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Regolamento 23 novembre 2005, n. 61/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana").

Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima del 30 novembre 2005

Capo III
- Dichiarazione di fuori uso e scarico dei beni mobili. Procedure di alienazione dei beni mobili
Art. 30
- Fuori uso
1. In relazione a quanto previsto dall' articolo 29 della legge regionale ai fini della dichiarazione di fuori uso dei beni mobili, perde efficienza funzionale:
a) il bene rotto, danneggiato e non convenientemente riparabile;
b) il bene che, per le dimensioni o struttura o funzioni o componenti o materiali di costruzione, non trova collocazione nell'ambito dell'attuale fabbisogno regionale;
c) il bene non conforme alle vigenti normative in materia di sicurezza e di antinfortunistica;
d) la macchina, l'attrezzatura, lo strumento ed in generale il bene con tecnologia obsoleta;
e) la macchina, l'attrezzatura, lo strumento ed in generale il bene strumentale a funzioni non più svolte dall'amministrazione regionale.
Art. 31
- Procedura per la dichiarazione di fuori uso
1. Il consegnatario propone alla struttura competente in materia di patrimonio i beni da dichiarare fuori uso inviando almeno ogni sei mesi un elenco in duplice copia dei beni mobili in carico divenuti inutili e inservibili; l'elenco indica
a) il valore di inventario;
b) lo stato di conservazione;
c) l'eventuale sussistenza delle condizioni per l'applicazione dell' articolo 32
2. L'accertamento della condizione di fuori uso è effettuato da apposita commissione previo sopralluogo da effettuarsi entro trenta giorni dal ricevimento della proposta; del sopralluogo la commissione redige dettagliato verbale, che costituisce il presupposto per la dichiarazione di fuori uso e per la successiva destinazione del bene.
3. La commissione di cui al comma 2, di norma composta da tre membri effettivi e da due supplenti, è individuata con provvedimento del dirigente competente in materia di patrimonio ed è composta da personale assegnato alle strutture competenti in materia di patrimonio, di forniture e di servizi generali; in caso di beni di particolare natura o caratteristiche tecniche la commissione può essere integrata con personale di specifica competenza.
4. Con atto del dirigente competente in materia di patrimonio i beni per i quali è avvenuto l'accertamento di cui al comma 2 vengono dichiarati fuori uso; contestualmente, gli stessi vengono avviati alla pubblica discarica oppure ceduti con le procedure di cui all' articolo 32
5. Per gli automezzi la procedura di fuori uso è effettuata dalla struttura competente in materia, che provvede ad inviare alla struttura competente in materia di patrimonio l'elenco dei mezzi per i quali deve essere effettuato lo scarico.
6. Per i beni informatici il consegnatario formalizza la proposta di fuori uso effettuata dall'esperto dei sistemi informativi in servizio presso ciascuna direzione generale.
Art. 32
- Cessione dei beni dichiarati fuori uso
1. I beni dichiarati fuori uso, ma ancora suscettibili di utilizzazione, possono essere ceduti gratuitamente ad enti pubblici, organizzazioni di volontariato o ad enti, associazioni, fondazioni che perseguono senza scopo di lucro finalità di pubblico interesse.
2. I beni che presentano un residuo valore economico possono essere alienati a terzi, di norma tramite trattativa privata plurima, al prezzo di mercato; per beni con particolari caratteristiche o per motivi di economicità, qualora il valore di stima del bene sia pari o inferiore ad euro 1.000,00 si può procedere all'alienazione tramite trattativa diretta.
3. Nei casi di particolare valore del bene, e ogni qualvolta lo ritenga opportuno, il dirigente competente in materia di patrimonio può disporre l'alienazione mediante offerta al pubblico; il prezzo a base di gara è fissato sulla base del valore attuale del bene, se determinabile, ovvero mediante stima.
4. E' ammessa altresì la cessione dei beni dichiarati fuori uso in conto prezzo di altro bene mobile che si intende acquisire, con espressa indicazione del prezzo di cessione; la cessione al fornitore è ammessa anche nel caso in cui, pur non attribuendo alcun valore al bene ceduto, consenta comunque un risparmio per lo smaltimento dello stesso.
5. Il consegnatario, sulla base dell'atto di cui all' articolo 31 comma 4, procede alla consegna dei beni al soggetto destinatario o all'acquirente ed effettua lo scarico degli stessi beni ai sensi dell' articolo 25
6. La consegna del bene deve risultare da apposito verbale redatto in triplice esemplare: uno è trasmesso alla struttura competente in materia di patrimonio, uno è consegnato al soggetto assegnatario ed il terzo viene conservato presso la sede inventariale.
Art. 33
- Comodato
1. I beni mobili appartenenti al patrimonio regionale possono essere oggetto di comodato a favore di terzi quando siano strumentali all'esercizio di funzioni destinate a soddisfare un interesse pubblico regionale.
2. Al comodato si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1803 e seguenti del codice civile.
3. Il decreto che approva lo schema di contratto di comodato è predisposto dal dirigente responsabile della struttura cui sono assegnati i beni, previo parere della struttura competente in materia di patrimonio; Il dirigente responsabile della struttura che ha in gestione i beni oggetto di comodato provvede altresì alla stipula del relativo contratto.
4. Il consegnatario provvede all'annotazione del contratto di comodato sul registro di cui all' articolo 23 ed all'invio di una copia del contratto alla struttura competente in materia di patrimonio.

Note del Redattore:

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Parola inserita con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 1.

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Parole eliminate con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 2.

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Comma inserito con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 3.

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Comma inserito con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.