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Regolamento 23 novembre 2005, n. 61/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana").

Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima del 30 novembre 2005

Capo II
- Procedure di alienazione immobiliare
Art. 59
- Prelazione
1. Ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione, sia per i beni adibiti ad uso abitativo che per quelli adibiti ad uso diverso, nei casi previsti dalla legge, il prezzo e le condizioni di vendita vengono notificate agli aventi diritto con le modalità di cui agli articoli 38 e 39 Sito esternodella legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani).
Art. 60
- Parametri per le detrazioni sul prezzo di stima
1. Il prezzo degli immobili adibiti ad uso abitativo, nel caso venga esercitato il diritto di prelazione dagli aventi diritto, può essere diminuito di una quota pari all'1,50 per cento per ogni anno intero di occupazione legittima, fino ad un massimo di venti anni quando ricorrono le condizioni di cui al comma 4.
2. Non sono computabili ai fini del calcolo di cui al comma 1 i periodi di occupazione inferiori ad un anno.
3. Sono computabili ai fini del calcolo di cui al comma 1 anche gli anni di eventuale occupazione di unità immobiliare diversa, purché sempre appartenente al patrimonio regionale, quando il trasferimento sia avvenuto su richiesta della Regione o dell'ente gestore e per motivi di pubblico interesse.
4. Le detrazioni di cui al comma 1 si applicano quando ricorrano le seguenti condizioni:
a) la detenzione od occupazione legittima non sia stata mai interrotta;
b) l'immobile acquistato costituisca la residenza principale dell'acquirente e la sua effettiva abitazione;
c) l'acquirente non sia proprietario di altro immobile adibito ad uso abitativo nel comune in cui il bene si trova o nei comuni limitrofi;
d) non vi sia in corso alcun contenzioso tra l'acquirente e la Regione con motivazioni comunque attinenti all'immobile.
Art. 61
- Agevolazioni economiche sui beni del patrimonio agricolo-forestale regionale
1. Hanno diritto alle agevolazioni economiche previste dall' articolo 22 , comma 2 della legge regionale i concessionari che, alla data dell'approvazione degli elenchi di cui all' articolo 20 della legge regionale, utilizzano i beni per perseguire le finalità previste dall' articolo 27 della l.r. 39/2000 da almeno cinque anni; il perseguimento di tali finalità è attestato dall'ente competente.
2. Le agevolazioni economiche sono determinate come segue:
a) imprenditori agricolo professionali: prezzo di stima ridotto del 30 per cento;
b) cooperative di produzione o di lavoro: prezzo di stima ridotto del 30 per cento;
c) concessionari operanti senza fine di lucro in campo sociale, assistenziale o scientifico: prezzo di stima ridotto del 40 per cento;
d) soggetti diversi da quelli indicati alle lettere a), b) e c): prezzo di stima ridotto del 15 per cento.
3. Ai soggetti titolari del diritto di prelazione sono riconosciuti in detrazione gli importi delle spese sostenute per eventuali opere di miglioramento funzionale e/o strutturale, preventivamente autorizzate dall'ente competente e adeguatamente documentate; in mancanza di idonea documentazione fiscale il concessionario può presentare perizia giurata, resa da professionista abilitato, comprovante il costo della manodopera e dei materiali impiegati; le spese devono essere ridotte degli importi eventualmente già detratti dal canone concessivo.
4. Gli importi delle migliorie effettuate con contributo pubblico possono essere detratti solo per la parte effettivamente a carico del concessionario.
Art. 62
- Offerta al pubblico
1. Dell'offerta di vendita di beni al pubblico di cui all' articolo 24 della legge regionale può essere data pubblicità anche in forme diverse o ulteriori rispetto a quelle di cui all' articolo 24 , comma 3 della legge ove ciò sia ritenuto opportuno in relazione al valore o alla natura dei beni posti in vendita.
2. Nel giorno e nell'ora fissata il dirigente competente in materia di patrimonio o altro funzionario da esso individuato, assistito da almeno due testimoni, dà informazione ai partecipanti delle caratteristiche del bene venduto e del prezzo di stima dello stesso, delle modalità di formulazione delle offerte e di aggiudicazione e del termine per la presentazione delle offerte.
3. L'offerta deve essere presentata personalmente dall'interessato o da un suo rappresentante munito di apposita procura da allegare all'offerta stessa.
4. Nel caso in cui l'offerente sia una società, l'offerta deve essere presentata dal legale rappresentante della stessa o da suo rappresentante munito di apposita procura; non possono essere presentate offerte condizionate o per persona da nominare.
5. Le offerte di acquisto, al rialzo sul prezzo di stima, sono formulate mediante la compilazione di appositi moduli predisposti dall'amministrazione regionale e devono essere consegnate in busta chiusa entro il termine di tempo assegnato.
6. Scaduto il termine assegnato, lette le offerte presentate si procede all'aggiudicazione provvisoria in favore del soggetto che ha presentato l'offerta più alta.
7. In caso di offerte uguali si procede ad ulteriori offerte al rialzo da parte di chi le ha formulate, fino a quando non resta un unico offerente.
8. Della seduta di aggiudicazione è redatto apposito verbale.
9. Alla aggiudicazione definitiva si procede in sede di approvazione della cessione del bene e della relativa bozza contrattuale.
10. Di norma, con la deliberazione di Giunta regionale di cui all' articolo 20 della legge regionale, gli enti competenti all'amministrazione del patrimonio agricolo-forestale regionale sono delegati all'attuazione delle procedure di vendita, compresa la stipulazione dei contratti.
Art. 63
- Opzione di acquisto da parte degli enti territoriali
1. Le offerte di cui all' articolo 25 della legge regionale presentate da parte di enti territoriali nel cui territorio si trovano i beni posti in vendita, devono pervenire tempestivamente e comunque almeno venti giorni prima della data stabilita per la seduta aperta al pubblico.
2. L'offerta di acquisto è corredata dalla certificazione dell'avvenuto pagamento di una somma pari al 20 per cento del prezzo di stima, a titolo di caparra.
3. Entro due mesi dal pagamento della somma di cui al comma 2 l'ente che ha presentato l'opzione procede al versamento di un ulteriore importo pari al 20 per cento del prezzo di stima, a titolo di anticipazione del prezzo di acquisto, pena la decadenza dall'aggiudicazione e la perdita della caparra di cui al comma 2.
4. Alla stipulazione del contratto di vendita si procede con le modalità di cui all' articolo 28 della legge regionale.
5. Nel caso di cui all' articolo 25 , comma 2, della legge regionale l'importo di cui al comma 2 è restituito agli altri enti che hanno presentato l'opzione.

Note del Redattore:

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Parola inserita con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 1.

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Parole eliminate con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 2.

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Comma inserito con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 3.

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Comma inserito con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.