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Regolamento 23 novembre 2005, n. 61/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana").

Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima del 30 novembre 2005

Art. 57
- Scelta del conduttore
1. Nella locazione di immobili adibiti ad uso civile abitazione soggetti alla Sito esternol. 431/1998 di cui all' articolo 53 , della disponibilità del bene viene dato di regola avviso pubblico, contenente in particolare
a) gli elementi identificativi del bene;
b) il canone;
c) le principali condizioni cui la locazione è soggetta;
d) i criteri per l'assegnazione, che devono tener conto dei seguenti elementi:
1) composizione del nucleo familiare del richiedente;
2) intenzione di formare un nuovo nucleo familiare entro un tempo assegnato;
3) condizioni locative già in essere quali lo sfratto, la diffida di sfratto, il rapporto fra reddito complessivo percepito e canone annuo pagato;
4) rapporto fra il numero dei componenti del nucleo familiare ed il numero di vani disponibili nell'alloggio; tale rapporto non può comunque superare l'indice di affollamento di due persone per vano utile, escludendo dai vani utili i servizi, la cucina, i ripostigli, i corridoi e gli altri accessori.
2. Nel caso in cui più aspiranti si trovino in condizioni di parità, all'assegnazione degli immobili di cui al comma 1 si procede mediante sorteggio; nel caso di rinuncia dell'assegnatario all'alloggio si procede allo scorrimento della graduatoria.
3. Nella locazione di immobili a canone libero, adibiti ad uso abitativo o ad uso diverso, alla scelta del conduttore si procede, di norma, mediante offerta al pubblico preceduta da avviso, contenente in particolare:
a) gli elementi identificativi del bene;
b) l'indicazione della durata e delle principali clausole della locazione;
c) il canone stimato che costituisce base per la gara con offerte al rialzo;
d) i tempi ed i modi di presentazione dell'offerta.
4. L'aggiudicazione degli immobili di cui al comma 3 avviene a favore del soggetto che ha presentato l'offerta più alta.
4 bis. Nel caso di bene occupato no si dà luogo alla pubblicazione dell'avviso qualora si proceda al rinnovo del contratto di locazione con l'attuale conduttore.(4)

Comma inserito con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R, art. 4.

5. Gli avvisi di disponibilità dei beni sono pubblicati sul BURT; il dirigente competente in materia di patrimonio può individuare di volta in volta ulteriori forme di pubblicità.

Note del Redattore:

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Parola inserita con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 1.

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Parole eliminate con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 2.

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Comma inserito con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 3.

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Comma inserito con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.