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Regolamento 23 novembre 2005, n. 61/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana").

Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima del 30 novembre 2005

Art. 31
- Procedura per la dichiarazione di fuori uso
1. Il consegnatario propone alla struttura competente in materia di patrimonio i beni da dichiarare fuori uso inviando almeno ogni sei mesi un elenco in duplice copia dei beni mobili in carico divenuti inutili e inservibili; l'elenco indica
a) il valore di inventario;
b) lo stato di conservazione;
c) l'eventuale sussistenza delle condizioni per l'applicazione dell' articolo 32
2. L'accertamento della condizione di fuori uso è effettuato da apposita commissione previo sopralluogo da effettuarsi entro trenta giorni dal ricevimento della proposta; del sopralluogo la commissione redige dettagliato verbale, che costituisce il presupposto per la dichiarazione di fuori uso e per la successiva destinazione del bene.
3. La commissione di cui al comma 2, di norma composta da tre membri effettivi e da due supplenti, è individuata con provvedimento del dirigente competente in materia di patrimonio ed è composta da personale assegnato alle strutture competenti in materia di patrimonio, di forniture e di servizi generali; in caso di beni di particolare natura o caratteristiche tecniche la commissione può essere integrata con personale di specifica competenza.
4. Con atto del dirigente competente in materia di patrimonio i beni per i quali è avvenuto l'accertamento di cui al comma 2 vengono dichiarati fuori uso; contestualmente, gli stessi vengono avviati alla pubblica discarica oppure ceduti con le procedure di cui all' articolo 32
5. Per gli automezzi la procedura di fuori uso è effettuata dalla struttura competente in materia, che provvede ad inviare alla struttura competente in materia di patrimonio l'elenco dei mezzi per i quali deve essere effettuato lo scarico.
6. Per i beni informatici il consegnatario formalizza la proposta di fuori uso effettuata dall'esperto dei sistemi informativi in servizio presso ciascuna direzione generale.

Note del Redattore:

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Parola inserita con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 1.

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Parole eliminate con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 2.

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Comma inserito con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 3.

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Comma inserito con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.