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Regolamento 23 novembre 2005, n. 61/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana").

Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima del 30 novembre 2005

Capo III
- Locazioni e fitti dei beni appartenenti al patrimonio disponibile
Art. 52
- Locazioni
1. L'uso dei beni appartenenti al patrimonio disponibile può essere consentito mediante stipula di contratti di locazione, affitto, affittanza agraria, secondo la natura dei beni e la normativa vigente in materia.
2. All'approvazione dei contratti di cui al comma 1 e alla loro stipula provvede il dirigente competente in materia di patrimonio.
2 bis. In caso di locazione, qualora successivamente alla stipula del contratto il bene immobile sia classificato nel patrimonio indisponibile o nel demanio della Regione, alla scadenza della locazione la cessione in uso del bene è disposta con la concessione di cui agli articoli 40 e seguenti.(3)

Comma inserito con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R, art. 3.

Art. 53
- Durata e canone dei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso civile abitazione
1. Salvo motivate eccezioni, ai contratti di locazione di immobili adibiti ad uso civile abitazione soggetti alla Sito esternolegge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo) si applica la durata prevista dall'articolo 2, comma 1, della medesima legge, ove gli stessi costituiscano abitazione principale del locatario.
2. Il canone è determinato sulla base di quanto stabilito dalla Sito esternol. 431/1998 , tenendo conto in particolare della durata del contratto, della finalità della locazione e di eventuali clausole accessorie.
Art. 54
- Durata e canone dei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso dalla civile abitazione
1. Ai contratti di locazione per uso diverso dalla civile abitazione, agli affitti ed alle affittanze agrarie si applicano le disposizioni di legge vigenti per le singole fattispecie.
2. alvo motivate eccezioni, la durata dei contratti di locazione è la seguente:
a) sei anni per i fabbricati adibiti ad uso diverso dalla civile abitazione;
b) nove anni per fabbricati adibiti ad uso ristorante, albergo e pensione;
c) due anni per orti, resedi, terreni;
d) quindici anni per affittanze agrarie.
3. I canoni sono determinati sulla base dei prezzi correnti di mercato, tenendo conto degli elementi di cui all' articolo 53 , comma 2.
Art. 55
- Lavori
1. Eventuali lavori che interessino la struttura dell'immobile o che determinino comunque un incremento del valore dello stesso possono, se preventivamente autorizzati ed eseguiti a cura e spese del conduttore, essere allo stesso riconosciuti mediante scomputo parziale o totale del canone annuo di locazione.
2. La definizione della tipologia e dell'importo dei lavori da riconoscere, nonché le modalità dello scomputo, sono definite con specifico atto di natura contrattuale.
Art. 56
- Cauzione
1. Ai contratti di locazione di cui al presente capo si applicano le disposizioni di cui all' articolo 47 relative alla cauzione, in quanto compatibili con la normativa vigente.
Art. 57
- Scelta del conduttore
1. Nella locazione di immobili adibiti ad uso civile abitazione soggetti alla Sito esternol. 431/1998 di cui all' articolo 53 , della disponibilità del bene viene dato di regola avviso pubblico, contenente in particolare
a) gli elementi identificativi del bene;
b) il canone;
c) le principali condizioni cui la locazione è soggetta;
d) i criteri per l'assegnazione, che devono tener conto dei seguenti elementi:
1) composizione del nucleo familiare del richiedente;
2) intenzione di formare un nuovo nucleo familiare entro un tempo assegnato;
3) condizioni locative già in essere quali lo sfratto, la diffida di sfratto, il rapporto fra reddito complessivo percepito e canone annuo pagato;
4) rapporto fra il numero dei componenti del nucleo familiare ed il numero di vani disponibili nell'alloggio; tale rapporto non può comunque superare l'indice di affollamento di due persone per vano utile, escludendo dai vani utili i servizi, la cucina, i ripostigli, i corridoi e gli altri accessori.
2. Nel caso in cui più aspiranti si trovino in condizioni di parità, all'assegnazione degli immobili di cui al comma 1 si procede mediante sorteggio; nel caso di rinuncia dell'assegnatario all'alloggio si procede allo scorrimento della graduatoria.
3. Nella locazione di immobili a canone libero, adibiti ad uso abitativo o ad uso diverso, alla scelta del conduttore si procede, di norma, mediante offerta al pubblico preceduta da avviso, contenente in particolare:
a) gli elementi identificativi del bene;
b) l'indicazione della durata e delle principali clausole della locazione;
c) il canone stimato che costituisce base per la gara con offerte al rialzo;
d) i tempi ed i modi di presentazione dell'offerta.
4. L'aggiudicazione degli immobili di cui al comma 3 avviene a favore del soggetto che ha presentato l'offerta più alta.
4 bis. Nel caso di bene occupato no si dà luogo alla pubblicazione dell'avviso qualora si proceda al rinnovo del contratto di locazione con l'attuale conduttore.(4)

Comma inserito con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R, art. 4.

5. Gli avvisi di disponibilità dei beni sono pubblicati sul BURT; il dirigente competente in materia di patrimonio può individuare di volta in volta ulteriori forme di pubblicità.

Note del Redattore:

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Parola inserita con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 1.

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Parole eliminate con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 2.

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Comma inserito con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 3.

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Comma inserito con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.