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Regolamento 23 novembre 2005, n. 61/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana").

Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima del 30 novembre 2005

Capo II
- Donazioni e altre liberalità
Art. 36
- Donazioni e altre liberalità
1. Al fine di una completa valutazione della convenienza e della opportunità di procedere all'accettazione di donazioni o altre liberalità in favore della Regione ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale, il dirigente competente in materia di patrimonio acquisisce il parere delle strutture organizzative regionali interessate al bene oggetto della liberalità.

Note del Redattore:

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Parola inserita con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 1.

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Parole eliminate con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 2.

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Comma inserito con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 3.

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Comma inserito con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.