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Regolamento 23 novembre 2005, n. 61/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana").

Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima del 30 novembre 2005

Art. 23
- Registro dei beni mobili della sede inventariale
1. Il consegnatario tiene il registro dei beni mobili della sede inventariale di sua competenza riportando i dati rilevati in fase di ricognizione.
2. Per ciascun bene il registro contiene, in particolare
a) genere;
b) elementi costitutivi;
c) tipo di materiale;
d) tipo o modello;
e) ditta produttrice o marca;
f) misure;
g) numero di matricola o telaio;
h) stato d'uso;
i) ubicazione;
l) valore.
3. Il valore da assegnare al bene è così determinato:
a) per i beni acquistati: il costo di acquisto comprensivo dell'IVA ed eventuali costi aggiuntivi;
b) per i beni costruiti direttamente presso i laboratori e le officine annessi ai vari uffici: il costo totale di realizzazione;
c) per i beni ricevuti in dono: il valore di stima;
d) per i beni di terzi ricevuti in prestito o a noleggio: euro zero.
4. Qualora si ignori il valore da assegnare al bene da inventariare lo stesso può essere desunto per analogia da beni dello stesso genere e tipo già stimati ovvero può essere desunto da cataloghi o listini; se non è possibile effettuare una stima, il valore assegnato è simbolicamente pari ad euro 50,00.
5. Il consegnatario conforma il registro della sede inventariale alle categorie di beni mobili di cui all' articolo 4
6. Il consegnatario comunica alla struttura competente in materia di patrimonio i dati per la tenuta del registro generale di cui all' articolo 10 entro il giorno 15 del mese gennaio dell'esercizio successivo a quello di riferimento.
7. I dati sono inviati sia in forma cartacea che tramite supporto elettronico e contengono in forma riepilogativa:
a) il prospetto sintetico dell'intero archivio, nel quale sono evidenziati, distinti per categorie, il numero dei beni ed il loro valore totale;
b) il prospetto sintetico per categoria, che evidenzia il totale delle variazioni attive e passive dell'anno concluso e la consistenza finale del valore e del numero dei beni;
c) il prospetto analitico per categoria, con l'indicazione di tutti i beni iscritti nel registro generale.

Note del Redattore:

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Parola inserita con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 1.

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Parole eliminate con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 2.

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Comma inserito con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 3.

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Comma inserito con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.