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Regolamento 23 novembre 2005, n. 61/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana").

Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima del 30 novembre 2005

Capo I
- Acquisto di beni immobili
Art. 34
- Modalità procedurali per l'acquisto di beni immobili
1. Nel caso in cui si proceda all'acquisto di beni immobili a seguito di bando pubblico con finalità esplorativa, il dirigente competente in materia di patrimonio dispone la pubblicazione del suddetto bando in forma integrale sul BURT e per estratto su due quotidiani, da individuarsi in relazione alla loro diffusione nella zona richiesta per l'ubicazione dell'immobile; il dirigente può attuare ulteriori forme di pubblicità.
2. l bando di cui al comma 1 deve indicare:
a) l'ubicazione dell'immobile,
b) le caratteristiche tecniche e funzionali richieste;
c) le modalità di presentazione dell'offerta;
d) l'indicazione dei criteri in base ai quali è effettuata la scelta;
e) ogni altra indicazione relativa ad adempimenti connessi al procedimento di acquisto.
3. Nel caso si proceda all'acquisto di beni immobili a trattativa privata, il dirigente competente in materia di patrimonio, in collaborazione con le strutture organizzative interessate all'acquisizione, provvede ai necessari adempimenti amministrativi e stipula i contratti di acquisto.
4. Restano comunque salve le diverse modalità per l'acquisto di beni immobili previste da specifiche norme.
Art. 35
- Permute
1. Il dirigente competente in materia di patrimonio provvede a dare inizio al procedimento relativo alla permuta di beni del patrimonio regionale di cui all' articolo 8 della legge regionale, sia su istanza di parte sia d'ufficio, anche a seguito di specifica proposta della struttura regionale interessata in rapporto alla natura dei beni.
2. L'istanza e la proposta contengono:
a) gli elementi identificativi dei beni offerti in permuta e la loro consistenza;
b) gli elementi identificativi dei beni richiesti in permuta e la loro consistenza.
3. Il dirigente competente in materia di patrimonio, anche sulla base di pareri di altre strutture regionali interessate o degli enti competenti in relazione alle finalità della permuta ovvero interessati alla stessa, verifica le condizioni necessarie per procedere alla permuta.
4. Nel caso in cui la permuta riguardi beni appartenenti al patrimonio agricolo forestale è obbligatorio il parere della struttura regionale competente in materia, nonché dell'ente competente ai sensi della l.r. 39/2000

Note del Redattore:

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Parola inserita con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 1.

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Parole eliminate con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 2.

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Comma inserito con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 3.

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Comma inserito con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.