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Regolamento 23 novembre 2005, n. 61/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana").

Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima del 30 novembre 2005

Art. 03
- Categorie dei beni demaniali
1. Ai sensi delle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia fanno parte del demanio regionale, se appartenenti alla Regione, i seguenti beni:
a) le strade, le autostrade;
b) le strade ferrate;
c) gli aerodromi civili;
d) gli acquedotti di interesse regionale;
e) i canali, i porti lacuali, le zone portuali della navigazione interna e relative pertinenze;
f) le costruzioni, i terreni e le opere esistenti entro i limiti del demanio marittimo, del mare territoriale, del demanio idrico, del demanio regionale fluviale e lacuale, anche se non costituenti pertinenze del demanio;
g) le opere idrauliche di quarta e quinta categoria e non classificate e le relative pertinenze, nonché le opere idrauliche e le relative pertinenze classificate nelle altre categorie, se realizzate con fondi regionali;
h) gli immobili dichiarati o riconosciuti di interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia;
i) le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche ed in generale le raccolte di beni di interesse e valore storico o artistico che sono considerate universalità di beni;
l) gli altri beni assoggettati da leggi statali o regionali al regime di demanio pubblico.
2. Appartengono inoltre al demanio regionale:
a) i beni che, pur non avendone singolarmente le caratteristiche, fanno comunque parte di complessi immobiliari di natura demaniale;
b) i diritti reali della Regione su beni appartenenti ad altri soggetti, quando i diritti stessi sono costituiti per l'utilità di alcuno dei beni di cui al comma 1 o per il conseguimento delle finalità proprie di questi ultimi.
3. Le categorie dei beni individuate al comma 1 corrispondono a specifiche categorie inventariali, ai fini della redazione del conto del patrimonio.

Note del Redattore:

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Parola inserita con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 1.

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Parole eliminate con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 2.

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Comma inserito con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 3.

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Comma inserito con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.