Regolamento 23 novembre 2005, n. 61/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana").
Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima del 30 novembre 2005
Art. 19
- Responsabilità del consegnatario
1. I consegnatari vigilano sulla presenza dei beni, sulla buona conservazione e sul loro regolare uso.
2. I consegnatari sono direttamente e personalmente responsabili degli oggetti ricevuti a seguito di regolare inventario di consegna fino all'affidamento dei beni ai singoli dipendenti oppure fino a formale scarico, secondo le regole generali in materia di responsabilità amministrativa e contabile.
3. I consegnatari ed i sostituti non possono delegare, in tutto o in parte, le proprie funzioni ad altri soggetti; in ogni caso, resta ferma la personale responsabilità dei medesimi e dei loro sostituti.
4. L'inizio ed il termine di durata dell'incarico risultano dagli inventari di consegna di cui all' articolo 20
Note del Redattore: