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Regolamento 23 novembre 2005, n. 61/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana").

Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima del 30 novembre 2005

Sezione II
- Concessioni amministrative all'uso dei beni
Art. 40
- Concessioni amministrative all'uso dei beni
1. L'uso di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile può essere consentito, purché non pregiudichi stabilmente la destinazione pubblica del bene, mediante il rilascio di concessioni amministrative all'uso.
2. Fatte salve le diverse disposizioni di legge, al rilascio delle concessioni provvede la struttura competente in materia di patrimonio.
3. Con l'atto di concessione del bene è approvato anche il relativo disciplinare che contiene, in particolare
a) il nome o l'esatta ragione sociale del concessionario e tutti i dati ad esso relativi quali il codice fiscale, il legale rappresentante, la sede legale;
b) l'esatta individuazione del bene o della porzione di esso oggetto della concessione, completa degli identificativi catastali, della superficie, del numero dei vani e di eventuali ulteriori elementi utili;
c) l'uso per il quale è rilasciata la concessione;
d) la durata della concessione;
e) il canone determinato secondo i criteri di cui all' articolo 43 ;
f) tutte le altre condizioni che regolano l'uso del bene ed in particolare quelle riguardanti la cauzione, la manutenzione, il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili e delle spese dell'atto, comprese quelle di bollo e di registrazione che di regola sono poste a carico del concessionario;
g) i casi di decadenza e revoca secondo quando previsto dall' articolo 13 della legge regionale.
4. Al disciplinare è allegata l'individuazione planimetrica dei beni dati in concessione.
5. Fermo restando il generale divieto di subconcessione, il disciplinare può contenere l'autorizzazione all'utilizzo del bene o di porzione dello stesso da parte di soggetti diversi dal concessionario, nei casi in cui ciò sia finalizzato al migliore soddisfacimento dell'interesse pubblico.
Art. 41
- Scelta del concessionario
1. Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, per l'assegnazione di un bene libero (1)

Parola inserita con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R, art. 1.

in regime di concessione si procede mediante avviso pubblico che contiene, in particolare:
a) gli elementi identificativi del bene;
b) le finalità della gestione;
c) la durata della concessione;
d) le condizioni d'uso;
e) il canone richiesto;
f) i criteri di individuazione del concessionario tenuto conto delle caratteristiche del bene;
g) ogni altro elemento utile al fine del perseguimento dell'interesse pubblico.
2. Per l'assegnazione di un bene in regime di concessione si può procedere ad una assegnazione diretta quando il concessionario sia un ente locale o un ente pubblico senza scopo di lucro, ovvero in particolari situazioni debitamente motivate in cui, tenuto conto della specificità del bene, l'interesse pubblico possa essere perseguito da un unico soggetto.
3. Si può altresì procedere all'assegnazione diretta del bene qualora sia stata esperita senza esito la procedura di cui al comma 1, per almeno due volte.
Art. 42
- Durata della concessione
1. Salvo quanto indicato ai commi 2 e 3, la durata delle concessioni è stabilita, di norma, come segue:
a) quattro anni per gli immobili adibiti ad uso civile abitazione;
b) sei anni per gli immobili adibiti ad uso diverso dalla civile abitazione;
c) nove anni per gli immobili adibiti ad uso ristorante, attività alberghiera o agro-silvo-pastorale.
2. Possono essere rilasciate concessioni di durata inferiore a quanto indicato al comma 1 per motivate esigenze del concessionario o dell'amministrazione concedente.
3. Qualora ricorrano circostanze eccezionali ovvero il concessionario si impegni ad eseguire lavori di manutenzione straordinaria o di riqualificazione del bene la durata della concessione può essere maggiore di quella indicata al comma 1. (2)

Parole eliminate con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R, art. 2.

4. In nessun caso può essere previsto il rinnovo tacito della concessione né la proroga della scadenza della stessa concessione.
5. L'eventuale richiesta di rinnovo della concessione deve essere inoltrata alla competente struttura almeno sei mesi prima della scadenza.
Art. 43
- Determinazione del canone di concessione
1. Per la concessione di unità immobiliare adibita a uso civile abitazione ed ove la stessa costituisca abitazione principale del concessionario il canone è di norma definito sulla base dei criteri di cui all' articolo 53
2. Per la concessione di unità immobiliari adibite ad uso diverso dalla civile abitazione ovvero per quelle ad uso abitativo non principale il canone è determinato sulla base dei criteri definiti all' articolo 54
3. La concessione può essere rilasciata dietro corresponsione di un canone ricognitorio:
a) nel caso in cui il concessionario sia un ente funzionale o strumentale della Regione ed utilizzi l'immobile per le sue finalità istituzionali;
b) in casi eccezionali, debitamente motivati, allorché il concessionario non persegua finalità di lucro, svolga una attività di interesse pubblico, o si assuma l'onere della valorizzazione del bene.
Art. 44
- Canone ricognitorio
1. Il canone ricognitorio annuo è fissato in euro 180,00. Tale importo può essere aggiornato, ogni tre anni, con atto del dirigente competente in materia di patrimonio, in relazione alle mutate condizioni economico-finanziarie generali.
2. L'applicazione di un canone di concessione ridotto rispetto al canone di cui al comma 1 deve essere espressamente richiesta e motivata dal concessionario all'atto dell'istanza di concessione.
Art. 45
- Manutenzione e opere
1. Il concessionario è tenuto, di norma, alla manutenzione ordinaria e straordinaria del bene per tutta la durata della concessione.
2. In caso di sopravvenuta necessità, durante la concessione, di interventi di manutenzione straordinaria dovuti ad eventi eccezionali o calamitosi, l'amministrazione concedente ed il concessionario concordano, caso per caso, i tempi e le modalità della loro esecuzione nonché l'assunzione dei relativi oneri.
3. Gli interventi di manutenzione straordinaria, eventuali migliorie ed innovazioni devono essere preventivamente autorizzati dall'amministrazione concedente; l'autorizzazione è subordinata al rispetto della normativa vigente in materia di governo del territorio e di sicurezza sui luoghi di lavoro ed all'impegno del concessionario a sollevare l'amministrazione da ogni responsabilità per danni derivanti dall'esecuzione dei lavori o per causa di essi.
4. In caso sia autorizzata la realizzazione di migliorie o innovazioni che comportino un effettivo incremento di valore del bene in concessione e non siano esclusivamente finalizzate ad miglior godimento del bene stesso da parte del concessionario, l'amministrazione concedente può riconoscere lo scomputo dal canone di concessione del valore documentato delle stesse migliorie od innovazioni, o di parte di esso.
Art. 46
- Costituzione di diritti reali
1. Alla costituzione di diritti reali a favore di terzi di cui all' articolo 15 della legge si procede mediante il rilascio di una concessione amministrativa di durata comunque non superiore ai venti anni.
2. Il canone complessivo della concessione è calcolato sulla base del valore del corrispondente diritto reale ridotto di un quinto; il canone è corrisposto in unica soluzione all'atto della sottoscrizione del relativo disciplinare.
3. Alle concessioni di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48
4. La costituzione di diritti reali di cui all' articolo 15 , comma 4 della legge è effettuata nei soli casi in cui in cui essa sia in favore di una pluralità di soggetti.
Art. 47
- Cauzione
1. A garanzia del pagamento del canone e dei danni eventualmente causati all'immobile, a pena di decadenza è richiesta al concessionario la costituzione di un deposito cauzionale consistente nel versamento di una somma pari a:
a) due mensilità del canone, ove il bene sia adibito ad uso civile abitazione;
b) sei mensilità del canone, per i beni utilizzati a fini agricoli e forestali;
c) dodici mensilità del canone, in caso di uso diverso da quello indicato alle lettere a) e b).
2. Il deposito cauzionale è infruttifero ed è restituito, dopo le verifiche relative allo stato del bene, al termine della concessione.
3. In caso di rinnovo della concessione ad un diverso canone il deposito cauzionale deve essere ad esso adeguato.
4. Il deposito cauzionale può essere costituito anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa di importo pari a quello di cui al comma 1 e di durata pari alla durata della concessione.
5. L'amministrazione concedente ha facoltà di non richiedere il deposito cauzionale ai soggetti di cui all' articolo 41 , comma 2.
Art. 48
- Assicurazione
1. Per il rilascio di concessione di immobile adibito ad uso diverso da quello abitativo il concessionario è tenuto alla stipula di una polizza assicurativa, per il valore del bene, a copertura dei rischi di incendio, scoppio e fulmine di durata pari alla durata della concessione; la polizza assicurativa deve essere consegnata all'atto della sottoscrizione del disciplinare di concessione.
2. I concessionari dei terreni appartenenti al patrimonio agricolo forestale sono, di norma, esclusi dall'obbligo di cui al comma 1.
Art. 49
- Decadenza e revoca
1. Nel caso si verifichino situazioni che determinano la revoca o la decadenza di una concessione, di ciò viene data motivata comunicazione al concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
2. La comunicazione può contenere anche l'invito a far cessare le cause che possono determinare la revoca o ad eseguire specifici atti entro un termine predeterminato; al concessionario è assegnato un termine non inferiore a trenta giorni per inviare le proprie controdeduzioni.

Note del Redattore:

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Parola inserita con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 1.

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Parole eliminate con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 2.

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Comma inserito con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 3.

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Comma inserito con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.