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Regolamento 23 novembre 2005, n. 61/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana").

Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima del 30 novembre 2005

Art. 09
- Registro dei beni del patrimonio immobiliare
1. Il registro dei beni del patrimonio immobiliare contiene i seguenti dati:
a) codice identificativo con numero progressivo e data di presa in carico;
b) descrizione e caratteristiche del bene;
c) ubicazione, consistenza, dati catastali;
d) titolo di provenienza, tipologia e data dell'atto;
e) categoria del patrimonio indisponibile, oppure patrimonio disponibile;
f) rendita catastale o reddito fondiario;
g) tipo di amministrazione; in caso di amministrazione indiretta ente preposto, con indicazione degli estremi dell'atto di consegna;
h) utilizzazioni e relativi titoli;
i) valore iniziale e valore attualizzato;
l) destinazione urbanistica;
m) eventuali annotazioni.
2. Il valore attualizzato di cui al punto i) è calcolato rivalutando per i fabbricati la rendita catastale e per i terreni il reddito dominicale, sulla base dei parametri d'uso.

Note del Redattore:

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Parola inserita con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 1.

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Parole eliminate con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 2.

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Comma inserito con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 3.

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Comma inserito con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.