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Regolamento 23 novembre 2005, n. 61/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana").

Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima del 30 novembre 2005

Art. 61
- Agevolazioni economiche sui beni del patrimonio agricolo-forestale regionale
1. Hanno diritto alle agevolazioni economiche previste dall' articolo 22 , comma 2 della legge regionale i concessionari che, alla data dell'approvazione degli elenchi di cui all' articolo 20 della legge regionale, utilizzano i beni per perseguire le finalità previste dall' articolo 27 della l.r. 39/2000 da almeno cinque anni; il perseguimento di tali finalità è attestato dall'ente competente.
2. Le agevolazioni economiche sono determinate come segue:
a) imprenditori agricolo professionali: prezzo di stima ridotto del 30 per cento;
b) cooperative di produzione o di lavoro: prezzo di stima ridotto del 30 per cento;
c) concessionari operanti senza fine di lucro in campo sociale, assistenziale o scientifico: prezzo di stima ridotto del 40 per cento;
d) soggetti diversi da quelli indicati alle lettere a), b) e c): prezzo di stima ridotto del 15 per cento.
3. Ai soggetti titolari del diritto di prelazione sono riconosciuti in detrazione gli importi delle spese sostenute per eventuali opere di miglioramento funzionale e/o strutturale, preventivamente autorizzate dall'ente competente e adeguatamente documentate; in mancanza di idonea documentazione fiscale il concessionario può presentare perizia giurata, resa da professionista abilitato, comprovante il costo della manodopera e dei materiali impiegati; le spese devono essere ridotte degli importi eventualmente già detratti dal canone concessivo.
4. Gli importi delle migliorie effettuate con contributo pubblico possono essere detratti solo per la parte effettivamente a carico del concessionario.

Note del Redattore:

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Parola inserita con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 1.

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Parole eliminate con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 2.

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Comma inserito con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 3.

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Comma inserito con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.