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Regolamento 23 novembre 2005, n. 61/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana").

Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima del 30 novembre 2005

Art. 06
- Variazioni di classificazione e destinazione dei beni, ricognizione periodica
1. La classificazione e la destinazione di un bene possono essere modificate, con le stesse modalità di cui all' articolo 5 , nel caso di variazione dei relativi presupposti.
2. Il passaggio dei beni dalla classe del demanio a quella del patrimonio avviene quando i beni non sono più necessari all'uso pubblico, quando sono venuti meno i presupposti che hanno determinato l'originaria classificazione o in caso di cessazione della destinazione a finalità pubbliche; è altresì ammissibile il passaggio dalla classe del patrimonio a quella del demanio, qualora se ne determinino i presupposti o vi sia una destinazione a finalità pubblica.
3. I beni immobili regionali, demaniali e patrimoniali, sono sottoposti a ricognizione periodica al fine della migliore utilizzazione e per l'aggiornamento dei valori iscritti negli inventari.
4. Le ricognizioni periodiche sono effettuate a scadenze non superiori a dieci anni.

Note del Redattore:

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Parola inserita con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 1.

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Parole eliminate con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 2.

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Comma inserito con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 3.

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Comma inserito con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.