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Regolamento 23 novembre 2005, n. 61/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana").

Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima del 30 novembre 2005

Art. 46
- Costituzione di diritti reali
1. Alla costituzione di diritti reali a favore di terzi di cui all' articolo 15 della legge si procede mediante il rilascio di una concessione amministrativa di durata comunque non superiore ai venti anni.
2. Il canone complessivo della concessione è calcolato sulla base del valore del corrispondente diritto reale ridotto di un quinto; il canone è corrisposto in unica soluzione all'atto della sottoscrizione del relativo disciplinare.
3. Alle concessioni di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48
4. La costituzione di diritti reali di cui all' articolo 15 , comma 4 della legge è effettuata nei soli casi in cui in cui essa sia in favore di una pluralità di soggetti.

Note del Redattore:

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Parola inserita con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 1.

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Parole eliminate con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 2.

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Comma inserito con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 3.

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Comma inserito con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.