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Regolamento 23 novembre 2005, n. 61/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana").

Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima del 30 novembre 2005

Titolo II
- CLASSIFICAZIONE E DESTINAZIONE
Capo I
- Classificazione e destinazione
Art. 02
- Classificazione dei beni regionali
1. I beni di proprietà della Regione si distinguono in demaniali e patrimoniali secondo le norme dell'articolo 822 e seguenti del codice civile.
2. Il regime giuridico dei beni del demanio e del patrimonio regionale si applica anche ai diritti reali della Regione su beni appartenenti ad altri soggetti.
Art. 03
- Categorie dei beni demaniali
1. Ai sensi delle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia fanno parte del demanio regionale, se appartenenti alla Regione, i seguenti beni:
a) le strade, le autostrade;
b) le strade ferrate;
c) gli aerodromi civili;
d) gli acquedotti di interesse regionale;
e) i canali, i porti lacuali, le zone portuali della navigazione interna e relative pertinenze;
f) le costruzioni, i terreni e le opere esistenti entro i limiti del demanio marittimo, del mare territoriale, del demanio idrico, del demanio regionale fluviale e lacuale, anche se non costituenti pertinenze del demanio;
g) le opere idrauliche di quarta e quinta categoria e non classificate e le relative pertinenze, nonché le opere idrauliche e le relative pertinenze classificate nelle altre categorie, se realizzate con fondi regionali;
h) gli immobili dichiarati o riconosciuti di interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia;
i) le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche ed in generale le raccolte di beni di interesse e valore storico o artistico che sono considerate universalità di beni;
l) gli altri beni assoggettati da leggi statali o regionali al regime di demanio pubblico.
2. Appartengono inoltre al demanio regionale:
a) i beni che, pur non avendone singolarmente le caratteristiche, fanno comunque parte di complessi immobiliari di natura demaniale;
b) i diritti reali della Regione su beni appartenenti ad altri soggetti, quando i diritti stessi sono costituiti per l'utilità di alcuno dei beni di cui al comma 1 o per il conseguimento delle finalità proprie di questi ultimi.
3. Le categorie dei beni individuate al comma 1 corrispondono a specifiche categorie inventariali, ai fini della redazione del conto del patrimonio.
Art. 04
- Categorie dei beni del patrimonio
1. Il patrimonio regionale è costituito da beni mobili o immobili non facenti parte del demanio e si distingue in patrimonio indisponibile e patrimonio disponibile.
2. Il patrimonio indisponibile è costituito dai beni che, per la loro finalizzazione ad una utilità pubblica regionale o per disposizione di legge, non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi e con le forme di cui agli articoli 5 e 6 ; ne fanno parte i seguenti beni:
a) le acque minerali e termali comprese le pertinenze eventualmente acquisite al termine della concessione;
b) le cave e torbiere, quando la disponibilità è sottratta al proprietario del fondo;
c) le foreste, i vivai forestali ed, in genere, i beni agricolo-forestali di cui all' articolo 22 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana);
d) i terreni destinata a fasce frangivento;
e) gli edifici destinati a sedi di uffici regionali;
f) gli altri beni immobili espressamente destinati ad un pubblico servizio o comunque al diretto perseguimento di specifiche finalità pubbliche di interesse regionale;
g) i beni mobili riconosciuti di interesse storico, archeologico o artistico, a norma delle leggi in materia;
h) i mobili e gli arredi destinati agli uffici ed ai servizi regionali nonché le attrezzature ed il materiale d'ufficio;
i) le pubblicazioni per gli uffici e i servizi regionali;
l) i mezzi di trasporto per gli uffici e i servizi regionali;
m) altri beni mobili espressamente destinati ad un servizio o comunque al diretto perseguimento di specifiche finalità pubbliche di interesse regionale;
n) titoli ed azioni la cui titolarità è connessa funzionalmente alla partecipazione regionale in società di capitali e simili.
3. Le categorie dei beni individuate al comma 2 corrispondono a specifiche categorie inventariali, ai fini della redazione del conto del patrimonio.
4. Fanno parte del patrimonio disponibile della Regione i beni non compresi tra quelli indicati al comma 2.
Art. 05
- Classificazione e assegnazione dei beni alle categorie
1. La classificazione dei beni e la loro assegnazione ad una delle categorie indicate negli articoli 3 e 4 è disposta, con atto del dirigente competente in materia di patrimonio, avuto riguardo alla natura, alle caratteristiche e alla destinazione dei singoli beni, all'atto della loro acquisizione o comunque al termine di ogni esercizio finanziario.
Art. 06
- Variazioni di classificazione e destinazione dei beni, ricognizione periodica
1. La classificazione e la destinazione di un bene possono essere modificate, con le stesse modalità di cui all' articolo 5 , nel caso di variazione dei relativi presupposti.
2. Il passaggio dei beni dalla classe del demanio a quella del patrimonio avviene quando i beni non sono più necessari all'uso pubblico, quando sono venuti meno i presupposti che hanno determinato l'originaria classificazione o in caso di cessazione della destinazione a finalità pubbliche; è altresì ammissibile il passaggio dalla classe del patrimonio a quella del demanio, qualora se ne determinino i presupposti o vi sia una destinazione a finalità pubblica.
3. I beni immobili regionali, demaniali e patrimoniali, sono sottoposti a ricognizione periodica al fine della migliore utilizzazione e per l'aggiornamento dei valori iscritti negli inventari.
4. Le ricognizioni periodiche sono effettuate a scadenze non superiori a dieci anni.

Note del Redattore:

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Parola inserita con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 1.

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Parole eliminate con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 2.

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Comma inserito con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 3.

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Comma inserito con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.