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Regolamento 23 novembre 2005, n. 61/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana").

Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima del 30 novembre 2005

Art. 48
- Assicurazione
1. Per il rilascio di concessione di immobile adibito ad uso diverso da quello abitativo il concessionario è tenuto alla stipula di una polizza assicurativa, per il valore del bene, a copertura dei rischi di incendio, scoppio e fulmine di durata pari alla durata della concessione; la polizza assicurativa deve essere consegnata all'atto della sottoscrizione del disciplinare di concessione.
2. I concessionari dei terreni appartenenti al patrimonio agricolo forestale sono, di norma, esclusi dall'obbligo di cui al comma 1.

Note del Redattore:

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Parola inserita con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 1.

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Parole eliminate con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 2.

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Comma inserito con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 3.

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Comma inserito con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.