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Regolamento 23 novembre 2005, n. 61/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana").

Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima del 30 novembre 2005

Art. 63
- Opzione di acquisto da parte degli enti territoriali
1. Le offerte di cui all' articolo 25 della legge regionale presentate da parte di enti territoriali nel cui territorio si trovano i beni posti in vendita, devono pervenire tempestivamente e comunque almeno venti giorni prima della data stabilita per la seduta aperta al pubblico.
2. L'offerta di acquisto è corredata dalla certificazione dell'avvenuto pagamento di una somma pari al 20 per cento del prezzo di stima, a titolo di caparra.
3. Entro due mesi dal pagamento della somma di cui al comma 2 l'ente che ha presentato l'opzione procede al versamento di un ulteriore importo pari al 20 per cento del prezzo di stima, a titolo di anticipazione del prezzo di acquisto, pena la decadenza dall'aggiudicazione e la perdita della caparra di cui al comma 2.
4. Alla stipulazione del contratto di vendita si procede con le modalità di cui all' articolo 28 della legge regionale.
5. Nel caso di cui all' articolo 25 , comma 2, della legge regionale l'importo di cui al comma 2 è restituito agli altri enti che hanno presentato l'opzione.

Note del Redattore:

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Parola inserita con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 1.

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Parole eliminate con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 2.

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Comma inserito con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 3.

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Comma inserito con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.