Regolamento 23 novembre 2005, n. 61/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana").
Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima del 30 novembre 2005
Art. 57
- Scelta del conduttore
1. Nella locazione di immobili adibiti ad uso civile abitazione soggetti alla l. 431/1998 di cui all' articolo 53 , della disponibilità del bene viene dato di regola avviso pubblico, contenente in particolare
a) gli elementi identificativi del bene;
b) il canone;
c) le principali condizioni cui la locazione è soggetta;
d) i criteri per l'assegnazione, che devono tener conto dei seguenti elementi:
1) composizione del nucleo familiare del richiedente;
2) intenzione di formare un nuovo nucleo familiare entro un tempo assegnato;
3) condizioni locative già in essere quali lo sfratto, la diffida di sfratto, il rapporto fra reddito complessivo percepito e canone annuo pagato;
4) rapporto fra il numero dei componenti del nucleo familiare ed il numero di vani disponibili nell'alloggio; tale rapporto non può comunque superare l'indice di affollamento di due persone per vano utile, escludendo dai vani utili i servizi, la cucina, i ripostigli, i corridoi e gli altri accessori.
2. Nel caso in cui più aspiranti si trovino in condizioni di parità, all'assegnazione degli immobili di cui al comma 1 si procede mediante sorteggio; nel caso di rinuncia dell'assegnatario all'alloggio si procede allo scorrimento della graduatoria.
3. Nella locazione di immobili a canone libero, adibiti ad uso abitativo o ad uso diverso, alla scelta del conduttore si procede, di norma, mediante offerta al pubblico preceduta da avviso, contenente in particolare:
a) gli elementi identificativi del bene;
b) l'indicazione della durata e delle principali clausole della locazione;
c) il canone stimato che costituisce base per la gara con offerte al rialzo;
d) i tempi ed i modi di presentazione dell'offerta.
4. L'aggiudicazione degli immobili di cui al comma 3 avviene a favore del soggetto che ha presentato l'offerta più alta.
4 bis. Nel caso di bene occupato no si dà luogo alla pubblicazione dell'avviso qualora si proceda al rinnovo del contratto di locazione con l'attuale conduttore.(4)
5. Gli avvisi di disponibilità dei beni sono pubblicati sul BURT; il dirigente competente in materia di patrimonio può individuare di volta in volta ulteriori forme di pubblicità.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.