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Regolamento 23 novembre 2005, n. 61/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana").

Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima del 30 novembre 2005

Art. 60
- Parametri per le detrazioni sul prezzo di stima
1. Il prezzo degli immobili adibiti ad uso abitativo, nel caso venga esercitato il diritto di prelazione dagli aventi diritto, può essere diminuito di una quota pari all'1,50 per cento per ogni anno intero di occupazione legittima, fino ad un massimo di venti anni quando ricorrono le condizioni di cui al comma 4.
2. Non sono computabili ai fini del calcolo di cui al comma 1 i periodi di occupazione inferiori ad un anno.
3. Sono computabili ai fini del calcolo di cui al comma 1 anche gli anni di eventuale occupazione di unità immobiliare diversa, purché sempre appartenente al patrimonio regionale, quando il trasferimento sia avvenuto su richiesta della Regione o dell'ente gestore e per motivi di pubblico interesse.
4. Le detrazioni di cui al comma 1 si applicano quando ricorrano le seguenti condizioni:
a) la detenzione od occupazione legittima non sia stata mai interrotta;
b) l'immobile acquistato costituisca la residenza principale dell'acquirente e la sua effettiva abitazione;
c) l'acquirente non sia proprietario di altro immobile adibito ad uso abitativo nel comune in cui il bene si trova o nei comuni limitrofi;
d) non vi sia in corso alcun contenzioso tra l'acquirente e la Regione con motivazioni comunque attinenti all'immobile.

Note del Redattore:

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Parola inserita con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 1.

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Parole eliminate con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 2.

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Comma inserito con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 3.

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Comma inserito con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.