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Regolamento 23 novembre 2005, n. 61/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana").

Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima del 30 novembre 2005

Art. 62
- Offerta al pubblico
1. Dell'offerta di vendita di beni al pubblico di cui all' articolo 24 della legge regionale può essere data pubblicità anche in forme diverse o ulteriori rispetto a quelle di cui all' articolo 24 , comma 3 della legge ove ciò sia ritenuto opportuno in relazione al valore o alla natura dei beni posti in vendita.
2. Nel giorno e nell'ora fissata il dirigente competente in materia di patrimonio o altro funzionario da esso individuato, assistito da almeno due testimoni, dà informazione ai partecipanti delle caratteristiche del bene venduto e del prezzo di stima dello stesso, delle modalità di formulazione delle offerte e di aggiudicazione e del termine per la presentazione delle offerte.
3. L'offerta deve essere presentata personalmente dall'interessato o da un suo rappresentante munito di apposita procura da allegare all'offerta stessa.
4. Nel caso in cui l'offerente sia una società, l'offerta deve essere presentata dal legale rappresentante della stessa o da suo rappresentante munito di apposita procura; non possono essere presentate offerte condizionate o per persona da nominare.
5. Le offerte di acquisto, al rialzo sul prezzo di stima, sono formulate mediante la compilazione di appositi moduli predisposti dall'amministrazione regionale e devono essere consegnate in busta chiusa entro il termine di tempo assegnato.
6. Scaduto il termine assegnato, lette le offerte presentate si procede all'aggiudicazione provvisoria in favore del soggetto che ha presentato l'offerta più alta.
7. In caso di offerte uguali si procede ad ulteriori offerte al rialzo da parte di chi le ha formulate, fino a quando non resta un unico offerente.
8. Della seduta di aggiudicazione è redatto apposito verbale.
9. Alla aggiudicazione definitiva si procede in sede di approvazione della cessione del bene e della relativa bozza contrattuale.
10. Di norma, con la deliberazione di Giunta regionale di cui all' articolo 20 della legge regionale, gli enti competenti all'amministrazione del patrimonio agricolo-forestale regionale sono delegati all'attuazione delle procedure di vendita, compresa la stipulazione dei contratti.

Note del Redattore:

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Parola inserita con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 1.

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Parole eliminate con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 2.

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Comma inserito con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 3.

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Comma inserito con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.