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Regolamento 23 novembre 2005, n. 61/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana").

Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima del 30 novembre 2005

Capo I
- Consegnatari
Art. 14
- Sede inventariale
1. Ai fini del presente regolamento, per sede inventariale si intende un raggruppamento di uffici coincidente con una struttura di massima dimensione o con parte di essa, ovvero comprendente parti di più strutture, che, ai soli fini della tenuta dei registri di consistenza e della gestione dei beni, rappresenta un unico complesso organico di beni.
2. La consegna dei beni di ciascuna sede inventariale si effettua con le modalità di cui all' articolo 20
Art. 15
- Consegnatario
1. I beni mobili regionali sono dati in consegna ad un dipendente, espressamente incaricato quale consegnatario, al quale di norma è affidata una sede inventariale.
2. Il consegnatario è di norma assegnato alla direzione generale cui appartiene la sede inventariale, ovvero la sua parte prevalente, ed è tenuto ad osservare le disposizioni previste dal presente titolo nonché le disposizioni impartite dal dirigente competente in materia di patrimonio per la custodia dei beni e la registrazione dei dati ai fini della inventariazione.
Art. 16
- Nomina dei consegnatari e dei loro sostituti
1. L'incarico di consegnatario, fatta eccezione per quanto previsto dall' articolo 29 , è conferito dal dirigente in materia di patrimonio su proposta del direttore generale di riferimento.
2. Con il provvedimento di nomina del consegnatario è individuato anche un dipendente incaricato della sua sostituzione in caso di assenza o impedimento temporaneo; al sostituto possono essere affidati stabilmente anche specifici adempimenti.
3. Per la sede inventariale di cui fanno parte i magazzini regionali possono essere nominati anche più sostituti, tenuto conto della loro dislocazione in diverse sedi e della quantità di beni giacenti.
4. In caso di impossibilità del consegnatario e del suo sostituto, per brevi periodi e limitatamente allo svolgimento dei compiti di ordinaria gestione l'incarico può essere conferito ad altro dipendente con ordine di servizio del direttore generale di riferimento.
5. Il provvedimento di conferimento dell'incarico di consegnatario e di sostituto del consegnatario è trasmesso in copia alla struttura competente in materia di personale.
Art. 17
- Categoria professionale e durata dell'incarico
1. Gli incarichi di consegnatario e di sostituto sono conferiti a dipendenti inquadrati nel ruolo regionale in categoria non inferiore alla C, salvo quanto previsto al comma 3, con anzianità di servizio di almeno tre anni; ai fini del calcolo dell'anzianità viene considerato anche il periodo lavorativo svolto presso altre amministrazioni pubbliche.
2. La nomina non può essere conferita alle qualifiche dirigenziali, fatta eccezione per quanto previsto dall' articolo 29 per la biblioteca della Giunta regionale.
3. Nel caso di strutture e uffici periferici oppure in ipotesi eccezionali debitamente motivate l'incarico può essere conferito anche a dipendenti inquadrati nella categoria B.
4. L'incarico è conferito per un periodo massimo di cinque anni ed è rinnovabile.
Art. 18
- Compiti del consegnatario
1. Il consegnatario:
a) è responsabile della buona conservazione e gestione dei beni mobili durevoli assegnati e ne cura la dislocazione all'interno della sede inventariale;
b) fornisce indicazioni sulle modalità di assistenza tecnica per le macchine da ufficio e segnala le necessità di manutenzione/riparazione degli altri beni;
c) è responsabile della conservazione dei beni di facile consumo assegnati alla struttura e ne cura direttamente la distribuzione;
d) segnala il fabbisogno presunto di beni mobili durevoli e di facile consumo al fine di consentire una corretta programmazione della spesa; riceve e raccoglie le richieste di assegnazione di nuovi beni mobili e la trasmette con eventuali osservazioni alla struttura competente in materia di forniture;
e) segue le operazioni di consegna dei beni mobili da parte dei fornitori e verifica la regolare esecuzione delle forniture;
f) cura la presa in carico dei beni mobili di nuova assegnazione nei dieci giorni successivi alla consegna;
g) formula proposte di scarico di beni mobili ritenuti non più necessari alla propria sede inventariale e provvede alle relative operazioni;
h) formula proposte relative alla dichiarazione di fuori uso di beni mobili assegnati e provvede alle operazioni conseguenti;
i) raccoglie le denunce di furto o smarrimento di beni mobili che trasmette, oltre che alla struttura competente in materia di patrimonio, a quella competente in materia di assicurazione;
l) provvede alla cessione in uso temporaneo, a soggetti terzi o a sedi inventariali diverse, dei beni mobili, previa autorizzazione scritta del dirigente responsabile della struttura di appartenenza;
m) collabora alla predisposizione degli atti di comodato di beni mobili e provvede agli adempimenti conseguenti, tra cui l'annotazione del contratto di comodato sul registro di cui all' articolo 23 e l'invio di una copia del contratto alla struttura competente in materia di patrimonio;
n) effettua la ricognizione straordinaria dei beni di cui all' articolo 22 , comma 4;
o) provvede a contrassegnare con un numero d'ordine progressivo i beni mobili durevoli assegnati, ed iscrive in inventario quelli di valore unitario pari o superiore a euro 50,00 IVA inclusa;
p) redige per ogni stanza una scheda descrittiva che elenchi tutti i beni mobili in essa collocati;
q) aggiorna periodicamente l'inventario dei beni mobili e le schede descrittive.
2. Il dirigente competente in materia di patrimonio definisce con proprio atto le istruzioni e le modalità uniformi per lo svolgimento dei compiti da parte dei consegnatari.
Art. 19
- Responsabilità del consegnatario
1. I consegnatari vigilano sulla presenza dei beni, sulla buona conservazione e sul loro regolare uso.
2. I consegnatari sono direttamente e personalmente responsabili degli oggetti ricevuti a seguito di regolare inventario di consegna fino all'affidamento dei beni ai singoli dipendenti oppure fino a formale scarico, secondo le regole generali in materia di responsabilità amministrativa e contabile.
3. I consegnatari ed i sostituti non possono delegare, in tutto o in parte, le proprie funzioni ad altri soggetti; in ogni caso, resta ferma la personale responsabilità dei medesimi e dei loro sostituti.
4. L'inizio ed il termine di durata dell'incarico risultano dagli inventari di consegna di cui all' articolo 20
Art. 20
- Sostituzione del consegnatario
1. Il consegnatario che cessa dalle sue funzioni consegna tutto il materiale mobile in carico all'ufficio al suo successore; la consegna è effettuata sulla base dell'inventario dei beni redatto al momento della consegna stessa.
2. Le operazioni relative al passaggio di consegna risultano da apposito verbale nel quale il consegnatario interessato dà atto anche dell'avvenuta ricognizione dei beni di facile consumo di cui all' articolo 28
3. Il verbale è redatto dal consegnatario uscente in contraddittorio con il consegnatario subentrante e riporta il numero dei beni e il valore complessivo per ogni categoria; riporta inoltre la specifica indicazione dei beni di facile consumo.
4. Il verbale, sottoscritto dalle parti, è redatto in più esemplari di cui uno è conservato agli atti dell'ufficio del consegnatario uscente, uno è consegnato al subentrante; fino a quando tali operazioni non sono completate il consegnatario uscente è responsabile in solido con il subentrante ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 19

Note del Redattore:

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Parola inserita con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 1.

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Parole eliminate con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 2.

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Comma inserito con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 3.

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Comma inserito con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.