la registrazione degli stabilimenti del settore alimentare ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per alimenti di origine animale.
2. Il presente regolamento disciplina, inoltre, i criteri e le modalità per l'adattamento dei requisiti previsti dai regolamenti comunitari.
Art. 02
- Ambito di applicazione
1. Salvo quanto previsto all' articolo 3 , le disposizioni del presente regolamento si applicano:
a) agli stabilimenti che trattano prodotti di origine animale soggetti a riconoscimento ai sensi del reg. (CE) 853/2004, di cui all'articolo 5;
b) agli stabilimenti che trattano prodotti non di origine animale soggetti a registrazione ai sensi del reg. (CE) 852/2004, di cui all'articolo 10 , comma 1;
c) alle attività che trattano prodotti di origine animale escluse dall'ambito di applicazione del reg.(CE) 853/2004 ma soggette a registrazione ai sensi del reg. (CE) 852/2004, di cui all' articolo 10 , comma 2.
Art. 03
- Esclusioni
1. Ai sensi del reg. (CE) 853/2004 e del reg. (CE) 852/2004 non sono soggetti a riconoscimento, né a registrazione:
a) la produzione primaria per uso domestico privato;
b) la preparazione, la manipolazione e la conservazione domestica di alimenti destinati al consumo domestico;
c) la cessione occasionale di piccoli quantitativi di prodotti primari ottenuti in azienda dal produttore al consumatore finale o al titolare di un esercizio di commercio al dettaglio, di un laboratorio annesso ad un esercizio di commercio al dettaglio o di un esercizio di somministrazione, a condizione che la cessione avvenga nel territorio della provincia in cui insiste l'azienda o nel territorio delle province contermini;
d) i centri di raccolta e le concerie che rientrano nella definizione di impresa alimentare solo perché trattano materie prime per la produzione di gelatina o di collagene.
Art. 04
- Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento sono adottate le seguenti definizioni:
a) impresa alimentare: ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge, anche in forma temporanea una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti;
b) stabilimento: unità di un'impresa alimentare;
c) operatore del settore alimentare: la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo;
d) azienda unità sanitaria locale (azienda USL): la struttura del dipartimento di prevenzione dell'azienda USL competente in materia di sanità pubblica veterinaria o di igiene degli alimenti e nutrizione;
e) Regione: la struttura regionale competente in materia di sanità pubblica veterinaria o di igiene degli alimenti e nutrizione;
f) prodotti primari: i prodotti della produzione primaria compresi i prodotti della terra, dell'allevamento, della caccia e della pesca;
g) produzione primaria: tutte le fasi della produzione, dell'allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione, e comprese la caccia, la pesca e la raccolta dei prodotti selvatici. In tale ambito sono incluse le seguenti operazioni:
1) trasporto, magazzinaggio e manipolazioni esercitate nell'ambito delle operazioni associate ai prodotti primari sul luogo di produzione, a condizione che questi non subiscano alterazioni sostanziali della loro natura;
2) produzione, coltivazione di prodotti vegetali come semi, frutti, vegetali ed erbe comprese le operazioni di trasporto, stoccaggio e manipolazione che non alteri sostanzialmente la loro natura, dal punto di raccolta all'azienda agricola e da qui allo stabilimento per le successive operazioni;
3) produzione e allevamento degli animali produttori di alimenti in azienda e qualsiasi attività connessa a questa, compreso il trasporto degli animali produttori di carne ai mercati, agli stabilimenti di macellazione ed ogni altro caso di trasporto degli animali;
4) produzione ed allevamento di lumache in azienda ed il loro eventuale trasporto allo stabilimento di trasformazione o al mercato;
5) produzione di latte crudo ed il suo stoccaggio nell'allevamento di produzione; lo stoccaggio del latte crudo nei centri di raccolta diversi dall'allevamento, dove il latte viene immagazzinato prima di essere inviato allo stabilimento di trattamento, non è da considerarsi una produzione primaria;
6) produzione e raccolta delle uova nello stabilimento di produzione, escluso il confezionamento;
7) pesca, manipolazione dei prodotti della pesca, senza che sia alterata la loro natura, sulle navi, escluse le navi frigorifero e le navi officina ed il trasferimento dal luogo di produzione al primo stabilimento di destinazione;
8) produzione, allevamento e raccolta dei prodotti di acquacoltura ed il loro trasporto agli stabilimenti di trasformazione;
9) produzione, allevamento e raccolta di molluschi bivalvi vivi ed il loro trasporto ad un centro di spedizione o di depurazione;
10) tutte le attività relative alla produzione dei prodotti derivanti dall'apicoltura, compreso l'allevamento delle api, la raccolta del miele ed il confezionamento e/o imballaggio nel contesto dell'azienda di apicoltura, compresa la gestione diretta del singolo apicoltore in strutture collettive; tutte le operazioni che avvengono al di fuori dell'azienda, compreso il confezionamento e/o imballaggio del miele, non rientrano nella produzione primaria;
11) raccolta di funghi, bacche, lumache ed altri alimenti selvatici ed il loro trasporto allo stabilimento di trasformazione;
h) commercio al dettaglio: la movimentazione e/o trasformazione degli alimenti ed il loro stoccaggio nel punto di vendita o di consegna al consumatore finale, compresi i terminali di distribuzione, gli esercizi di ristorazione, le mense di aziende e istituzioni, i ristoranti e altre strutture di ristorazione analoghe, i negozi, i centri di distribuzione per supermercati e i punti vendita all'ingrosso;
i) prodotto tradizionale: prodotto alimentare che viene prodotto tradizionalmente per:
1) ragioni storiche che lo rendono tradizionale;
2) un procedimento tecnologico di produzione tradizionale autorizzato, codificato o registrato;
3) essere oggetto di salvaguardia come alimento tradizionale in base a norme comunitarie, nazionali, regionali o locali.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con Dpgr 30 luglio 2008, n. 41/R , art. 1.

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Comma inserito con Dpgr 30 luglio 2008, n. 41/R , art. 1.

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Parole così sostituite con Dpgr 30 luglio 2008, n. 41/R , art. 2.

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Parole così sostituite con Dpgr 30 luglio 2008, n. 41/R , art. 3.

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Articolo così sostituito con Dpgr 30 luglio 2008, n. 41/R , art. 4.

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Articolo così sostituito con Dpgr 30 luglio 2008, n. 41/R , art. 5.

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Articolo così sostituito con Dpgr 30 luglio 2008, n. 41/R , art. 6.

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Punto dell'allegato A così sostituito con Dpgr 30 luglio 2008, n. 41/R , art. 7.

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Punto dell'allegato A abrogato con Dpgr 30 luglio 2008, n. 41/R , art. 7.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.