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Regolamento 23 novembre 2005, n. 61/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana").

Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima del 30 novembre 2005

Art. 39
- Autorizzazioni all'uso dei beni
1. Il dirigente competente in materia di patrimonio può autorizzare, su richiesta motivata del soggetto interessato, l'uso eccezionale e temporaneo di un bene appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile regionale per un periodo non superiore ad un anno.
2. L'autorizzazione contiene, in particolare:
a) l'esatta indicazione del bene o della porzione oggetto di uso;
b) il periodo temporale di validità;
c) l'uso per il quale è rilasciata l'autorizzazione;
d) l'indicazione del soggetto responsabile per eventuali danni a terzi durante l'uso o a causa di esso.
3. Per l'autorizzazione all'uso il corrispettivo richiesto è commisurato al fine e alla durata della autorizzazione stessa.
4. In casi eccezionali ed adeguatamente motivati il corrispettivo può essere fissato in misura pari al canone ricognitorio di cui all' articolo 44.
5. L'autorizzazione all'uso di durata inferiore a trenta giorni e non finalizzata a scopo di lucro può essere rilasciata anche a titolo gratuito.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di autorizzazione per fotografie, riprese, filmati; in tali ipotesi copia del prodotto finale ottenuto deve essere consegnata alla struttura competente in materia di patrimonio.

Note del Redattore:

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Parola inserita con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 1.

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Parole eliminate con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 2.

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Comma inserito con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 3.

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Comma inserito con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.