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Regolamento 23 novembre 2005, n. 61/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana").

Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima del 30 novembre 2005

Titolo III
- INVENTARIO GENERALE
Capo I
- Inventario generale
Art. 07
- Redazione e tenuta dell'inventario generale
1. L'inventario generale di cui all' articolo 3 della legge regionale, redatto su supporto informatico, è conservato presso la struttura competente in materia di patrimonio ed è aggiornato a cura della stessa.
2. Al fine della iscrizione delle variazioni nei registri di cui agli articoli 8 , 9 e 11 , tutti gli atti di acquisto o di alienazione di beni immobili o comunque ogni altro atto che comporta modificazioni dello stato patrimoniale della Regione è tempestivamente trasmesso, in originale o copia autentica, alla struttura competente in materia di patrimonio; in ogni caso, la trasmissione di tali atti è effettuata entro il 15 gennaio di ogni anno, per le variazioni che si sono verificate nel corso dell'anno precedente.
Art. 08
- Registro dei beni demaniali
1. Il registro dei beni demaniali contiene i seguenti dati
a) codice identificativo con numero progressivo e data di presa in carico del bene;
b) descrizione e caratteristiche del bene;
c) ubicazione, consistenza, dati catastali;
d) titolo di provenienza, tipologia e data dell'atto;
e) categoria di appartenenza;
f) tipo di amministrazione, diretta o indiretta, ed ente preposto;
g) utilizzazioni e relativi titoli;
h) eventuali annotazioni.
Art. 09
- Registro dei beni del patrimonio immobiliare
1. Il registro dei beni del patrimonio immobiliare contiene i seguenti dati:
a) codice identificativo con numero progressivo e data di presa in carico;
b) descrizione e caratteristiche del bene;
c) ubicazione, consistenza, dati catastali;
d) titolo di provenienza, tipologia e data dell'atto;
e) categoria del patrimonio indisponibile, oppure patrimonio disponibile;
f) rendita catastale o reddito fondiario;
g) tipo di amministrazione; in caso di amministrazione indiretta ente preposto, con indicazione degli estremi dell'atto di consegna;
h) utilizzazioni e relativi titoli;
i) valore iniziale e valore attualizzato;
l) destinazione urbanistica;
m) eventuali annotazioni.
2. Il valore attualizzato di cui al punto i) è calcolato rivalutando per i fabbricati la rendita catastale e per i terreni il reddito dominicale, sulla base dei parametri d'uso.
Art. 10
- Registro dei beni mobili
1. l registro dei beni mobili di uso durevole contiene i seguenti dati
a) consistenza iniziale;
b) le variazioni;
c) consistenza finale.
2. I beni mobili immateriali sono inventariati in una specifica sezione del registro.
Art. 11
- Registro dei titoli e delle azioni
1. Il registro dei titoli e delle azioni contiene i seguenti dati:
a) numero progressivo;
b) società partecipata;
c) numero titoli all'inizio dell'esercizio;
d) valore nominale del singolo titolo;
e) costo unitario d'acquisto;
f) variazioni del numero e del valore dei titoli;
g) consistenza finale.
2. In una sezione speciale del registro sono elencate le fideiussioni attive e passive in corso di validità nell'esercizio finanziario.
Art. 12
- Raccordo tra i valori inventariali e i valori della contabilità generale di tipo finanziario
1. Nel bilancio di previsione e nel conto del patrimonio sono iscritti i valori del patrimonio regionale come risultanti dalle scritture patrimoniali.
Art. 13
- Ammortamenti
1. Ai fini della realizzazione di un sistema di contabilità economica regionale impostato a livello di centri di costo, come previsto dall' articolo 77 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 19 dicembre 2001, n.61/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 "Ordinamento contabile della Regione Toscana"), le scritture patrimoniali quantificano l'ammortamento dei beni immobili e dei beni mobili utilizzati dagli uffici regionali, tenendo conto dell'incremento di valore del bene in caso di spese di manutenzione straordinaria.
2. La Giunta regionale provvede, con propria deliberazione, alla definizione di parametri e regole tecniche per la determinazione degli ammortamenti.
3. I beni mobili di cui all' articolo 28 del presente regolamento e tutti quelli aventi un valore inferiore ad euro 1.000,00 non sono soggetti ad ammortamento.

Note del Redattore:

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Parola inserita con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 1.

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Parole eliminate con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 2.

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Comma inserito con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 3.

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Comma inserito con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.